6 luglio 2004
Corte d'Appello Milano 06/07/2004 [Marchio - Contraffazione - Marchio patronimico - Requisiti per la non confondibilità - Marchio di fatto - Marchio anteriore registrato]
Marchio - Contraffazione - Perdita di fatturato
Il pregiudizio derivante dalla contraffazione del proprio marchio può consistere, specie per un grande gruppo in ascesa, anche solo nella minor crescita del fatturato rispetto a quello che si sarebbe avuto se non ci fosse stata la contraffazione, ma non può presumersi che tutti i clienti del contraffattore avrebbero, in mancanza della contraffazione stessa, acquistato i prodotti del titolare del marchio.
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