• Marchi registrati

18 gennaio 2022

Corte d'Appello Cagliari 18/01/2022 [Marchi registrati - Contrattazione - Elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen. - Configurabilità del tentativo del delitto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci"]

Marchi registrati - Contrattazione - Elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen. - Tentativo del delitto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" configurabile in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a mettere in circolazione merce con un marchio ingannevole - Attività di messa in circolazione di confezioni di profumo preceduta dalla detenzione delle confezioni medesime - Riconoscimento all'imputato di circostanze attenuanti generiche in considerazione della modesta quantità di merce e del comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti.

 



SENTENZA

n. 27/2022 pubbl. 18/01/2022

(Presidente: dott. Massimo Costantino Poddighe - Relatore: dott.ssa Silvia Badas)



P.S., nato a N. il (...)

libero-assente

- appellante - 


Avverso la sentenza emessa in data 11 maggio 2018 dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, che - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - lo ha condannato la pena di 15 giorni di reclusione e euro 200 di multa di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

PERCHÉ DICHIARATO COLPEVOLE

a) del delitto di cui all'art. 517 C.P. per avere posto in vendita o messo altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi atti a indurre in errore il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. In particolare:

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Versage";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "D.G.";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Blucari";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Blurberry";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Lady Million";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Blucari";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Blurberry";

- nr. 3 confezioni di profumo marca "Lady Million";

- nr. 2 confezioni di profumo marca "Armane Gode";

- nr. 1 confezione di profumo marca "Dolce & Grace";

- nr. 2 confezioni di profumo marca "Hirnafic Pqisom";

accertato in Cagliari, il 02.08.2014.


All'odierna udienza, udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.ssa S. Badas; sentiti il P.G. e il difensore nelle rispettive
 

FATTO


1. Con sentenza pronunciata in data 11 maggio 2018, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, ha dichiarato S.P. colpevole del reato di tentata messa in vendita di prodotti industriali con segni, così riqualificati i fatti contestati al capo a), mentre lo ha assolto per insussistenza dei fatti con riferimento alla contestazione di ricettazione di cui al capo b).

2. Sulla base degli atti del dibattimento istruito mediante prova testimoniale e produzioni documentali, il primo giudice, altresì raccolte le spontanee dichiarazioni dell'imputato ed effettuata l'esibizione del corpo del reato, argomentava in fatto ed in diritto la declaratoria di responsabilità del P. nei termini di seguito riportati.

2.1. La visione dei corpi reato alla presenza delle parti aveva consentito di apprezzare come la merce sequestrata in parte fosse molto simile nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore delle boccette e del tappo, a profumi prodotti da note case di moda.

2.2. Dalla CNR del 4 agosto 2014 - prodotta su accordo delle parti - era emerso che il pomeriggio del 2 agosto 2014 militari appartenenti alla Guardia di Finanza di Cagliari-Nucleo Operativo, mentre transitavano nella locale piazza Matteotti, decidevano di effettuare un controllo documentale nei confronti di alcuni soggetti che stazionavano all'interno di un autoveicolo in sosta nelle immediate vicinanze dell'ingresso dalla stazione ferroviaria.

I due giovani - uno dei quali l'odierno imputato - sopresi a bordo di una vettura marca BMW di proprietà di tale C.D. (verosimilmente parente di uno dei due giovani), alla richiesta di esibire articoli e oggetti di provenienza furtiva o contraffatta, consegnavano spontaneamente, nella persona dell'imputato, 21 confezioni di profumi (delle quali tre recanti Marchio "Versage", tre marchio "D.G.", quattro marchio "B.", tre marchio "Blueberry" e altre), merce detenuta nel portabagagli dell'autovettura.

2.3. Non risultava peraltro che l'imputato fosse stato notato nell'atto di contattare i possibili acquirenti, inoltre essendo i due erano stati sottoposti ad un controllo mentre si trovavano all'interno di una vettura posseduta legittimamente.

3. Sulla base di siffatti elementi, la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. , ascritta al capo a) poteva pertanto ritenersi integrata nella sola forma tentata, acciarata la colpevolezza del P. in ordine a siffatta condotta.

3.1. In proposito doveva osservarsi che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, il tentativo del delitto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" è pienamente configurabile in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a mettere in circolazione merce con un marchio ingannevole, ciò che ricorreva certamente nel caso in esame, potendo logicamente ipotizzarsi che l'attività di messa in circolazione delle confezioni di profumo fosse stata preceduta dalla detenzione delle confezioni medesime in un luogo frequentato da possibili acquirenti.

3.2. D'altro canto l'imputato aveva inverosimilmente sostenuto di aver acquistato le confezioni di profumo da dei cinesi per uso personale, sottovalutando la circostanza che i profumi sequestrati fossero in gran parte fragranze destinate alla donna.

3.3. Ciò posto il giudice -riconosciute all'imputato, in considerazione della modesta quantità di merce del comportamento collaborante tenuto dell'immediatezza dei fatti, le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva contestata - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., ha ritenuto che pena equa da irrogare al P. fosse quella di 15 giorni di reclusione e 200,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

 

DIRITTO


4. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, deducendo, i motivi di seguito sintetizzati.

4.1. È stata dedotta in primo luogo l'insussistenza del tentativo punibile, considerato che non era risultata accertata alcuna vendita e neppure lo stesso era stato notato nell'atto di contattare alcun possibile acquirente, che la mera detenzione non integra il reato e che, oltretutto, aveva spiegato di aver acquistato tali prodotti, di modestissimo valore, pari a circa tre euro l'uno, per se stesso ma anche per la propria famiglia, composta di fratelli e sorelle.

4.2. L'appellante inoltre ha censurato la sentenza del Tribunale con riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, da ritenersi invece sussistente nel caso in esame, avuto riguardo al grado dell'offesa - in virtù del numero ridotto di prodotti posseduti, del bassissimo valore commerciale, della complessiva condotta dell'imputato al momento del controllo - e della non abitualità della condotta, emergendo dal certificato del casellario giudiziale un'unica condanna risalente nel tempo.

4.3. Da ultimo è stata fatta oggetto di censura la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria - sanzione sostitutiva da ritenersi più idonea al reinserimento sociale dell'imputato - e l'omesso riconoscimento della menzione della sentenza penale nel certificato del casellario giudiziale.

5. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata, in via principale di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o, in subordine perché non punibile per particolare tenuità del fatto o, in via ulteriormente subordinata convertire la pena detentiva in pena pecuniaria disporre la non menzione della sentenza.

LA CORTE OSSERVA

6. L'appello dell'imputato è fondato nei ristretti limiti di cui alla motivazione che segue.

6.1. È infondato il primo motivo d'appello col quale si sostiene il difetto di un quadro sufficientemente robusto idoneo a comprovare il tentativo punibile ed in specie l'idoneità ed univocità degli atti.

Difatti l'appellante nell'enfatizzare la circostanza che l'imputato non sia stato colto " in flagrante" intento alla vendita ad alcuno specifico acquirente, condotta che, del resto, appare già in grado di integrare la fattispecie consumata, giacché la condotta penalmente sanzionata riguarda "chiunque pone in vendita omette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno" con segni mendaci, non richiedendosi pertanto che le singole transazioni e le cessioni dei beni in vendita siano già avvenute, non si confronta o comunque trascura gli ulteriori elementi emersi nell'istruttoria, ampiamente idonei a fondare l'accusa.

In proposito è sufficiente evidenziare come l'appellante è stato sorpreso in prossimità di una stazione, di treni ed autobus, tipico luogo di scambi e commerci, caratterizzato da un significativo transito dei pedoni, nella disponibilità di ben 20 confezioni di profumo di diverse marche e modelli, detenute in numero triplo o doppio per ogni tipo, eventualità quest'ultima, in uno col numero non elevatissimo ma comunque significativo, radicalmente incompatibile con l'acquisto per esigenze personali, anche al fine di fame dono a familiari.

Per di più, circostanza parimenti trascurata e non altrimenti giustificata dall'imputato, questi si trovava non già in transito ma significativamente intenta stazionare, tipicamente inattesa come per le esigenze di commercio, in prossimità della stazione.

6.3. E invece fondato l'ulteriore motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.,

Ferme restando le considerazioni finora svolte, questa Corte ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione la disciplina della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 -bis c.p., non valutata dal primo giudice ed oggetto di specifica censura.

Prima di valutare la richiesta nel merito, va premesso che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131 -bis c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (in vigore dal 2 aprile 2015), deve inoltre ritenersi che, l'accertamento della causa di non punibilità può essere perfino sollecitato e dedotto per la prima volta nell'atto di appello, che censura puntualmente la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie non si rileva alcuna circostanza ostativa di carattere oggettivo, posto che la pena massima prevista per il reato in epigrafe rientra nei limiti applicativi della norma e che, trattandosi di un fatto assolutamente peculiare ed episodico, il comportamento del P. può certamente dirsi non abituale, trattandosi di un singolo episodio, e di condotta posta in essere da un soggetto gravato da tre modestissimi precedenti risalenti al 2012 ed al 2013, a quasi 10 anni or sono, comunque non specifici.

Avuto riguardo alle modalità della condotta, considerato il numero comunque esiguo di profumi con marchio mendace detenuti dal P. e le concrete circostanze, anch'esse di limitatissimo impatto socioeconomico, del tentativo di vendita o messa in circolazione, vi sono ragionevoli motivi per affermare che dalla stessa non sia derivata alcuna conseguenza significativa sul piano penale.

7. Sulla base delle predette considerazioni, assorbita ogni ulteriore censura sottoposta dall'appellante - in particolare con riferimento alla determinazione ed alla tipologia della pena - la sentenza deve essere riformata e S.P. assolto giacché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex. art.131-bis c.p.
 

P.Q.M.


LA CORTE

Visti gli artt.131 bis c.p. e 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve S.P. del reato a lui ascritto, trattandosi di fatto di particolare tenuità del fatto.


Così deciso in Cagliari, il 18 gennaio 2022