• Disegni e modelli

3 dicembre 2022

Tribunale Bologna 03/12/2022 [Disegni e modelli - Contraffazione di modelli comunitari - Settore dell’abbigliamento fast fashion - Concorrenza sleale per imitazione servile/appropriazione di pregi/parassitaria ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 cod. civ.]

Disegni e modelli - Contraffazione di modelli comunitari - Settore dell’abbigliamento fast fashion - Domanda per l'accertamento della contraffazione dei modelli (di fatto e registrati) a marchio “Rinascimento” e della concorrenza sleale per imitazione servile/appropriazione di pregi/parassitaria ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 cod. civ. - Risarcimento dei danni - Validità delle privative azionate - Reiterazione delle condotte in contraffazione.

 

SENTENZA

n. 3016/2022 pubbl. il 03/12/2022

(Presidente: dott. Florini Fabio - Giudice rel.: dott.ssa Romagnoli Silvia)      

  

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6585/2019 promossa da:

TEDDY SPA (…), con il patrocinio dell’Avv. CASANTI FILIPPO e dell’Avv. CORONA SANDRO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA S. MARGHERITA AL COLLE, N. 20 presso il difensore Avv. CORONA SANDRO

PARTE ATTRICE

 

 

contro

DISTRIBUZIONE CARILLO SRL (…), con il patrocinio dell’Avv. FLORIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in OTTAVIANO (NA), VIALE ELENA -PALAZZO DURACCIO- N. 12 presso il difensore Avv. FLORIO VINCENZO

PARTE CONVENUTA

 

 

OGGETTO: PROPRIETÀ INDUSTRIALE
 

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 30.6.2022:

Per parte attrice, come da atto di citazione depositato telematicamente in data 23.4.2019, [“nel merito

- accertare e dichiarare la convenuta responsabile di contraffazione del modello comunitario registrato n. 004110930-0001;

- accertare e dichiarare la convenuta responsabile di contraffazione del modello comunitario registrato n. 005508355-0004;

- accertare e dichiarare la convenuta responsabile di contraffazione del modello comunitario non registrato identificato come Imitazione 2017 in atti;

- accertare e dichiarare la convenuta responsabile di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. per imitazione servile con riferimento ai modelli comunitari identificati come Imitazione 2017 e Imitazione 2017/2018 in atti;

- accertare e dichiarare la convenuta responsabile di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 e 3 c.c. per appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria con riferimento ai modelli comunitari identificati come Imitazione 2016, Imitazione 2017 e Imitazione 2017/2018 in atti;         

- per l’effetto delle conclusioni sopra rassegnate condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso danno emergente e lucro cessante, danno alla reputazione commerciale, nonché alla retroversione degli utili, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa e/o anche secondo le presunzioni che ne derivano, nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;        

- inibire alla convenuta l’ulteriore produzione e commercializzazione dei capi d’abbigliamento oggetto di causa, con ordine di ritiro dal commercio dei capi d’abbigliamento distribuiti e fissazione di una penale di € 500,00 per ogni capo successivamente distribuito in violazione dell’emananda sentenza e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di ritiro;  

- disporre la pubblicazione a spese delle convenute dell’emananda sentenza di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Mattino) a cura dell’attrice ed a spese della convenuta;   

- confermare l’ordinanza 27.03.2019 e disporre l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 18565/2018;   

 

in via istruttoria   

- disporre interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i. del legale rappresentante della convenuta, con riserva di formulare i capitoli; 

- ai sensi degli art. 210 c.p.c., art. 2711 c.c., art. 121 e 121 bis c.p.i. si chiede di ordinare alle convenute l’esibizione della documentazione contabile (fatture, DDT, note di accredito) in entrata ed in uscita con riferimento al modello comunitario identificato come Imitazione 2017 in atti;         

- disporre consulenza tecnica contabile per accertare l’entità del danno conseguente all’attività contraffattiva.”]

Per parte convenuta, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 1.8.2019 [“1) in via preliminare dichiarare l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Napoli;   

2) sempre in via preliminare disporre la chiamata in causa della Mainstream s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., C.F. e P. IVA 07274971212 con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Mattiuli n. 21, indirizzo pec tratto dal registro inipec mainstreamsrl@pec.it, affinchè garantisca e manlevi la comparente dalle pretese tutte avanzate dalla Teddy S.p.A.;      

3) sempre in via preliminare revocare l’ordinanza del cautelare emessa in data 27 marzo 2019 attesa l’inesistenza dei presupposti cosi come ampiamente dimostrato sia nel procedimento cautelare sia nel presente giudizio;  

4) Nel merito, respingere integralmente ogni avversa domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, mandando in ogni caso integralmente assolta l’odierna concludente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa; 

5) Sempre nel merito, per il denegato e non creduto caso di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare, in relazione alle pretese lamentate da parte attrice, il diritto della comparente ad essere garantita e manlevata dalla Mainstream s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., C.F. e P. IVA 07274971212 con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Mattiuli n. 21, unica produttrice del capo oggetto di giudizio.  

6) Per l’effetto di cui al capo 5) condannare la Mainstream s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., C.F. e P. IVA 07274971212 con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Mattiuli n. 21, a garantire e manlevare la Distribuzione Carillo s.r.l. dalle pretese della Teddy S.p.A.;      

7) con vittoria delle spese e compensi di causa da attribuirsi al procuratore anticipatario.”] e, in via istruttoria, come da seconda memoria ex art. 183/6° co. c.p.c., depositata telematicamente in data 18.11.2019, che integralmente richiama la comparsa di costituzione e risposta [“In via istruttoria: questa difesa si oppone sin d’ora alle richieste istruttorie formulate dalla controparte, siccome palesemente inammissibili, e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi indicati nonché con i propri, con espressa riserva di meglio controdedurre, e di articolare e capitolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. che sin d’ora si richiedono.”]       

 

 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 23.4.2019 TEDDY SPA conveniva in giudizio innanzi l’intestato tribunale Sezione specializzata in materia di Impresa DISTRIBUZIONE CARILLO SRL chiedendone, previo accertamento della contraffazione dei modelli (di fatto e registrati) a marchio “Rinascimento” e della concorrenza sleale per imitazione servile/appropriazione di pregi/parassitaria ex art. 2598 nn. 1,2 e 3 c.c., la condanna al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) inclusi il danno emergente, lucro cessante e danno alla reputazione commerciale, anche in via equitativa, la fissazione di una penale, l’inibitoria e la pubblicazione della sentenza sul quotidiano nazionale “Il Mattino”, oltre alla conferma dell’ordinanza di inibitoria emessa in data 27.3.2019 nel procedimento cautelare ante causam R.G. n. 18565/2018 (Dr.ssa Rimondini).   

Deduceva, in particolare, in tale atto i) di operare quale azienda leader nel settore dell’abbigliamento fast fashion (o pronto-moda) e di commercializzare, tra gli altri, modelli a marchio “Rinascimento” ii) di essere stata oggetto di numerosi e ripetuti episodi contraffattivi da parte della concorrente DISTRIBUZIONE CARILLO, la quale, tramite il proprio marchio “Artigli”, era solita vendere modelli in pedissequa imitazione di quelli attorei iii) che un primo episodio contraffattivo era avvenuto nel 2016 (c.d. Imitazione 2016) in relazione al modello comunitario registrato n. 002986802-0032, depositato in data 15.2.2016 e relativo a un capo Rinascimento P/E 2016, codice interno CFC0072675003, per il quale era già stata precedentemente proposta azione di contraffazione e concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. avanti l’intestato tribunale, avendo l’attrice rinvenuto presso il centro commerciale Le Befane di Rimini (dove entrambe le parti hanno un punto vendita) un capo a marchio Artigli, codice interno 7741632726, recante le medesime caratteristiche del modello attoreo; la causa era stata decisa con sentenza n. 442/2020 (R.G. n. 11681/2016) emessa il 26.2.2020 di accoglimento della contraffazione e rigetto della concorrenza sleale (giudice est. Dr. Serra), conseguentemente nel presente giudizio l’attrice proponeva solamente domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. (appropriazione di pregi e parassitaria) iv) che un secondo episodio contraffattivo avveniva nel 2017 (c.d. Imitazione 2017) in relazione al modello comunitario non registrato - ai sensi dell’art. 1/2° co. lett. a) Regolamento CE n. 6/2002 - relativo a un capo a marchio Rinascimento A/I 2016, codice interno CFC0075792003, offerto in vendita anche online a partire da maggio 2016; TEDDY rinveniva un capo a modello Artigli avente la medesima fisionomia di base del modello attoreo presso un negozio gestito dalla ditta Arcobaleno di Viva Silvana sito in Montecchio Emilia e sulla pagina Facebook “Artigli Pompei La Cartiera”, proponeva quindi in questa sede domanda di accertamento della contraffazione e di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. v) un ultimo episodio contraffattivo avveniva nel 2018 (c.d. Imitazione 2017/2018) in relazione a due modelli comunitari registrati: il primo registrato in data 19.7.2017 al n. 004110930-0001, appartenente alla collezione Rinascimento A/I 2017, codice interno CFC0082090003, e il secondo (evoluzione del primo) registrato in data 29.8.2018 al n. 005508355-0004, appartenente alla collezione Rinascimento A/I 2018, codice interno CFC0088033003; TEDDY rinveniva presso il centro commerciale Le Befane di Rimini un abito a marchio Artigli, codice interno AR1091191 PN685, avente la medesima struttura (tuta con gonna-pantalone nella parte inferiore) e il medesimo utilizzo di contrasti (chiaro-scuro nello scollo e nella cintura) dei capi Rinascimento; pertanto aveva proposto ricorso cautelare ante causam (R.G. n. 18565/2018) accolto con ordinanza di inibitoria del 27.3.2019 e, in questa sede, chiedeva il definitivo accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.        

Si costituiva DISTRIBUZIONE CARILLO SRL eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del tribunale adito ex art. 120/2° co. c.p.i. e artt. 18 e ss. c.p.c. per essere competente il tribunale di Napoli, essendo Nola (NA) luogo in cui ha sede la convenuta e in cui i capi in asserita contraffazione venivano prodotti, nonché la nullità della citazione; nel merito, al netto delle argomentazioni non intellegibili e inconferenti, deduceva in sintesi i) che gli abiti Artigli di cui all’Imitazione 2017/2018 non erano idonei a creare confusione nell’utilizzatore informato perché l’impressione generale era diversa rispetto a quella dei capi Rinascimento, che i modelli Rinascimento riproponevano elementi (taglio, scollo, lunghezza, accoppiamento gonna-pantalone) largamente diffusi nel pronto moda italiano, che in ogni caso i capi Artigli presentavano elementi differenti (bordatura, cintura, colori) ii) che i capi Artigli di cui all’Imitazione 2017/2018 venivano prodotti dalla società Mainstream s.r.l. e non dalla società convenuta che solo li distribuiva iii) che, per quanto riguarda l’Imitazione 2017, non era provata la data di divulgazione del modello attoreo, né l’anteriorità dell’offerta in vendita, rendendo conseguentemente inapplicabile la tutela riconosciuta ai modelli non registrati dal Regolamento CE n. 6/2002 iv) che i capi Artigli di cui all’Imitazione 2017/2018 erano stati prontamente ritirati dal mercato e restituiti alla ditta produttrice; chiedeva, preliminarmente, la declaratoria di incompetenza per territorio del tribunale adito, la chiamata in causa della società produttrice Mainstream s.r.l. per essere da questa manlevata e la revoca dell’ordinanza di inibitoria resa nel giudizio cautelare ante causam, e, nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea, nonché per il caso denegato di accoglimento delle domande attoree di essere garantita e manlevata dalla Mainstream s.r.l. 

In prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 19.9.2019, il Giudice rilevava la tardività della costituzione di parte convenuta (avvenuta in data 1.8.2019) e, conseguentemente, rigettava la richiesta di chiamata della terza Maistream s.r.l perché inammissibile.     

Previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c. e rituale deposito delle relative memorie, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che a udienza del 30.6.2022 le parti precisavano come in epigrafe riportate.         

Preliminarmente al merito, va rigettata perché generica e non svolta l’eccezione di nullità della citazione; va altresì rigettata perché infondata l’eccezione di incompetenza per territorio, che la convenuta solleva ex art. 120/2° co. c.p.i. e artt. 18 e ss. c.p.c. per essere competente il tribunale di Napoli, ove (in Nola) ha sede la convenuta.         

In primis va osservato che, in applicazione del principio consolidato in tema di competenza territoriale sulla base dei criteri generali di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., il rilievo non è completo perché non svolto con riferimento a tutti i criteri possibili di competenza per territorio che in materia di proprietà industriale sono regolati all’art. 120 c.p.i.         

Ad ogni modo, nella fattispecie, l’attrice ha radicato il giudizio a Bologna ai sensi dell’art. 120/6° co. c.p.i. (forum commissi delicti), essendo Rimini (nello specifico, il centro commerciale Le Befane di Rimini, dove entrambe le parti hanno un’attività commerciale in diretta concorrenza l’una con l’altra) e Montecchio Emilia (RE) i luoghi in cui si sarebbe consumato l’eventus damni.

L’art. 120 c.p.i. contempla infatti al sesto comma un foro speciale facoltativo azionabile nei giudizi di contraffazione (forum commisi delicti), alternativo al foro generale di cui al secondo comma (forum rei), la cui ratio è di consentire all’attore, ai fini della individuazione dell’autorità giudiziaria davanti a cui radicare il giudizio, di scegliere liberamente e discrezionalmente tra il luogo in cui i fatti sono stati commessi e quello di domicilio del convenuto, delineando una competenza derogabile e concorrente con il foro generale del convenuto.

Osserva il collegio che la competenza territoriale va verificata in base alla prospettazione attorea e che nella fattispecie, gli eventi asseritamente lesivi dei diritti attorei sarebbero avvenuti mediante la vendita dei capi a marchio Artigli, presso centri commerciali siti nel distretto emiliano romagnolo, ciò che è quanto basta per affermare correttamente instaurato il giudizio presso la sezione specializzata in materia di Impresa di Bologna.

Nel merito, la domanda attorea merita parziale accoglimento per i motivi di seguito.

 

Imitazione 2016

Con riferimento al primo episodio contraffattivo, avvenuto nel 2016 e avente ad oggetto il modello comunitario registrato n. ...032 a marchio Rinascimento, preme ribadire che per lo stesso è già stata proposta domanda di accertamento della contraffazione (accolta) e di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. (rigettata) avanti l’intestato tribunale con sentenza n. 442/2020 del 26.2.2020; in questa sede va dunque analizzato esclusivamente il profilo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi (n.2) e parassitaria (n.3).

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., è consolidato l’orientamento per cui si ha appropriazione di pregi ogni qualvolta un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi da questa non posseduti, ma mutuati da un altro concorrente (cfr., ex multis Cass. 19954/2021).

Reputa il collegio che nel caso de quo non possa riscontrarsi tale prospettazione, laddove manca l’individuazione specifica da parte di TEDDY degli aspetti “pregiati” dei modelli a marchio Rinascimento mutuati dai modelli a marchio Artigli.

Venendo alla seconda prospettazione di concorrenza sleale, è opportuno rilevare che la concorrenza sleale parassitaria consiste “in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, e prima che questo diventi patrimonio comune a tutti gli operatori del settore sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo e riguardanti comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale” (cfr., ex multis Cass. 25607/2018).

Al riguardo, è da evidenziarsi che parte attrice non ha adeguatamente allegato e dimostrato la sussistenza di iniziative eterogenee del concorrente, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e pubblicitario, ulteriori rispetto all’imitazione dei prodotti negli anni 2016-2017-2018, che dimostrino un’attività di DISTRIBUZIONE CARILLO parassitariamente imitativa delle scelte imprenditoriali attoree.

Manca dunque l’allegazione e la prova di un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla già accertata contraffazione, rispetto alla quale la domanda di accertamento dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. non assume autonomo rilievo e dunque va rigettata.

 

Imitazione 2017

Per quanto riguarda il secondo episodio contraffattivo, TEDDY chiede l’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. per aver DISTRIBUZIONE CARILLO prodotto un abito in violazione del modello non registrato attoreo di seguito raffigurato (doc. 36 attoreo):

Orbene, è opportuno, prima di entrare nel merito, richiamare brevemente i requisiti per la protezione dei modelli non registrati di cui al Reg. CE n. 6/2002 (Regolamento sui Disegni e Modelli Comunitari) il cui art. 4/1° co. prevede che la protezione può essere garantita ai modelli comunitari nuovi che possiedano un carattere individuale, laddove un modello si considera “nuovo” quando nessun modello identico sia stato divulgato al pubblico (art. 5/1° co.) e si considera dotato di “carattere individuale” se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi modello che sia stato divulgato al pubblico (art. 6/1° co.); infine, la norma prevede che l’onere di provare la sussistenza del requisito dell’individualità di un modello comunitario non registrato è in capo al titolare del modello (art. 85/2° co.).        

Inoltre, è indirizzo di questa sezione specializzata l’orientamento per cui “l’imprenditore che intende invocare, oltre alle norme sulla concorrenza sleale, anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002, facendo valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato, non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale e gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo degli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario.” (cfr., Trib. Bologna 4.2.2004).    

Orbene, enunciati i profili generali in subjecta materia, reputa il collegio che parte attrice non ha sufficientemente evidenziato gli elementi individualizzanti dell’abito a marchio Rinascimento di cui invoca tutela quale modello non registrato: l’assenza di maniche e la gonna composta di tre ordini sovrapposti non sono elementi originali e tali da differenziare significativamente l’abito a marchio Rinascimento dai modelli rinvenibili sul mercato negli anni in considerazione (soprattutto nel settore del fast-fashion); lo scollo a V nella parte posteriore dell’abito è forse l’unico elemento di una certa novità ma non tale da dotare il modello di carattere individuale, nell’accezione sopra descritta.

In ogni caso, anche a voler considerare il modello de quo tutelabile come modello non registrato, reputa il collegio che nei termini prospettati dall’attrice (rinvenimento su profilo Fb, doc. 44) non sia adeguatamente provata la commercializzazione da parte di DISTRIBUZIONE CARILLO di capi in contraffazione.      

Vanno dunque rigettate sia la domanda di contraffazione che quella di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1,2 e 3 c.c.

 

Imitazione 2017/2018

TEDDY chiede l’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. per aver DISTRIBUZIONE CARILLO prodotto un abito in violazione di due modelli registrati nn. ...001/004, gli abiti sono di seguito raffigurati (doc. 59.1 attoreo, Rinascimento ai lati e Artigli al centro):

Trattasi all’evidenza di una lapalissiana copiatura dei modelli attorei, come appare chiaro dal confronto visivo tra il modello Artigli A/I 2018 al centro e il modello Rinascimento A/I 2018 a destra della fotografia (che non è che l’evoluzione del precedente).

Innazitutto, deve affermarsi che i due capi d’abbigliamento appaiono sostanzialmente riprodotti nei loro elementi individualizzanti: il capo a marchio Artigli ripropone infatti la medesima fisionomia di base (modello a tuta), la scelta (piuttosto eccentrica e non largamente diffusa) di utilizzare una gonna-pantalone nella parte inferiore dell’abito, l’utilizzo di chiaro-scuri nella cintura e nello scollo a V (è peraltro ininfluente che il modello Artigli nella parte chiara sia rosa anziché bianco, differenza quasi impercettibile) degli abiti a marchio Rinascimento.

Parte convenuta non ha neppure svolto contestazioni circa la validità dei titoli azionati, ma si è limitata a contestare genericamente e senza allegare anteriorità il carattere individualizzante dei modelli dell’attrice; parte attrice ha invece provato la registrazione dei modelli (docc. 47 e 49 attorei) e la commercializzazione degli abiti contraffatti da parte di DISTRIBUZIONE CARILLO (scontrino doc. 52).

Andrà, dunque, ritenuta certa la validità delle privative azionate ex art. 85/1° co. Reg. cit.

Con riferimento alla domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., si rileva che parte attrice non ha allegato profili di illecito diversi e ulteriori rispetto a quelli già censurati con la contestazione di contraffazione, conseguentemente la dichiarazione di contraffazione dei modelli registrati nn. ...001/004 assorbe anche le ipotesi di concorrenza sleale dedotte dall’attrice.

Va dunque accertata la contraffazione dei modelli registrati di titolarità di TEDDY nn. 001/004, rigettata la domanda di concorrenza sleale nn. 1, 2 e 3 c.c. e conseguentemente concesse stabilmente le tutele già rese in via cautelare con l’ordinanza di inibitoria ante causam del 27.3.2019 (R.G. n. 18565/2018).

Venendo alla domanda risarcitoria di parte attrice, il collegio reputa che, provato il danno nell’an solo per l’Imitazione 2017/2018, tenuto conto che emerge dagli atti e documenti di causa che DISTRIBUZIONE CARILLO SRL ha acquistato i capi contraffatti al prezzo unitario di € 16,50 per un totale di 405 esemplari (di cui restituiti 213) e che li ha rivenduti al dettaglio al prezzo di € 69,90 (cfr. docc. 60-62-63-64 attorei); il quantum di danno possa liquidarsi in via equitativa (artt. 2056/1223 c.c.) nella complessiva somma di € 15.000,00 a valori attuali.

La reiterazione delle condotte in contraffazione giustifica appieno la comminatoria di penale per il caso di violazione dell’inibitoria e, altresì, per il caso di violazione dell’ordine di ritiro dal commercio dei capi contraffatti, come da dispositivo.

Il tempo trascorso dalle condotte illecite induce il collegio a ritenere sproporzionata la misura, di carattere sanzionatorio e ripristinatorio, della pubblicazione della sentenza.

La soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 25%, con onere di rimborso del restante 75% a carico di parte convenuta, come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell’art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del 50% del compenso per l’attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da TEDDY S.P.A. nei confronti di DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. con atto di citazione notificato in data 23.4.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCERTA e DICHIARA la contraffazione da parte di DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. dei modelli comunitari registrati n. 004110930-0001 e n. 005508355-0004 di titolarità di TEDDY S.P.A. e per l’effetto

INIBISCE a DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e ogni altro utilizzo dei capi in contraffazione dei suddetti modelli comunitari registrati;

ORDINA a DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. il ritiro dal commercio dei predetti capi in contraffazione;

DETERMINA in € 500,00 la somma dovuta da DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per ogni violazione della superiore inibitoria nonché in € 150,00 la somma dovuta da DISTRIBUZIONE CARLLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per ogni violazione del superiore ordine di ritiro, riscontrate successivamente alla pubblicazione della presente sentenza;

CONDANNA DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno a favore di TEDDY S.P.A. in persona del l.r.p.t. nella misura di complessivi € 15.000,00 a valori attuali;

CONDANNA DISTRIBUZIONE CARILLO S.R.L. in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di TEDDY S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 75% delle spese di lite, che liquida in € 4.795,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;

DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese di giudizio.         

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.      

 

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale in data 17.11.2022.       

 

Il Giudice est.     

Dr.ssa Silvia Romagnoli       

 

Il Presidente       

Dr. Fabio Florini