3 ottobre 2003
Corte d’Appello Milano, 03/10/2003 [Marchio - Ditta - Contraffazione - Regime della trascrizione per le privative industriali - Funzione di pubblicità dichiarativa e non costitutiva]
Regime della trascrizione per le privative industriali - Forma di pubblicità non sostanziale - Legittimazione ad agire a tutela del marchio
Premesso che la trascrizione non ha alcuna influenza sulla sostanza e invalidità dell'atto in quanto attua semplicemente una forma di pubblicità a tutela della buona fede e dei diritti dei terzi e quindi ha solo la funzione legale di assicurare la priorità del diritto acquistato e trascritto, l'omessa formalità della trascrizione è irrilevante sotto il profilo della legittimazione ad agire per contraffazione perché l'atto di cessione, anche se non trascritto, è pienamente valido e produce i suoi effetti nei confronti di quei terzi che non vantino un titolo - regolarmente trascritto - afferente gli stessi diritti. Per contro l'omessa formalità della trascrizione è rilevante nei confronti di quei terzi che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto essendo, come tali, preferiti nella tutela dell'esclusiva e dunque abilitati a reprimere come abusiva l'utilizzazione posta in essere da chi - pur cessionario precedente - non abbia adempiuto alla suddetta formalità.
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