• Brevetti per invenzione industriale

3 marzo 2025

Tribunale Napoli (ord.), 03/03/2025 [Brevetti per invenzione industriale - Brevetto europeo afferente un integratore alimentare con attività farmacologica - Commercializzazione di prodotti nutraceutici sovrapponibili all’ambito di privativa del brevetto]

Brevetti per invenzione industriale - Brevetto europeo afferente un integratore alimentare con attività farmacologica - Commercializzazione di prodotti nutraceutici sovrapponibili all’ambito di privativa del brevetto - Interferenza con la privativa brevettuale e la sua priorità - Ricorso per chiedere tutela cautelare, ed in particolare l’inibitoria ai sensi dell’art. 131 c.p.i. a tutela dell’ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo - Domanda riconvenzionale di nullità del brevetto per carenza di attività inventiva e di nullità parziale per insufficiente descrizione del brevetto - Rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale - Rilevata la sostanziale differenza tra gli integratori alimentari in comparazione sia per quanto riguarda la composizione chimica sia per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche degli stessi.

 

 

ORDINANZA

pubbl. 03/03/2025

(Giudice designato: dott. Adriano Del Bene)

 

 

SUL RICORSO EX ARTT. 124, COMMA 3 E 131 D.LGS. 30/2005 E 2598 CC

 

 

proposto da

Parte_1 con sede legale in Milano alla via Larga n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. (P.Iva … P.IVA_1), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giacomo D’Attorre, Gaetano Improta, Mario Oliviero ed Aniello Ammirati, con domicilio eletto presso lo studio dei primi sito in Napoli alla via A. Depretis n.51

RICORRENTE

 

 

contro

CP_1 con sede in Avellino alla via Pianodardine n. 23, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ida Palombella, Diego Gerbino ed Andrea Mazio, con domicilio eletto in Napoli alla via Cervantes n. 52

RESISTENTE

 

 

FATTO E DIRITTO
 

Con ricorso depositato in data 05.09.2024 la Parte_1 conveniva in giudizio la CP_1 per chiedere tutela cautelare, ed in particolare l’inibitoria ai sensi dell’art. 131 c.p.i. a tutela dell’ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo di cui risulta titolare afferente un integratore alimentare con attività farmacologica.

In particolare, nell’atto introduttivo, esponeva:

a) di essere un operatore affermato nel settore della nutraceutica;

b) che uno dei prodotti innovativi della ricorrente era il MILESAX coperto dal brevetto europeo n. EP3182969B1 (d’ora in poi EP’969), definito come “integratore alimentare con una documentata attività farmacologica” e composto da Magnesio, Boswellia e L-triptofano;

c) che il successo del Pt_2, lanciato in data 02.07.2014 era comprovato dal fatturato che per questo prodotto aveva superato i 16 milioni di euro;

d) che il predetto brevetto veniva concesso in data 28.04.2021 e convalidato in Italia in data 16.07.2021 con oggetto “una composizione avente attività miorilassante ed antiinfiammatoria”;

e) che il medesimo brevetto era stato esteso anche ad altri paesi, quali Stati Uniti, Francia e Germania ove era stato sempre concesso;

f) che la società resistente, attiva nel settore dello sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, aveva iniziato a commercializzare un integratore alimentare denominato “NORMORELAX bustine”, che risultava sovrapponibile al Pt_2 e quindi all’ambito di privativa del cennato brevetto;

g) che successivamente si apprendeva che la società resistente aveva messo in commercio anche altro prodotto NORMORELAX in compresse, la cui composizione coincideva con il Pt_2 risultando quindi interferente con la privativa brevettuale e la sua priorità;

h) che la diffida inoltrata alla società resistente per la cessazione della produzione, distribuzione e promozione dell’integratore alimentare Parte_3 oggetto di contestazione, costringendo pertanto parte istante a ricorrere alla tutela cautelare.

Quanto al profilo del fumus boni iuris, la ricorrente confortata anche da un parere tecnico di un proprio consulente perveniva alla conclusione della contraffazione del brevetto, in considerazione del fatto che il Parte_3 (che presentava identici ingredienti e stessa composizione sia in bustine che in compresse) interferiva con le rivendicazioni della porzione italiana del brevetto EP’969. In particolare, l’integratore alimentare della resistente presentava gli stessi tre ingredienti attivi (Magnesio, Boswellia, L-triptofano) della rivendicazione del citato brevetto: “...è presente la Boswellia serrata sotto forma di estratto (nome commerciale BOSCARTM - oppure come Casperone - Boswellia Phytosome) che rappresenta una fonte di acido 3-acetil-11-cheto-beta-boswellico (“AKBA”) come rivendicato nelle claim no. 2 e 4 di EP’969; iii) il Magnesio è presente in una quantità (225 mg/compressa) compresa nell’intervallo da 150 mg a 500 mg, rivendicato nelle claim no. 5, 6 e 7 di EP’969; iv) l’estratto di Parte_4 [...] è presente in una quantità (100 mg/compressa) compresa nell’interva mg a 300 mg, rivendicato nelle claim no. 6 e 7 di EP’969; v) il Triptofano è presente in una quantità (150 mg/compressa) compresa nell’intervallo da 100 mg a 300 mg, rivendicato nelle claim no. 6 e 7 di EP’969.”

Inoltre, la condotta di controparte aveva rilievo anche come attività anticoncorrenziale, dal momento che parte ricorrente aveva appreso che nel materiale informativo destinato ai propri divulgatori dalla CP_1 era citato espressamente il brevetto della mettendo a confronto i due prodotti Parte_5 per esaminare i Parte_1 pretesi vantaggi o svantaggi.

In merito al requisito del periculum, la ricorrente evidenziava come la ripresa delle caratteristiche tecniche del prodotto integrava già di per sé il predetto periculum e peraltro la stessa diffida inoltrata non aveva sortito l’effetto di inibire la condotta di commercializzazione e distribuzione dell’integratore alimentare in contraffazione.

Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:

“A) Inibire, anche inaudita altera parte, e con effetto immediato, alla resistente CP_1  e/o ai suoi aventi causa ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, promozione anche tramite siti Web e social network, importazione, esportazione, distribuzione, fornitura, offerta di fornitura e/o offerta in vendita, in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, del prodotto denominato Parte_6 bustine di cui in narrativa, come anche di ogni altro prodotto identico o analogo, comunque denominato ed identificato, interferente con l’ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo EP3182969B1, di cui costituisce contraffazione;

B) ordinare, anche inaudita altera parte, alla resistente CP_1 il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti denominati Parte_7 di cui in narrativa, come anche di ogni altro prodotto identico o analogo, comunque denominato ed identificato, interferente con l’ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo EP3182969B1, di cui costituisce contraffazione, entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell’emanando provvedimento;

C) in via subordinata, accertare l’illiceità del comportamento della resistente CP_1 anche sotto il profilo delle norme repressive della concorrenza sleale ed inibirne conseguentemente la prosecuzione e/o a tale titolo ordinare il ritiro dal commercio nonché la distruzione dei prodotti denominati;

D) in ogni caso, fissare una penale, anche ex art. 124 CPI e 614-bis CPC, a favore della ricorrente Parte_1 ed a carico della resistente CP_1 di importo non inferiore ad EUR 1000,00 o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine del giudice e di EUR 1.000,00 per ogni sua singola violazione;

E) in ogni caso disporre, anche ex art. 126 CPI e 700 cpc la pubblicazione dell’emanando provvedimento per intero, o nelle forme e modalità ritenute di giustizia, a cura delle ricorrenti ed a spese delle resistenti, su tre riviste di settore scelte dalla ricorrente;

F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

A seguito di notifica del ricorso e del decreto del GD di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la società resistente, depositando articolata memoria di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso ed avanzava domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato da controparte.

Precisava che l’integratore alimentare Normorelax, tra i prodotti di punta della resistente, era stato introdotto sul mercato già nel 2016 nel formato “compresse” e dal 2024 era disponibile anche nel formato “bustine”, trattandosi quindi del medesimo prodotto da assumere in entrambi i casi per via orale.

Quanto alle vicende relative al brevetto azionato, la resistente evidenziava che la concessione del brevetto EP’969 era intervenuta dopo una procedura di esame che aveva contestato l’altezza inventiva della originaria rivendicazione 1 come riportato dalla perizia tecnica dell’ing. Per_1 allegata alla comparsa di costituzione.

Quindi, secondo, parte resistente, dalla stessa documentazione depositata presso l’Cont emergeva che la rivendicazione 1 del brevetto Cont 69 aveva per oggetto il trattamento di dolori muscolari dovuti a postura scorretta, contratture o l’uso nella terapia di riabilitazione post-traumatica, che non riguardavano il Parte_3.

Tale deduzione era rilevante anche per limitare l’ambito di tutela del brevetto, il cui nucleo centrale, ad avviso della società resistente, doveva essere limitato a “l’impiego nel trattamento di dolori muscolari causati da postura scorretta, contratture o per l’utilizzo nella terapia di riabilitazione post-traumatica, in un individuo”.

Ciò premesso, parte resistente insisteva sulla circostanza che i due integratori alimentari (Pt_2 e Parte_3) non presentavano una composizione coincidente, sul rilievo che Parte_3 era composto, a differenza del prodotto coperto dalla tutela brevettuale, anche dalla Niacina, dalla Riboflavina e dalla Vitamina D, assenti nel Pt_2.

Peraltro, in merito alla presenza della Boswellia serrata, si precisava che nel Parte_3 era presente come componente BOSCAR, che a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non era un estratto bensì “una miscela composta da Parte_4 estratto secco, acido stearico e lecitina di girasole”.

Tali elementi escluderebbero pertanto alcuna interferenza brevettuale tra i due integratori alimentari.

Parte resistente poi eccepiva la carenza del requisito del periculum in mora dal momento che non erano state fornite prove concrete o elementi oggettivi tali da dimostrare le effettive conseguenze dannose riconducibili alla condotta di CP_1.

In particolare, l’assenza del periculum sarebbe comprovata dal fatto che il Parte_3 era presente sul mercato da oltre 8 anni, essendo stato notificato per l’immissione in commercio in data 13.05.2016.

E la stessa deduzione di parte ricorrente circa la presa di conoscenza del prodotto Parte_3 soltanto nel 2024 contrastava la presenza prolungata e l’affermazione sul mercato di Parte_3 in formato compresse.

Quanto al fumus, parte resistente deduceva l’invalidità del brevetto azionato da controparte, difettando del requisito dell’altezza inventiva come specificato nella perizia tecnica dell’ing. Per_1 a cui faceva espresso e ripetuto rinvio.

Deduceva che in subordine il brevetto dovesse essere ritenuto parzialmente invalido, in quanto non soddisfacente i requisiti richiesti ex art. 51 c.p.i. disciplinanti la sufficiente descrizione.

Il tecnico di parte aveva escluso anche qualsivoglia interferenza per equivalente del Parte_3 rispetto all’ambito di privativa del brevetto azionato nel rispetto del cd. “triple test”.

Sulla contestata condotta anticoncorrenziale, parte resistente deduceva l’insussistenza di alcuna prova che potesse dimostrare l’illecito di cui all’art. 2598 c.c. ed in particolare la comparazione è stata fatta tra materiale pubblicitario del Pt_2 destinato alla classe medica ed una brochure di CP_1 “destinata esclusivamente agli informatori scientifici per formazione interna nel periodo 2017-2023, mai divulgata presso il pubblico”.

Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso ed in via riconvenzionale la declaratoria di nullità del brevetto azionato per carenza dei requisiti di validità. In via istruttoria ove ritenuto necessario invocava l’espletamento di CTU.

All’udienza del 15.11.2024, il giudice designato, alla luce della particolare complessità degli aspetti tecnico-brevettuali propedeutici alla decisione della domanda cautelare, dopo l’ammissione della CTU, con nomina del dott. Persona_2, formulava il seguente quesito: “si chiede al CTU di verificare se l’attività inventiva nonché le descrizioni protette del brevetto siano sufficienti per valutare l’interferenza dello stesso brevetto con il Parte_3.

All’esito del deposito della relazione tecnica di ufficio, dopo la discussione delle parti alla presenza peraltro dello stesso CTU all’udienza del 11.02.2025, il giudice si riservava la decisione.

La domanda cautelare è infondata e non merita accoglimento.

Giova premettere che come spesso accade nell’ambito dei procedimenti cautelari in materia brevettuale, il Tribunale ricorre alle cognizioni tecniche di un ctu, in applicazione della previsione di cui all’art. 132 c.p.i. che al 5 comma faculta il giudice a disporre ctu “ai fini dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche”.

Orbene, in sede di conferimento dell’incarico peritale, è stata accolta la richiesta di parte attrice di non estendere l’accertamento peritale alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali di validità del brevetto, pertanto tutte le contestazioni mosse da parte attrice circa la mancata iscrizione del ctu, dott. Per_2, all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale sono prive di pregio, oltre ad essere strumentali, atteso che la doglianza con la relativa istanza di sostituzione del ctu è stata formalizzata soltanto all’esito del deposito della bozza di relazione tecnica, una volta appreso che le conclusioni rassegnate dal dott. Per_2 non soddisfacevano le tesi di parte attrice.

Il mandato peritale, quindi, è stato limitato ad accertare l’eventuale interferenza delle caratteristiche del prodotto Parte_3 con l’ambito di privativa del brevetto CP_4 di titolarità della società attrice.

Tale valutazione risponde anche alle esigenze di celerità del presente giudizio cautelare la cui soluzione è stata rinvenuta nella - condivisibile e scevra da vizi metodologici - perizia del dott. Per_2 che ha escluso profili di interferenza tra i prodotti nutraceutici per cui è stato instaurato il giudizio, laddove l’accertamento della eventuale nullità del brevetto è incompatibile con i tempi della cognizione cautelare.

Invero, par lecito ricordare che il titolo di privativa gode del regime di presunzione di validità, ed infatti è valido dal momento in cui è concesso.

Peraltro, nella fattispecie, non va ignorato che trattasi di brevetto europeo, quindi sottoposto ad esame da parte dell’Cont (che nello specifico ne aveva contestato l’altezza inventiva, tanto che il brevetto veniva rilasciato per un impiego non menzionato nella domanda di brevetto originario), mentre diventa invalido solo nel momento in cui la nullità dello stesso sia stata dichiarata dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Per addivenire alla conclusione della esclusione di ogni profilo di interferenza, il dott. Per_2, esperto in chimica, è partito dalla descrizione del brevetto che ritroviamo a pag, 4 della CTU in atti:

“L’invenzione descritta e rivendicata nella convalida italiana IT’597 concerne una composizione avente attività miorilassante ed antinfiammatoria, da impiegarsi come integratore alimentare nel trattamento di patologie muscolari, ossee, articolari e tendinee.

In particolare, l’invenzione è diretta ad un integratore alimentare comprendente, come principi attivi, la combinazione di Magnesio, L-Triptofano e almeno un acido chetoboswellico (AKBA), per impiego nel trattamento di dolore muscolare da cattiva postura, contrattura, o per impiego in terapia di riabilitazione post-traumatica.

La descrizione di IT’597 chiarisce che la composizione oggetto dell’invenzione è destinata alla distensione muscolare in caso di contratture, ma è noto che situazioni di rigidità muscolare, crampi e tensioni sono correlate con uno stress generale della parte interessata che a livello sintomatico si percepisce come dolore. Questo è in realtà conseguenza dell’infiammazione che si instaura a livello muscolare e nervoso delle parti interessate. Per questo motivo è altresì importante un’attività antinfiammatoria, che permetta di ripristinare la funzionalità in un tempo più ridotto rispetto ad un’azione unicamente mirata al rilassamento muscolare. Tale attività antinfiammatoria è assicurata da Boswellia serrata, che svolge sia un’azione diretta sull’inibizione delle elastasi leucocitarie prodotte dai leucociti, ad opera degli AKBA in essa contenuti, sia un’azione di inibizione della 5 lipossigenasi, con conseguente riduzione dei mediatori dell’infiammazione a valle di questa.

Inoltre, la composizione oggetto della presente invenzione presenta il vantaggio di non agire solamente sulla sintomatologia relativa alla contrattura, ma di agire anche modulando il tono dell’umore ed innalzando la soglia del dolore del paziente. Tale attività è svolta in particolare dal suo terzo componente, l’L-Triptofano, noto precursore di serotonina e melatonina, che sono responsabili del tono dell’umore (la serotonina direttamente e la melatonina indirettamente migliorando il ciclo del sonno)”.

Nella relazione di consulenza tecnica, mette conto evidenziare un passaggio importante che senza incidere sul giudizio di validità del brevetto (non oggetto dell’incarico) suggerisce che l’indicazione in composizione del “magnesio” come riportata nella rivendicazione n. 1 del brevetto EP’969 si appalesa - secondo il CTU - “troppo generica ed inutilizzabile in sé per valutare le interferenze con altri preparati che possono avere differenti obiettivi nutraceutici e terapeutici pur contenendo ‘‘magnesio”“ (cfr. pag. 6 della CTU).

L’argomento della genericità della descrizione della composizione come riportata nella rivendicazione n.1 rappresenta il cd. “filo rosso” che conduce il perito nella propria analisi tecnica, fino a chiarire che “si tratta di una definizione troppo generica e, dato il frequente utilizzo nell’industria nutraceutica e farmaceutica degli ingredienti rivendicati (magnesio, L-triptofano e almeno un acido chetoboswellico), le interferenze tra altri prodotti ed il brevetto di quest’ultimo potrebbero essere potenzialmente ed apparentemente numerosissime”.

Spostando l’esame sulle indicazioni degli integratori per compararle anche alla luce dei foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni dei due prodotti in esame, il CTU ha concluso che:

“Dal confronto delle indicazioni non si evince una chiara sovrapposizione d’uso tra i due integratori.

Le indicazioni del Pt_2 sono focalizzate sull’azione singola dei componenti:

• Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare e psicologica. Tale caratteristica è ascrivibile a tutti i prodotti che contengono Sali di magnesio nel giusto dosaggio. Il giusto dosaggio non è oggetto di invenzione, è semplicemente una frazione della dose quotidiana raccomandata o valore nutritivo di riferimento, una caratteristica intrinseca della specie umana e del suo metabolismo.

• La boswellia contrasta stati di tensione localizzati. Anche questa caratteristica è ascrivibile a tutti i prodotti che contengono estratti di boswellia.

• Magnesio in forma chelata. La chelazione ne favorisce l’assorbimento.

A sostegno di quanto valutato al precedente paragrafo, la salificazione del magnesio è importante per definirne la composizione, tanto che nel foglietto illustrativo del Pt_2 si stressa che la chelazione (sale bisglicinato) ne aumenta l’assorbimento.

Nessuna menzione si fa alla sinergia tra i prodotti che, invece, dovrebbe essere l’oggetto principale dell’invenzione. Si fa, invece, accenno all’unicità della composizione.

Anche le indicazioni del Parte_3 sono focalizzate sull’azione singola dei componenti:

• Magnesio, Riboflavina e Niacina contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento ed al normale funzionamento del sistema nervoso; Magnesio e Niacina, inoltre, contribuiscono alla normale funzione psicologica.

• La Boswellia contrasta gli stati di tensione localizzati. La Vitamina D contribuisce al mantenimento delle normali funzioni muscolari e del sistema immunitario.

L’elemento distintivo stressato per Parte_3 è l’uso della Boswellia:

• La Parte_4 adottata in Parte_6 compresse utilizza la tecnologia Casperome® che aumenta la biodisponibilità e l’efficacia fino a 7 volte in più rispetto all’estratto secco

• La Parte_4 adottata in Parte_7 utilizza la tecnologia BOSCAR*

• L’asterisco riporta ad una domanda di brevetto presentata per il prodotto (102023000002151)” (cfr. pag. 13-14 della CTU).

Di cruciale importanza è la valutazione che il CTU opera in ordine alle stessa procedura di esame del brevetto (peraltro già rimarcata dall’ing. Per_1 tecnico di parte della società resistente), nella parte in cui evidenzia che “gli esaminatori brevettuali avevano posto dubbi sul reale potenziale inventivo della mera miscelazione dei tre componenti, concedendo infine la brevettabilità sulla scorta dello studio sopra menzionato, che ha chiarito che la sinergia ed il potenziale inventivo esistono nella specifica formulazione utilizzata nel prodotto Pt_2 (pag. 25 della CTU).

Infine, nell’indagare le reali interferenze tra il Parte_3 e l’ambito di privativa del brevetto azionato dalla resistente, il dott. Per_2 ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Le potenziali interferenze tra Parte_3 e le rivendicazioni di EP’969 riguardano il secondo caso sopra descritto in quanto, i componenti di Parte_3 contengono, oltre ai tre ingredienti potenzialmente interferenti con il brevetto EP’969, altri componenti quali: Niacina, Vitamina B2 e Vitamina D. Anche il campo di applicazione del Parte_3 è più ampio e va solo parzialmente a sovrapporsi con le indicazioni protette dal brevetto EP’969.

Da una lettura delle indicazioni di Parte_3 risulta, infatti, che:

Riboflavina e Niacina (assieme) contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento ed al normale funzionamento del sistema nervoso;

Magnesio e Niacina (assieme), inoltre, contribuiscono alla normale funzione psicologica;

La Boswellia contrasta gli stati di tensione localizzati.

La Vitamina D contribuisce al mantenimento delle normali funzioni muscolari e del sistema immunitario.

L-triptofano sembra usato nella tipica combinazione con Niacina per aumentarne la biodisponibilità. La presenza di L-triptofano ha, dunque, scopo differente rispetto all’ingrediente Ltriptofano oggetto di protezione del Brevetto EP’969.

La combinazione Magnesio L-Triptofano Boswellia, in quanto combinazione sinergizzante o attiva, non viene assolutamente presa in considerazione nelle indicazioni del Parte_3.

Per quanto attiene al confronto tra le composizioni, come precedentemente argomentato, rientriamo nel caso in cui, nel prodotto sospettato di interferenza, ci sono ingredienti aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di protezione brevettuale. In questo caso, il magnesio va inteso come magnesio bisglicinato già nella rivendicazione principale di CP_4 Per questo motivo, non c’è alcuna interferenza tra i prodotti, che nel caso di Parte_3 contengono magnesio citrato (bustine) e magnesio ossido (compresse).

Lo stesso ragionamento è applicabile al contenuto di Parte_4, che va inteso in senso più restrittivo nel caso in esame, come contenuto in Parte_4 estratto secco.                  

Per questo motivo, considerato che in Parte_3 la Parte_4 estratto secco è introdotta in modi differenti attraverso delle miscele o veicoli (CP_5 e CP_6, che ne aumentano la biodisponibilità, va calcolata la percentuale di Parte_8 estratto secco effettivamente presente nel prodotto      Parte_3 Parte_9 (100 mg CP_5     contiene 90 mg equivalenti in Botswella Serrata estratto secco.

Normorelax cpr (100 mg CP_6 contiene 32,5 mg equivalenti in Botswella Serrata estratto secco.           

In entrambi i casi, la concentrazione è sotto il limite inferiore di 100 mg rivendicato dalla protezione brevettuale EP’969.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si può concludere che non ci sono interferenze tra il Parte_3 e le rivendicazioni del Brevetto EP’969.”  (cfr. pagg. 27-28 CTU).

Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU e che hanno corroborato quanto già dedotto dai tecnici di parte resistente circa la sostanziale differenza tra gli integratori alimentari in comparazione sia per quanto riguarda la composizione chimica sia per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche degli stessi non sono state scalfite dalle argomentazioni di controparte che ha insistito piuttosto sulle presunta “scarsa, se non inesistente, formazione in materia di brevetti e di contenzioso brevettuale” del CTU nominato dal Tribunale.

Non sembra ultroneo rammentare che la controversia verte sull’eventuale interferenza con l’ambito di privativa brevettuale e pertanto il ctu è stato chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico su questo specifico ambito, non assumendo alcuna rilevanza pertanto la formazione in materia brevettuale dello stesso e tantomeno in quella del contenzioso brevettuale, che si ripete sarebbe stata di rilievo ove l’incarico peritale aveva ad oggetto la validità del brevetto.

L’esclusione del profilo della interferenza come appurata con la CTU in atti fa venir meno il fumus della azione cautelare invocata circa la contraffazione del brevetto di titolarità di Parte_1

Né tantomeno può ritenersi sussistente la denunciata condotta anticoncorrenziale che secondo parte ricorrente sarebbe integrata dall’uso illecito della comparazione dei due prodotti nel materiale informativo destinato ai divulgatori di CP_1 che non è idonea all’evidenza ad integrare gli estremi dell’attività anticoncorrenziale né sotto il profilo dell’imitazione servile o di attività denigratoria commerciale, ma nemmeno può essere sussunta nel paradigma di cui all’art. 2598 comma 3 c.p.c come attività atipica di concorrenza sleale, non riuscendosi ad apprezzare l’intento dannoso correlato alla prospettata concorrenza parassitaria sol che si consideri che tale attività è stata confinata agli informatori scientifici per mera formazione interna.

Mette conto sottolineare che gli atti contrari ai principi di correttezza professionale come sanzionati ex art. 2598 comma 3 c.c. devono essere connotati dall’idoneità ad arrecare danno all’altrui azienda, nel senso che l’illiceità della condotta si misura nell’attitudine a sottrarre uno spazio di mercato al concorrente così cagionandogli anche solo il pericolo di un pregiudizio (Cass. n.3039/2005; Cass. n. 12103/1995).

Pertanto la mancata divulgazione al pubblico della brochure di CP_1 in contestazione esclude in radice la sussistenza dell’attività anticoncorrenziale.

Infine, sebbene la mancata ricorrenza del presupposto del fumus è già sufficiente per la reiezione della domanda cautelare, il Tribunale intende affrontare anche il tema del periculum in mora.

Ed invero non convince la tesi di parte ricorrente che intende sostenere di aver appreso dell’esistenza degli integratori alimentari della resistente soltanto in data recente.

A tal proposito, coglie nel segno la deduzione di parte resistente che ha segnalato come nella stessa documentazione allegata al ricorso introduttivo, la società attrice ha prodotto un’analisi periodica tra il 2017 ed il 2023 (denominata “report miorilassanti sub. doc. 5b allegato al ricorso introduttivo) in cui si monitora anche l’attività di CP_1 e si fa espresso riferimento al prodotto Parte_3.

Sebbene tale report non riporti la data di formazione (certamente a ridosso dell’annualità 2023), i dati contenuti nella predetta analisi periodica descrivono le performance del prodotto Parte_3 che già nel 2018 (e quindi appena due anni dopo il suo lancio) si attestava alla terza/quarta posizione nella classifica degli integratori alimentari più venduti (cfr. pag. 8 del cennato report), imponendosi pertanto inevitabilmente all’attenzione degli operatori già affermati come Parte_1 in quel settore.

Prive di pregio vanno considerate le controdeduzioni svolte nel verbale di udienza del 22.10.2024 dalla società ricorrente che in modo generico sostiene che i dati riportati nel report sarebbero stati conosciuti successivamente al 2023, laddove avrebbe dovuto in maniera più circostanziata dimostrare la data esatta in cui tale analisi periodica risultava redatta, onde consentire al Tribunale di verificare se nella fattispecie fosse ravvisabile una condotta tollerante in proporzione alla durata della stessa assunta da Parte_1 prima di introdurre il presente ricorso cautelare.

La domanda riconvenzionale di nullità del brevetto per carenza di attività inventiva e quella di nullità parziale per insufficiente descrizione del brevetto, che peraltro parte resistente ha chiarito di aver esperito anche nell’ottica di paralizzare la tutela invocata da controparte, va dichiarata inammissibile, condividendosi l’approdo della giurisprudenza di merito più attenta in tema brevettuale che ha sancito “l’impossibilità che un organo (per di più monocratico, in primo grado) adito in sede cautelare possa stabilire la validità o meno di un brevetto” (cfr. Trib. Milano del 29.11.2021) e dovendosi quindi rimettere alla cognitio plena di un eventuale giudizio di merito l’accertamento della invalidità di un brevetto europeo già concesso.

In ordine al regime delle spese, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, dovendosi per il resto porle a carico della parte ricorrente.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’Impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto:

rigetta la domanda cautelare e quella riconvenzionale di nullità del brevetto azionato;

compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la Parte_1 al pagamento dell’ulteriore metà delle spese della presente fase che liquida in favore della società resistente in € 3.550,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.

Si comunichi.

 

 

Napoli, 01.03.2025

 

 

Il giudice designato

dr. Adriano DEL BENE