21 febbraio 2008
Tribunale Torino (ord.), 21/02/2008 [Marchio - Contraffazione - Criteri di valutazione della liceità dell'uso di un marchio altrui - Applicabilità della c.d. clausola di riparazione - Divieto del cumulo di tutele]
Marchio - Criteri di valutazione della liceità dell'uso di un marchio altrui
I criteri di valutazione della liceità dell'uso di un marchio altrui, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, lett. c), c.p.i., consistono nella necessità dell'uso per indicare la destinazione del prodotto e nella sua conformità ai principi della correttezza professionale (nel caso di specie, l'aver apposto il marchio di una nota casa automobilistica al centro di copricerchi, è stato ritenuto innanzitutto non necessario per indicare la destinazione del prodotto, in quanto a tale scopo assolvevano le diciture, comprensive di detto marchio, riportate sulle confezioni e all'interno del copricerchio stesso; parimenti ciò è stato ritenuto contrario ai principi della correttezza commerciale - intesa quale obbligo di lealtà con riferimento ai legittimi interessi del titolare del marchio - in quanto, una volta montato sulla vettura, il copricerchio non originale è del tutto indistinguibile da quello originale e di conseguenza risulta vanificata la principale funzione del marchio, che è quella di indicare la provenienza imprenditoriale del prodotto).
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