14 aprile 2004
Tribunale Milano, 14/04/2004 [Diritto d'autore - Pubblico dominio - Periodo di proroga - Cumulabilità col periodo di sospensione]
Diritto d'autore - Pubblico dominio - Non retroattività della proroga della protezione
Ai sensi del principio generale posto dall'art. 199, L. n. 633 del 1941, caduta l'opera in pubblico dominio, il diritto d'autore sulla medesima non è protetto se una successiva legge ne proroga la protezione perché tale protezione diviene applicabile qualora il nuovo termine di scadenza non sia stato superato rispetto all'opera in questione: la caduta in pubblico dominio potendo rilevare in tal caso per considerare lecita l'utilizzazione dell'opera stessa da parte dei terzi e per fare salvi i diritti nel frattempo acquisiti da questi, dato che in tal modo la proroga non opera retroattivamente, ma si limita a disporre per il presente con riferimento ad una situazione di fatto che essa stessa assume come esaurita.
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