• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

9 settembre 2011

Tribunale Milano 09/09/2011 [Diritto d'autore - Illecita riproduzione - Responsabilità del provider - Mancata predisposizione di un procedimento di verifica preventiva sui contenuti inviati dagli utenti]

Diritto d'autore - Responsabilità del provider

 

Quando il "service provider" si pone ben al di là della mera fornitura all'utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un "software" di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve concludersi per l'inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 16, D.Lgs. n. 70/2003 che configura una deroga o limitazione alle ordinarie forme di responsabilità.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento