2 maggio 2024
Corte d'Appello Venezia 02/05/2024 [Marchi registrati - Coesistenza tra marchi - Settore dell’arredamento di lusso - Rischio di confusione tra marchi - Principio della preclusione per coesistenza - Presupposti]
Marchi registrati - Coesistenza tra marchi - Settore dell’arredamento di lusso - Titolarità dei marchi figurativi “Minotticucine” - Domanda di accertamento che l’uso di marchi e/o altri segni distintivi da parte della convenuta contenenti l’espressione “MINOTTI” costituisca violazione dell’art. 20 lett. b) c.p.i. per rischio di confusione a causa dell’associazione sussistente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ed al divieto di uso dei marchi in questione - Principio della preclusione per coesistenza implicante che il titolare di un marchio anteriore non possa vietare l’uso del marchio simile posteriore qualora l’utilizzazione, simultanea e di lunga durata, sia tale da non determinare alcun rischio di confusione per il pubblico di riferimento - Ai fini della preclusione per coesistenza necessario accertare la prolungata coesistenza dei marchi ed anche la buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all’intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere.
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