2 marzo 2021
Tribunale Roma 02/03/2021 [Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Illegittima messa in onda nel corso di una trasmissione televisiva di un filmato di proprietà altrui - Cessione dei diritti di utilizzazione televisiva]
Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Illegittima messa in onda nel corso di una trasmissione televisiva di un filmato di proprietà altrui - Cessione dei diritti di utilizzazione televisiva del contenuto del filmato limitatamente alla durata di un anno - Domanda di risarcimento dei danni - Insufficienza probatoria.
SENTENZA
n. 3692/2021, pubbl. 02/03/2021
(Giudice relatore: dott. Alfredo Landi)
nella causa civile di primo grado 53308/2015 R.G.A.C. vertente
tra
E.M.,
elettivamente domiciliato in Roma, via Mirandola n.35, presso lo studio degli avv.ti Luca Gargiani e Lucia Carlotta Gargiani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;
- attore -
e
R.R.I. s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n.22, presso lo studio degli avv.ti Massimo Proto e Giovanni Fabiani, che la rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione;
- convenuto -
FATTO E DIRITTO
E.M. conveniva in giudizio la R.R.I. s.p.a. chiedendo di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni, subiti a seguito dell'illegittima messa in onda del filmato di sua proprietà, nella misura di euro 50.000,00 o della diversa somma accertata, di cui euro 15.000,00 quale prezzo del consenso ed euro 35.000,00 per la perdita assoluta dell'esclusività subita dal filmato di sua proprietà.
La R.R.I. s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo:
in via principale, di dichiarare inammissibili o rigettare le domande attoree in quanto infondate e non provate;
in via subordinata, di ridurre il risarcimento in considerazione della lievità della colpa e di compensare il debito risarcitorio con il credito vantato da essa convenuta nei confronti della parte attrice di euro 17.244,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7 aprile 2005 al saldo.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Nel merito, si rileva come la parte attrice lamentava la violazione, ad opera della parte convenuta, della normativa regolante il diritto di proprietà intellettuale; la condotta lesiva contestata dalla parte attrice era la circostanza che la R., durante il programma "Storie Vere" andato in onda in data 5.1.2015, aveva trasmesso varie scene del filmato di sua proprietà denominato "Immagini inedite di P.P. - l'ultima messa"; si trattava in particolare di alcune scene relative all'ultima Messa celebrata da P.P. e di alcune scene del suo funerale.
La parte attrice precisava che detto filmato era stato oggetto di un contratto con la R. del 20.12.1990 in cui esso attore aveva ceduto alla parte convenuta i diritti di utilizzazione televisiva del contenuto di detto filmato limitatamente alla durata di un anno e per un passaggio nella rubrica "Mixer".
A fronte della contestazione della parte convenuta della mancata prova della sussistenza in capo alla parte attrice dei diritti di cui essa assumeva essere titolare, il M. allegava fattura emessa nei suoi confronti in data 14 gennaio 1991 (cioè di circa un mese dopo la stipula del contratto con la R.) da E.S. e copia dell'assegno circolare dato in pagamento del successivo 12.3.1991.
Nella descrizione era indicato "serv. film su P. P. ultima messa girato il 22 09 1968".
La circostanza che il filmato era stato girato da E.S. emerge oltre che dalla scarna indicazione contenuta in fattura, anche dal retro della copertina cartacea della videocassetta realizzata in epoca successiva dal M. in cui erano contenute le immagini del filmato in questione, ove si riportava che la ricostruzione della vita del Santo P.P. effettuata dal M. era stata realizzata con "i filmati di E.S.".
Va rilevato, quindi, che nella liberatoria data nel 2015 rilasciata da quest'ultimo, quale autore, alla trasmissione Voyager, per consentite la trasmissione di immagini dell'ultima Messa celebrata da P.P. nel 1968 lo S. si dichiarava proprietario delle immagini.
Va evidenziato, altresì, che la liberatoria per la trasmissione di dette immagini durante la trasmissione Voyager era stata richiesta e data anche dal M. in qualità di giornalista e scrittore autore di lavori e libri contenenti dette immagini.
Ciò premesso, va rilevato che dalla fattura allegata dalla parte attrice non risulta se l'acquisto riguardava l'originale del servizio filmato o di una copia, né il contenuto del diritto trasferito all'attore, cioè se si trattasse di cessione di proprietà o di tutti o parte dei diritti di utilizzazione economica delle immagini in discussione, né risulta, in quest'ultimo caso, l'efficacia temporale dei diritti ceduti o le modalità di utilizzazione pattuite.
All'insufficienza delle suddette indicazioni nella fattura in questione si aggiunge come lo S., come sopra evidenziato, oltre a dichiararsi autore del filmato si dichiarava proprietario dello stesso.
Va aggiunto, poi, che la contestazione attorea riguarda l'utilizzo da parte della R. delle immagini del filmato girato dallo S. e di cui il M. si è assunto essere titolare di diritti e non l'illegittima utilizzazione di sue successive opere e lavori realizzati utilizzando il filmato medesimo.
Va rilevato, quindi, che non vi è la necessaria (ex art.110 L. Dir. Aut.) prova scritta dei diritti di cui la parte attrice si assume titolare in relazione al filmato in discussione, né tale insufficienza probatoria può essere sopperita con la circostanza che la parte attrice detiene un esemplare del filmato in questione utilizzato in alcune suo opere.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, compresa l'eccezione di compensazione avanzata in via subordinata dalla parte convenuta, si ritiene di rigettare la domanda attorea.
In considerazione della particolare natura della questione e delle modalità dei fatti si ritiene vi sano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2021