• Marchi registrati

4 giugno 2020

Tribunale Genova (ord.), 04/06/2020 [Marchi registrati - Tutela cautelare - Riconoscimento del diritto sul marchio registrato - Inibitoria ad importare, esportare, produrre, commercializzare e pubblicizzare gli articoli oggetto di contestazione]

Marchi registrati - Tutela cautelare - Riconoscimento del diritto sul marchio registrato - Inibitoria ad importare, esportare, produrre, commercializzare e pubblicizzare gli articoli oggetto di contestazione.

ORDINANZA 

pubbl. il 04/06/2020 

(Giudice: dott.ssa Emanuela Giordano) 

 

nel procedimento cautelare ex art. 669 bis e ss. c.p.c. RG n. 2384/2019 

 promosso da 

VAN CLEEF & ARPELS S.A. 

RICHEMONT ITALIA S.P.A. 

 

contro 

ELITE BIJOUX DI MONTANARI IVAN 

 

Il Giudice, 

letti gli atti, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte in data 4.3.2020 nonché dei successivi decreti di rinvio e fissazione di udienza da remoto; 

vista la rinuncia di parte ricorrente al sequestro e alla descrizione; 

richiamate le considerazioni di cui al decreto inaudita altera parte in data 4.3.2020, in relazione alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora che di seguito di riportano: 

“ritenuto 

- sotto il profilo del fumus boni iuris 

che dalla documentazione agli atti risulta il diritto delle ricorrenti sul marchio registrato, a tutela del quale è richiesta la presente tutela cautelare, in quanto rispettivamente titolare dello stesso (doc. 12 e 13) e rivenditrice della linea di gioielli di cui al marchio registrato (doc.14); 

che parte convenuta risulta avere posto in vendita gioielli che riproducono la forma a quadrifoglio della linea “Alhambra” oggetto di privativa in capo alle ricorrenti (doc. 21); 

- Sotto il profilo del periculum in mora 

che la reiterazione della condotta, risultante dalla pregressa corrispondenza e dalle impegnative sottoscritte da parte convenuta (doc. 22, 23, 24, 25) è tale da determinare pregiudizio alla rinomanza del marchio (ampiamente confermata dalla documentazione in atti: in particolare doc. 3, 4, 8, 9) ed alla capacità distintiva dello stesso, con effetti tendenzialmente irreversibili e pregiudizio economico di difficile quantificazione”; 

visto l’art. 126 c.p.i., 

ritenuto che in considerazione della reiterata violazione debba farsi luogo alla pubblicazione del presente provvedimento nei termini di cui al dispositivo; 

visto l’art. 131 comma II c.p.c.; 

ritenuto che, trattandosi di provvedimenti anticipatori, come tali non soggetti all’onere di introduzione del giudizio di merito, debba farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da seguente tabella oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo 

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale 

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media 

 

Fase 

Compenso 

Fase di studio della controversia, valore personalizzato: 

€ 3.510,00 

Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: 

€ 1.485,00 

Fase decisionale, valore minimo: 

€ 1.705,00 

Compenso tabellare 

€ 6.700,00 

 

P.Q.M. 

 

dichiara la contumacia di parte convenuta; 

conferma il decreto inaudita altera parte in data 4.3.2020 limitatamente ai seguenti punti: 

1) inibisce a Montanari Ivan titolare dell’impresa individuale Elite Bijoux di Montanari Ivan di importare e/o esportare e/o produrre e/o offrire in vendita e/o commercializzare e/o pubblicizzare, anche via Internet, gli articoli di cui alla narrativa del ricorso, nonché qualsivoglia prodotto recante elementi uguali o simili all’”Alhambra” di Van Cleef oggetto dei marchi indicati al § 2; 

2) ordina il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al punto 1); 

ordina la pubblicazione del presente provvedimento a cura di parte ricorrente e a spese di parte convenuta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani il “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista “Vanity Fair”; 

fissa la penale di € 200,00 per ogni prodotto realizzato e/o commercializzato in violazione dell’inibitoria con decorrenza immediata e di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di ritiro dal commercio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento; 

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.700,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge. 

 

Genova, 28/05/2020 

 

Il Giudice  

Dott. Emanuela Giordano