• Diritti connessi al diritto d'autore

4 maggio 2023

Tribunale Roma 04/05/2023 [Diritti connessi al diritto d'autore - Realizzazione di opera audiovisiva sulla base di riprese aeree dello yacht su cui un personaggio noto si trovava ad effettuare un servizio fotografico - Utilizzazioni non autorizzate]

Diritti connessi al diritto d'autore - Realizzazione di opera audiovisiva sulla base di riprese aeree dello yacht su cui un personaggio noto si trovava ad effettuare un servizio fotografico - Utilizzazioni non autorizzate dell’opera in parola - Violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera audiovisiva originale - Risarcimento del danno.



SENTENZA

n. 7055/2023 pubbl. il 04/05/2023

(Presidente: dott.ssa Claudia Pedrelli - Relatore: dott.ssa Stefania Garrisi)


 

nella causa civile di primo grado n. 25465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 ritenuta in decisione all'udienza del

 

TRA

F.F., con gli Avv. D’AMMASSA GIOVANNI e LEOPOLDO LOMBARDI

- attore -

 

E

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

- convenuta contumace -

 

OGGETTO: diritto di autore

 

CONCLUSIONI:

come da note depositate per l’udienza del 21/12/2022 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall’art. l’art. 221, comma 2°, D.L. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche


Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. Con atto di citazione regolarmente notificato F.F. conveniva, innanzi a questo Tribunale, RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., rassegnando le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare la violazione da parte di Reti Televisive Italiane S.p.A. dei diritti di utilizzazione economica e del diritto morale di paternità in capo al Sig. F.F., per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto,

- condannare Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati all’odierno attore, per le ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi a favore dello stesso nella misura di euro 10.000,00, salva la maggior somma che sarà ritenuta provata o di giustizia;

- disporsi la pubblicazione della Sentenza sul portale Mediaset Play, sul sito istituzionale Mediaset, e sulle principali riviste, testate e siti Internet - che ci si riserva sin d’ora di indicare - a cura dell’attore e a spese della società convenuta, disponendo, altresì, che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa, e in ogni caso dare pubblicità alla Sentenza con il ricorso a mezzi atipici quali per esempio la menzione del Sig. F.F. in seno alla stessa trasmissione “Domenica Live”.

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.

Senza attività istruttoria la causa, all’udienza del 21/12/2022, veniva trattenuta per la decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

3. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di quanto verrà specificato.

Ha dedotto l’attore che:

• in occasione del matrimonio della tuffatrice T.C. con S.P., realizzava e produceva delle riprese aeree dello yacht su cui la stessa e il marito si trovavano a effettuare un servizio fotografico;

• le riprese, che non richiedevano autorizzazione, trovandosi lo yacht in luogo pubblico (ormeggiato in mare), venivano consentite dai soggetti ripresi, consenso che si evince al minuto 1:42 del filmato originale, quando questi ultimi “salutano” il drone (cfr. filmato originale, doc. 1 depositato su CD video);

• dalle riprese il F.F. realizzava un’opera audiovisiva che, con il logo “ElbaDrone” con cui opera professionalmente, veniva “caricata” in altissima definizione (4K) sui canali social (Youtube e profilo Facebook ufficiale, doc. 7 e doc. 9, doc. 10) del medesimo (cfr. screenshoots, doc. 2 e doc. 3), ed è tutt’ora online all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=0WzG_DU0QrA;

• successivamente aveva appreso che Reti Televisive Italiane S.p.A. aveva effettuato delle utilizzazioni non autorizzate dell’opera in parola, in violazione dei diritti morali e patrimoniali del primo; in particolare, in data 2 aprile 2017, nel corso della trasmissione televisiva “Domenica live”, di cui RTI è editrice, condotta da conduttrice Barbara D’Urso su Canale 5, in occasione del servizio esclusivo sulla Sig.ra T.C., presente in studio, erano state trasmesse una serie di sequenze di immagini in movimento estrapolate proprio dall’opera audiovisiva originale del F.F.; le immagini in parola erano state mo d if icate n ell’asp etto con la t ecn ica d el “ zoom-in”, al fine di rimuovere in alto ed in basso il logo “ElbaDrone”; era stata, poi, sostituita la colonna sonora e modificata la durata, per realizzare singole clip ai fini della sincronizzazione con la nuova traccia audio (cfr. servizio T.C. “Domenica Live” del 2 aprile 2017, doc. 4, depositato in CD Video);

• dopo aver contestato tale condotta alla convenuta le immagini trasmesse nel corso di “Domenica Live” erano state rimosse dal portale di RTI sul quale erano state caricate. Ciò premesso in fatto, l’attore in diritto ha osservato che:

• le sequenze di immagini costituiscono un’opera audiovisiva ex art. 2 comma 1 lett. a) della Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Legge Cinema), assimilata a opera cinematografica ex art. 2 n. 6 LDA;

• RTI ha utilizzato tali immagini, senza richiedere alcun consenso, dal minuto 1:43 al minuto 1:54, dal minuto 2:00 al minuto 2:38, per un totale di 49 secondi ed eliminando il logo “Elbadrone”;

• la condotta di RTI è dunque in violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera audiovisiva originale ed è stata intenzionale, come confermato alla rimozione del logo originale delle immagini.

Ha dunque rassegnato le conclusioni sopra elencate.

Osserva il Collegio che l’esame dei CD video depositati dall’attore dimostra gli assunti dello stesso sopra compendiati.

L’opera audiovisiva di cui si chiede tutela rientra nel campo dei c.d. diritti connessi al diritto d’autore, diritti di natura patrimoniale che prevedono un compenso economico derivanti dallo sfruttamento dell’opera e che vengono protetti secondo le disposizioni della LDA, Titolo II, artt. 72 ss, in particolare, per le opere cinematografiche o audiovisive e le sequenze di immagini in movimento ai sensi degli artt. 78 bis ss LDA.

Ciò premesso va riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, con esclusione di qualsiasi lesione di natura non patrimoniale attesa la natura del diritto invocato.

Sulla base degli elementi forniti per la quantificazione dall’attore (durata dell’utilizzazione non autorizzata -49 secondi- percezione da parte del pubblico, nonché quantificazione del valore- secondo in casi analoghi), ritiene il Collegio alla luce delle circostanze del caso, di dover riconoscere in via equitativa, l’importo di € 5.000,00.

Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso una somma di denaro per equivalente, occorre rivalutare il danno accertato all’attualità e riconoscere gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione, con decorrenza dalla data dell’evento, nel caso di specie dal 2/4/2017 (cfr. Cass. Civ. SSUU, 22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712, Cass. civ., sez. 3°, n. 5234, del 10/03/2006, Cass. Civ. 12698/14).

Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta all’attore spettano inoltre gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Null’altro può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da F.F. e per l’effetto condanna RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.000,00, oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di F.F.;

- condanna RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da F.F. che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre € 501,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2023

 

Il Giudice Relatore                                                               

dott.ssa Stefania Garrisi                                                      

 

Il Presidente

dott.ssa Claudia Pedrelli