
merito
Tribunale Trieste 08/04/2025 [Diritti d'autore - Opere fotografiche - Pubblicazione di fotografia su un sito estero senza l’autorizzazione dell’autore - Domanda di risarcimento del danno per l’uso abusivo della fotografia da parte della società convenuta]
Diritti d'autore - Opere fotografiche - Pubblicazione di fotografia su un sito estero senza l’autorizzazione dell’autore - Domanda di risarcimento del danno per l’uso abusivo della fotografia da parte della società convenuta - Rigetto - Fotografia per cui è causa non ritenuta un’opera dell’ingegno a carattere creativo, ma una semplice fotografia ai sensi dell’art. 90 L.A. - Fotografia pubblicata su un sito di viaggi integralmente in lingua ungherese, a corredo di un articolo in lingua ungherese che descriveva una spiaggia italiana - Rigetto della domanda fondato sulla mancata dimostrazione, da parte dell’attore, della fruizione effettiva da parte di utenti connessi dall’Italia del contenuto pubblicato sul sito internet per cui è causa, con l’opportuna precisazione che, per quanto riguarda i danni concretizzati in Ungheria, la giurisdizione è del Giudice ungherese.
SENTENZA
n. 315/2025 pubbl. 08/04/2025
(Presidente: dott. Francesco Saverio Moscato - Relatore: dott. Edoardo Sirza)
nella causa iscritta al n.r.g. 3938/2024, promossa
DA
Parte_1, nato (...) con l’avv. David D’Agostini (...);
- ATTORE -
CONTRO
CP_1 (...), con sede a Budapest, in Ungheria (...);
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Controversia transfrontaliera di modesta entità (Reg. CE n. 861/2007) in materia di tutela del diritto d’autore su un’opera fotografica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fotografo Parte_1, residente a Udine, in Italia, ha promosso la presente controversia transfrontaliera di modesta entità (Reg. CE n. 861/2007) contro la società ungherese CP_1, con sede a Budapest, che, ritualmente notiziata del procedimento, è rimasta contumace.
L’attore ha fondato la propria domanda risarcitoria affermando di essere l’autore della fotografia scattata nella località turistica di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, che di seguito si riproduce.
L’attore ha sostenuto e documentato che sul sito internet “Turizmus.com” (avente indirizzo URL https://turizmus.com/), gestito dalla società convenuta, la predetta fotografia è stata pubblicata a partire dal 17/7/2019, specificamente sulla pagina web https://turizmus.com/desztinaciok/muanyagmentes-strandok-es-hajnali-bicikliturak-lignano-sabbiadoron-1165095, a corredo dell’articolo intitolato “Persona_1 Parte_2”, traducibile in “Spiagge senza plastica e gite mattutine in bicicletta a Lignano Sabbiadoro”, articolo redatto da tale Persona_2 integralmente in lingua magiara, come il resto del sito internet.
Avendo invano inviato, tramite il proprio legale, una diffida a rimuovere la fotografia pubblicata sul sito senza l’autorizzazione dell’autore, Parte_1 ha introdotto la presente causa domandando il risarcimento del danno per l’uso abusivo della fotografia da parte della società convenuta, quantificato in 729,56 euro quale danno emergente per le spese legali della diffida, 3.600 euro per lucro cessante (di cui 1.800 euro per la pubblicazione della foto sul sito per sessanta mesi e 1.800 euro per la mancanza del consenso), oltre a 1.000 euro per il danno morale. La complessiva quantificazione di 5.329,56 euro è stata ridotta a una pretesa di 5.000 euro al fine di soddisfare il requisito previsto dall’art. 2 del Reg. CE n. 861/2007.
Decorsi trenta giorni dalla notificazione della domanda e del modulo redatto dal Tribunale, preso atto che la convenuta non si è costituita, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, trattandosi di controversia transfrontaliera promossa da un attore italiano contro una società ungherese avente la propria sede in Ungheria, va affrontata la non banale questione della giurisdizione del giudice italiano.
Ai sensi del Reg (UE) n. 1215/2012, che ha sostituito il Reg. n. 44/2001, la regola generale della giurisdizione dello Stato del domicilio del convenuto, sancita dall’art. 4, trova la propria eccezione facoltativa, all’art. 7, n. 2) che, per la materia degli illeciti civili dolosi o colposi, prevede anche la giurisdizione dello Stato “in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
Ebbene, qualora - esattamente come nel caso di specie - l’illecito extracontrattuale avvenga mediante la pubblicazione di una fotografia su un sito internet, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, per affermare la giurisdizione del giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato (o rischia di concretizzarsi), è sufficiente che il sito internet sia accessibile nello Stato membro del giudice adito. Tuttavia, “poiché la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro” (Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-441/13, punti da 33 a 38).
Dunque per affermare la sussistenza della giurisdizione non rileva il luogo da dove il danno origina (lo Stato del server di upload del file), ma il luogo in cui il danno si concretizza o rischia di concretizzarsi, cioè in ciascuno Stato in cui il contenuto è reso astrattamente accessibile. Tuttavia - e ciò va sottolineato - la misura della competenza giurisdizionale attribuita ai giudici di ciascuno Stato dal quale il contenuto è accessibile è limitata ai danni che si concretizzano o rischiano di concretizzarsi in quello Stato, in quanto in quello Stato il contenuto viene (o rischia di essere) effettivamente fruito dagli utenti locali che navigano su internet. È dunque chiaro che la nozione di danno cui bisogna fare riferimento per comprendere quale sia la misura della cognizione devoluta a ciascuno Stato membro, è il c.d. danno-evento, cioè la materiale lesione del diritto tutelato (elemento costitutivo, unitamente alla condotta e al nesso di causalità materiale, del fatto illecito), il quale, a sua volta, circoscrive le conseguenze dannose risarcibili, che possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Se, invece, come ha sostanzialmente argomentato l’attore nella propria memoria depositata a corredo del modulo introduttivo, per la concretizzazione del danno si facesse riferimento alle conseguenze dannose del fatto illecito, si finirebbe per guardare sempre (e solo) al luogo dove si trovano il patrimonio e la sfera morale dell’autore pregiudicati dall’abusivo utilizzo della fotografia su internet, così affermando la giurisdizione sull’intero danno del giudice del luogo in cui l’autore ha il proprio centro d’interessi (id est il suo domicilio), come avviene per i diritti della personalità. Ma così non è, come ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha distinto espressamente le regole sulla giurisdizione in materia di illeciti commessi via internet a seconda che la causa abbia ad oggetto un fatto illecito che determini una lesione dei diritti della personalità oppure una lesione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-170/2012, punti da 35 e 36, oltre ai seguenti).
Nel caso di specie, poiché nella prospettazione attorea il sito attraverso il quale la fotografia è stata abusivamente pubblicata è accessibile dall’Italia, sussiste la giurisdizione del giudice Italiano. Tuttavia, essa è limitata, come si è chiarito sopra, ai danni conseguenti alla fruizione (o al rischio di fruizione) dell’opera da parte degli utenti che si collegano al sito dall’Italia.
Quanto alla competenza, va altresì affermata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) e dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, quella Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, avendo la controversia ad oggetto la tutela del diritto d’autore.
Quanto al rito, sussistono i presupposti per l’applicazione del rito speciale prescelto dall’attore, disciplinato dal Reg (CE) n. 861/2007, trattandosi di controversia transfrontaliera di valore pari a 5.000 euro.
Quanto alla legge applicabile, infine, va affermata l’applicazione della legge italiana, ai sensi dell’art. 8, comma 1, Reg. (CE) n. 864/2007, che così dispone: “la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta”. Infatti la tutela risarcitoria del diritto d’autore è stata domandata dall’attore in Italia, rispetto ad un fatto illecito occorso in Italia, essendo stata - secondo la rappresentazione attorea - la violazione compiuta tramite un sito internet accessibile dall’Italia.
Nel merito, la domanda attorea va rigettata.
Si deve premettere che la pubblicazione della fotografia sul sito internet, interamente in lingua ungherese, a corredo di un articolo che promuove la località turistica di Lignano Sabbiadoro, è documentalmente provata con gli screenshot prodotti dall’attore.
È al pari documentalmente provato che la fotografia sia stata scattata e successivamente editata da Parte_1.
Quanto al livello di tutela di cui gode la fotografia per cui è causa, bisogna premettere che la l. n. 633/1941 (d’ora in poi L.A.) ha previsto due diversi livelli di tutela della fotografia a seconda che si tratti di un’opera dell’ingegno a carattere creativo (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, n. 7 L.A.) o di una “semplice fotografia” che ritragga “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale” (art. 2, comma 1, n. 7 e art. 87, comma 1 L.A.).
Con riferimento a questo secondo ordine di opere, “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”, ma la riproduzione dell’opera da parte di terzi non è abusiva se la fotografia originale non riporta il nome del fotografo e l’anno di produzione, salvo che il fotografo non provi la mala fede dell’utilizzatore (art. 90, commi 1 e 2 L.A.).
Ad avviso del Collegio la fotografia per cui è causa non è un’opera dell’ingegno a carattere creativo, ma una semplice fotografia ai sensi dell’art. 90 L.A.
Ciò per le seguenti ragioni.
Quanto al soggetto rappresentato, la fotografia si qualifica come una mera veduta aerea di una nota località balneare, priva di una particolare originalità o dinamismo. L’inquadratura dall’alto, per quanto suggestiva, rientra in un repertorio visivo ampiamente sfruttato e non presenta caratteri di unicità. Il contesto immortalato è un luogo turistico ampiamente fotografato e la scelta di questo soggetto, di per sé, non evidenzia un apporto creativo consistente. L’impostazione “da cartolina” rende palese che sia assente una rilettura personale dell’autore e una carica espressiva tale da attribuire al paesaggio un significato, anche solo emotivo, che trascenda la realtà raffigurata.
Passando ad un’analisi dell’inquadratura prescelta, va detto che, pur essendo stata realizzata con un drone, non appare particolarmente innovativa. L’uso di droni per catturare prospettive dall’alto è frequente e accessibile, e la semplice “verticalità” della visione non basta a creare un contributo creativo, risolvendosi in una mera tecnica fotografica. Si tratta di uno scatto panoramico, lineare, facilmente replicabile, che non manifesta particolari soluzioni compositive o sperimentali. L’inquadratura dall’alto, per quanto corretta e ben eseguita sotto il profilo tecnico, si risolve in una scelta esecutiva priva di una reale impronta creativa. La panoramicità della prospettiva, infatti, costituisce un mero dato tecnico, non un contributo creativo autonomo.
Quanto al momento immortalato, va detto che il tramonto, con i toni caldi e l’atmosfera suggestiva, è un soggetto decisamente abusato nella fotografia, soprattutto in contesti turistici. La drammaticità dei colori appare dunque relativamente banale, non esprimendo una particolare visione artistica o un colpo d’occhio irripetibile.
Quanto alla post-produzione, come si evince dalla documentazione agli atti, è certamente stata effettuata dall’autore con l’impiego di software e tecniche di editing professionali, ma il risultato, a colpo d’occhio, può essere paragonato a quello raggiungibile con l’apposizione di filtri o correzioni alla portata di qualsiasi utente oggi dotato di uno smartphone. Peraltro, ad avviso del Collegio, l’editing professionale, laddove non trasfiguri totalmente la realtà rappresentata, resta comunque una fase accessoria e subordinata rispetto agli elementi centrali della fotografia costituiti dal soggetto, dall’inquadratura e dal momento. Se questi non esprimono una carica creativa, l’editing professionale non è in grado di generare da solo quel valore artistico tale da elevare una semplice fotografia ad opera dell’ingegno.
In conclusione, la fotografia per cui è causa non raggiunge quella soglia di creatività sufficiente per essere considerata un’opera dell’ingegno. L’immagine, pur tecnicamente corretta e visivamente gradevole, prodotta con professionalità, si limita a documentare una prospettiva panoramica di una località turistica al tramonto, ed è perciò priva di uno slancio creativo capace di innalzarla a creazione d’autore.
Trattandosi di una semplice fotografia, bisogna muovere dal fatto che, riportando il nome del fotografo e l’anno dello scatto, risalente al 2018, allo stato attuale gode della tutela di cui all’art. 90 L.A. contro l’abusivo utilizzo dell’opera.
E dalla documentazione fornita appare evidente che l’opera è stata pubblicata abusivamente, senza acquisire il previo consenso dell’autore Parte_1, il quale professionalmente cede i propri diritti di utilizzazione economica a fronte del pagamento di un compenso.
Il danno-evento per il quale sussiste la giurisdizione italiana, tuttavia, non è provato.
Infatti, s’è avuto modo di chiarire sopra nel punto di motivazione sulla giurisdizione, il danno-evento rispetto al quale è limitata la cognizione di questo Giudice è quello derivante dalla concreta fruizione (o dal rischio di fruizione) del contenuto abusivamente pubblicato sul sito internet accessibile dall’Italia da parte di utenti che si collegano dall’Italia.
Ebbene, considerato che la fotografia è stata pubblicata su un sito di viaggi integralmente in lingua ungherese, a corredo di un articolo in lingua ungherese che descrive la spiaggia di Lignano Sabbiadoro in Italia, l’eventualità che l’articolo e la collegata fotografia siano stati in concreto fruiti da parte di utenti che si siano connessi dall’Italia appare a questo punto congetturale. Comunque, uno sforzo probatorio a tal riguardo non è stato minimamente offerto dall’attore.
In conclusione il rigetto della domanda si fonda sulla mancata dimostrazione, da parte dell’attore, della fruizione effettiva da parte di utenti connessi dall’Italia del contenuto pubblicato sul sito internet per cui è causa, con l’opportuna precisazione che, per quanto riguarda i danni concretizzati in Ungheria, la giurisdizione è del Giudice ungherese.
Nulla sulle spese, attesa della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 3938/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, il 3/4/2025
Il giudice est.
dott. Edoardo Sirza
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato