• Marchi registrati

19 marzo 2021

Tribunale Roma (ord.) 19/03/2021 [Marchi registrati - Uso del marchio “Mike Ferry” registrato per i servizi educativi e formativi - Risoluzione contrattuale - Retrocessione del marchio - Detenzione della documentazione destinata alla divulgazione]

Marchi registrati - Uso del marchio “Mike Ferry” registrato per i servizi educativi e formativi - Risoluzione contrattuale - Retrocessione del marchio - Detenzione della documentazione destinata alla divulgazione dell'attività di formazione “Mike Ferry” nonostante la risoluzione contrattuale - Mancata restituzione degli opuscoli informativi e dei materiali divulgativi - Omesso trasferimento alla società madre dei nomi a dominio - Violazione del marchio e dei segni distintivi collegati - Eccezioni - Materiale asseritamente di uso esclusivo e personale ed inerente alla passata attività di formatore - “Metodo Mike Ferry”.

 

ORDINANZA

pubbl. 19/03/2021

(Giudice: dott. Andrea Postiglione)

 

 

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 febbraio 2021 con assegnazione di termine per memorie argomentative osserva, rispetto alla specifica osservazione di parte resistente MAKE MONEY ORGANIZATION s.p.a. sulla asserita sopravvenuta inefficacia del provvedimento di descrizione per violazione dei termini perentori di cui all’art. 669 sexies c.p.c., che la descrizione, contrariamente a quanto allegato dalla resistente, è una misura cautelare volta alla ricerca ed alla salvaguardia del mezzo di prova, non un provvedimento anticipatorio del provvedimento cautelare, sicchè non si applicano alla fattispecie le decadente previste dall’art. 669 sexies c.cp.c

Un tanto si ricava dallo stesso tenore dell’art. 129 CPI comma IV che prevede che “ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”, norma di carattere speciale che introduce un procedimento che assume caratteristiche peculiari e difformi rispetto a quelli anticipatori del contenuto del provvedimento cautelare contenuti nel codice di rito (i procedimenti di descrizione e sequestro sono disciplinati dalle norme del codice civile concernenti i procedimenti cautelari in quanto compatibili e non derogate dal presente codice Art. 129 CPI) e che si inquadra piuttosto nei procedimento di istruzione preventiva (quali l’ATP) i quali, per costante giurisprudenza, non sono soggetti alle medesime decadenze sollevate da parte resistente.

Nel merito questo giudice non può che osservare come la costituzione di parte resistente non abbai alterato il quadro cautelare già solido delineato dalla parte ricorrente nel procedimento introduttivo e valutato dal giudice nel precedente decreto (ed a ben guardare il giudice aveva già richiamato l’attenzione sul fatto che sussistevano già ab origine i presupposti per l’emanazione dei provvedimenti anticipatori, tuttavia espressamente non richiesti da parte ricorrente che, con precisa scelta processuale ne aveva richiesto l’emanazione solo a seguito dell’instaurando contraddittorio con controparte), sicché sotto il profilo del fumus e del periculum si richiama qui quanto già osservato nel decreto autorizzativo della descrizione.

Si aggiunga come, anche a mente dell’art. 129 CPI, l’esito della descrizione ha pienamente suffragato le allegazioni attoree attestando il possesso da parte di MAKE MONEY ORGANIZATION s.p.a. di documentazione correttamente archiviata e catalogata di parte ricorrente, e quindi verosimilmente destinata alla divulgazione e segnatamente di “numerosi documenti recanti l’intestazione della Mike Ferry Organization, vari supporti informatici e appunti personali. A tal proposito, come verbalizzato dall’Ufficiale Giudiziario, il Sig. Tiziano Benvenuti ha asserito trattarsi di materiale di suo uso esclusivo e personale inerente la sua passata attività di formatore e suoi effetti personali. Il materiale rinvenuto è stato oggetto di riproduzione in parte tramite di fotocopiatura affidata a soggetto esterno e consegnato nella mani dell’Ufficiale giudiziario” tra cui “n. 43 fascicoli riportanti informazioni, linee guida e contenuti inerenti l’attività di formazione di Mike ferry”, documenti che, per la loro quantità e rilevanza, mal si coniugano con l’asserito uso personale professato dal Benvenuti ovvero con una supposta rimanenza rispetto alla pregressa attività imprenditoriale congiunta con la ricorrente, ma testimoniano invece la presenza di materiale pronto per la divulgazione presso la sede di parte convenuta che conferma pienamente il fondamento della tutela cautelare richiesta dalla ricorrente.

Parte ricorrente lamenta infatti che, a seguito della risoluzione del contratto, parte intimata non ha dato luogo alle necessarie restituzioni conseguenti al venir meno del vincolo contrattuale e in particolare alla retrocessione del marchio “MIKE FERRY”, alla restituzione degli opuscoli informativi e dei materiali divulgativi, al trasferimento alla società madre dei nomi a dominio registrati da Mike ferry Italia nella vigenza del contratto.

Priva di pregio appare quindi la difesa di parte resistente sul fatto che il cosiddetto “metodo Mike Ferry” non abbia in sé caratteristiche autoriali ai sensi del RD 633/1941, giacchè non è solo del metodo che parte ricorrente rivendica la titolarità bensì proprio del materiale divulgativo e dei copioni di cui parte resistente appare possedere copiosa documentazione e che doveva essere restituito alla ricorrente all’esito del venir meno dei rapporti contrattuali, essendo sì tale materiale divulgativo se diffuso, idoneo ad ingenerare nel mercato dubbi sull’interferenza fra le due società e sulla riconducibilità dell’una all’altra con conseguente violazione del marchio e dei segni distintivi collegati. E ciò tanto più se si considera che il marchio di parte ricorrente “Mike Ferry” n. 011989159 depositato il 16 luglio 2013 nelle classi 9 (registrazioni, webcast, audiolibri), 16 (libri educativi); 35 (servizi di consulenza commerciale), 36 (affari finanziari), 41 (seminari) ed il marchio “Mike Ferry” n. 011988805 depositato il 16 luglio 2013 nelle classi 9 (registrazioni, webcast, audiolibri), 16 (libri educativi); 35 (servizi di consulenza commerciale), 36 (affari finanziari), 41 (seminari) è utilizzato dalla resistente MAKE MONEY ORGANIZATION s.p.a. proprio in associazione con il proprio marchio come evidente nel documento 26 e nel documento 26b.

La natura autoriale intrinseca del metodo potrà quindi semmai essere oggetto di ulteriore approfondimento nella fase di merito; quel che qui rileva è la circostanza, pienamente assodata all’esito dell’istruttoria, necessariamente vincolata dai tempi e dalle modalità del procedimento cautelare, per cui parte resistente fosse in possesso di materiale autoriale di proprietà della ricorrente che veniva utilizzato unitamente ai marchi di parte attrice per svolgere autonoma e concorrenziale attività imprenditoriale, circostanza questa che fonda appieno il fumus cautelare.

Possono quindi essere convessi i provvedimenti interinali richiesti.

Ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c. possono altresì essere liquidate le spese di lite, trattandosi di provvedimento satisfattivo delle aspettative della ricorrente e quindi con lata funzione anticipatoria.

 

 

P.Q.M.

Il tribunale di Roma in accoglimento delle istanze cautelari di parte ricorrente:

a) Inibisce a MAKE MONEY ORGANIZATION s.p.a. ogni produzione, commercializzazione, vendita ed offerta in vendita, esposizione al pubblico di copie non autorizzate di qualsiasi materiale (cartaceo, audio, video), riferibile al Metodo Mike Ferry di proprietà della ricorrente.

b) ordina il sequestro di qualsiasi materiale (cartaceo, audio, video) riferibile alle attività di formazione di agenti immobiliari, in qualsiasi forma esse siano condotte (seminari in aula o webinar, lezioni individuali di coaching, organizzazione di ritiri in più giornate “special retreats”) recante i Marchi e/o i segni distintivi Mike Ferry, ivi inclusi volumi, manifesti, dépliants pubblicitari e/o di qualsiasi altro materiale promozionale raffigurante o comunque riferibile alle opere divulgate da parte ricorrente quale medodo MIKE FERRY, in ogni forma detenuti da o comunque nella disponibilità della controparte anche appartenenti a terzi; il tutto sia presso le sedi della controparte, sia presso ogni altro esercizio, locale magazzino o luogo, anche appartenente a terzi,

c) ordina il sequestro degli elementi di prova concernenti la denunziata violazione ed, in particolare, dei documenti amministrativi contabili e fiscali relativi ai prodotti in oggetto, idonei ad evidenziare la sussistenza e l’entità della violazione nonché i rapporti tra la parte resistente e l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, a qualsiasi titolo coinvolti nella denunziata violazione, disponendo per la loro conservazione e demandando il competente Ufficiale Giudiziario a dare esecuzione ai provvedimenti e facoltizzandolo alla nomina del custode;

d) Ordina a THE MAKE MONEY s.p.a. il loro ritiro e/o la loro distruzione o comunque l’integrale eliminazione, a cura e spese della resistente;

e) fissa a favore di MIKE FERRY ORGANIZATION e di RESTART s.r.l. l’astreinte di euro 200,00 per ciascuna copia o altro esemplare di qualsiasi tipo esposto, commercializzato e/o comunque detenuto in violazione del presente provvedimento cautelare,

f) condanna MAKE MONEY ORGANIZATION s.p.a. a rifondere alle ricorrenti in solido le spese di lite che liquida in euro 2.800,00 omnia oltre accessori di legge.

 

Roma il 19 marzo 2021

 

Il giudice

Andrea Postiglione