• Varietà vegetali

8 luglio 2024

Tribunale Bari 08/07/2024 [Varietà vegetali - Titolarità del brevetto italiano per una varietà di uva nera da tavola senza semi denominata “Sugrathirteen” - Domanda di risarcimento dei danni subiti per la commercializzazione di uva della predetta qualità]

Varietà vegetali - Titolarità del brevetto italiano per una varietà di uva nera da tavola senza semi denominata “Sugrathirteen” - Domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della commercializzazione di uva della predetta qualità protetta da brevetto di proprietà dell’attrice - Domanda per accertare la responsabilità della parte convenuta per la contraffazione del segno distintivo di titolarità dell’attrice, nonché per concorrenza sleale in danno della medesima - Sostenuto dalla parte convenuta che l’uva prodotta non era destinata al commercio, bensì al consumo personale del nucleo familiare - Esclusa l'illiceità dell’attività in forza della previsione dell’art. 108 c.p.i. che esclude l’autorizzazione del costitutore per gli atti compiuti in ambito privato a scopi non commerciali. 

 



SENTENZA

n. 3252/2024 pubbl. 08/07/2024

(Giudice: dott.ssa Raffaella Simone)

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10447/2018


promossa da:
 

Controparte_1, in persona del suo legale rappresentante, patrocinio degli Avv.ti Fabrizio Jacobacci (...) e Parte_2 (...), Parte_1 (...)  elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (...) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marcello Scapati, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec. 

ATTRICE 

 

Parte_3 contro titolare dell’omonima impresa individuale, (...)

 

CONCLUSIONI CONVENUTO

 

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22.02.2024.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Con atto di citazione del 12 luglio 2018, la società Controparte_1, premettendo di essere titolare del brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 2403 del 30.03.2000 – 23.02.2009, per una varietà di uva nera da tavola senza semi, denominata “Sugrathirteen”, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP_3 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi, nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa o in via equitativa, oltre alla restituzione degli utili realizzati, per aver commercializzato uva della predetta qualità, protetta da brevetto di proprietà dell’attrice. Chiedeva, inoltre, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per la contraffazione del segno distintivo Controparte_4 ” di titolarità dell’attrice, nonché per concorrenza sleale in danno della medesima, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.

Con comparsa del 07.11.2018, si costituiva in giudizio CP_3 titolare dell’omonima ditta, il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione per genericità della domanda ex art. 164 c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dall’attrice, perché inammissibili e infondate, con la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. In fase istruttoria, formulata senza esito proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., sono stati espletati l’interrogatorio formale del convenuto, prove testimoniali e ctu, nonché acquisita documentazione contabile ex art.210 c.p.c. La causa è stata quindi riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22.02.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020 e succ. modifiche, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

L’eccezione preliminare di nullità della citazione, sollevata dal convenuto, va disattesa, desumendosi dall’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della domanda, in ordine ai quali il convenuto ha svolto piena attività difensiva. Nel merito, l’attrice ha esposto di essere titolare del brevetto italiano di nuova varietà vegetale n.2403 del 30.3.2000-23.2.2009 per uva nera da tavola senza semi, denominata “SUGRATHIRTEEN”. Dalla prodotta documentazione risulta che Controparte_1 ha promosso ricorso ante causam, ai sensi degli artt. 121 bis e 129 C.P.I., con il quale, assumendo la produzione e commercializzazione da parte del resistente della varietà di uva nera da tavola oggetto di privativa, in difetto di autorizzazione, ha chiesto la pronuncia dei provvedimenti di descrizione e sequestro delle scritture contabili, con adozione di sanzione pecuniaria e svolgimento di istruzione orale.

Con decreto del 29.5.2017 il Tribunale ha disposto la descrizione delle scritture contabili, confermata con ordinanza del 12.6.2018. Nell’atto introduttivo del giudizio di merito l’attrice ha quindi dedotto l’emersione, dal verbale redatto nella fase cautelare, della vendita da parte del Perrone di uva CP_5 ”, in difetto di autorizzazione, nonché della violazione da parte di questi dei diritti relativi al segno distintivo Controparte_4 ”, di titolarità della S.W.I. ed utilizzato per la varietà oggetto di privativa, posta in essere mediante l’utilizzo della denominazione CP_6 . Va osservato al riguardo che dalla documentazione prodotta dall’attrice risulta che il resistente, nel corso delle autorizzate operazioni di descrizione, eseguite il 20.6.2017, ha ammesso di avere nel suo terreno due piante della varietà oggetto di causa ( Cfr. doc. 16).

Quanto alla documentazione contabile oggetto di descrizione e relativa agli anni 2016 e 2017, rileva ai fini del giudizio la fattura 8 del 2.9.2016, che l’azienda agricola CP_3 società GUERRA FRUIT, per la vendita di 40 casse di uva da tavola ha emesso nei confronti della CP_6 per complessivi € 318,40, iva compresa. , pari a 398 Kg, Tale fornitura, secondo quanto esposto dal resistente in comparsa di costituzione, sarebbe stata prodotta da un unico filare di complessive undici piante presenti nel suo fondo.

Da tale documento contabile non emerge, tuttavia, la commercializzazione, per le quantità riportate in fattura, della varietà oggetto di privativa, non essendo stato effettuato alcun accertamento in ordine alla contestata coincidenza della varietà venduta alla società Guerra Fruit con quella oggetto di tutela brevettuale. Ed invero la descrizione richiesta in via cautelare ha riguardato la sola documentazione contabile, non avendo giammai la ricorrente formulato istanza di verifica delle colture presenti nei terreni del da eseguirsi con l’ausilio di esperto del settore e nel contraddittorio delle parti.

Privi di rilievo debbono del resto ritenersi le indagini tecniche svolte dall’attrice nella fase stragiudiziale, in quanto effettuate senza il coinvolgimento del convenuto e l’osservanza del contraddittorio. Tale coincidenza non ha peraltro trovato conferma nella prova orale espletata, posto che i testi di parte convenuta non hanno in ogni caso offerto riscontro a tale circostanza, mentre il teste di parte attrice, titolare della società acquirente delle 40 casse di uva denominata CP_6 pur confermando la dichiarazione contenuta nel documento n.9, non ha espresso, né avrebbe potuto esprimere, giudizio di effettiva natura protetta della varietà acquistata. In sostanza il teste nel documento 9 dichiara di aver appreso, nel corso del sopralluogo effettuato durante le operazioni di descrizione, che l’acquisto relativo alla fattura 8/2016, riguardava la varietà oggetto di privativa, ma da tale affermazione non può desumersi la prova di tale circostanza, allegata dall’attrice e contestata dal convenuto, sicché l’assunto attoreo deve ritenersi provato, nei limiti della dichiarazione confessoria resa dal resistente in relazione alla sola disponibilità di due piante. In mancanza di accertamenti tecnici, giammai richiesti dall’attrice nella fase cautelare, sulla natura delle varietà vegetali presenti nel fondo del CP_3 nei limiti della richiamata dichiarazione confessoria.

L’allegazione attorea deve ritenersi dunque provata.

Orbene, in relazione alle due piante presenti nel fondo il convenuto ha sostenuto che l’uva prodotta non era destinata al commercio, bensì al consumo personale del nucleo familiare e tanto escluderebbe l’illiceità dell’attività, in forza della previsione dell’art.108 CPI, che esclude l’autorizzazione del costitutore per gli atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali. L’assunto deve ritenersi avvalorato dal limitato numero di piante presenti ed appartenenti con certezza alla varietà vegetale protetta, a fronte dell’estensione del fondo adibito ad attività produttiva a fini commerciali ( circa 10 ettari come da visura catastale prodotta dall’attrice), nonché dalla non verificata identità del prodotto venduto alla Guerra Fruit.

Per tali ragioni la domanda non può ritenersi adeguatamente provata. L’inottemperanza da parte del convenuto all’ordine di esibizione della documentazione contabile relativa agli anni 2017-2020, ritenuta rilevante per la valutazione del volume dell’attività produttiva di uva nera da destinare alla commercializzazione, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti e l’imposizione delle spese di ctu, in via definitiva, a carico di ciascuna parte per metà.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 12.7.2018, dalla società Controparte_1

1) rigetta la domanda; . nei confronti di CP_3 così provvede:

2) compensa tra le parti le spese processuali;

3) pone le spese di ctu a carico di ciascuna parte per metà.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, l’8.7.2024

 

Il Presidente est.

Raffaella Simone