26 novembre 2003
Tribunale Torino (ord.), 26/11/2003 [Marchio - Concorrenza sleale - Necessità dell’effettiva confondibilità - Uso atipico del marchio altrui]
Marchio - Uso del marchio altrui - Limiti
L'uso atipico del marchio altrui è lecito allorché sia effettuato con modalità idonee ad informare adeguatamente il potenziale compratore circa l'effettiva provenienza del prodotto. Nel caso in cui il titolare di un marchio abbia fornito la "materia prima", ma non abbia poi partecipato alla realizzazione dei prodotti finiti, l'uso del marchio sul prodotto finito non deve lasciare dubbi sull'assenza di coinvolgimento del titolare di tale marchio nella produzione dei beni su cui, o sulla cui confezione, il marchio è apposto.
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