17 marzo 2011
Tribunale Bologna, ord., 17/03/2011 [Diritto d’autore - Requisiti e limiti della tutelabilità - Diritto di cronaca - Diritto alla riservatezza]
Diritto di cronaca - Diritto alla riservatezza
La divulgazione di notizie lesive della riservatezza di terzi è lecita qualora ricorrano le tre condizioni della verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di cronaca (cd. pertinenza) e della correttezza formale dell'informazione (cd. "continenza"), ferma restando la necessità del bilanciamento fra diritti di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. e il diritto di cronaca garantito dall'art. 21 Cost..
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