• Marchi registrati

5 luglio 2007

Tribunale Torino (ord.), 05/07/2007 [Uso del marchio altrui - Limiti e modalità - Necessità di ripristino dell’aspetto originario di un bene complesso]

Uso del marchio altrui - Limiti e modalità - Necessità di ripristino dell’aspetto originario di un bene complesso

L'applicazione del marchio registrato altrui su un pezzo di ricambio non originale è consentita ex art. 241 c.p.i. qualora tale marchio compaia sul pezzo originario e l'uso da parte del ricambista si renda pertanto necessario a ripristinare l'aspetto originario del bene complesso cui è destinato il ricambio, ancorché il ricorso al marchio altrui non assolva unicamente ad una funzione descrittiva e non rientri quindi nella previsione dell'art. 21, lett. c), c.p.i.; in tal caso è tuttavia doverosa da parte del ricambista la predisposizione di adeguati avvertimenti sulla reale provenienza del prodotto per assicurare la conformità del proprio operato alle norme sulla concorrenza sleale.

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