24 febbraio 2010
Tribunale Torino, ord., 24/02/2010 [Diritto d'autore - Cessione dei diritti di sfruttamento economico - Diritto morale - Concorrenza sleale]
Diritto d'autore - Cessione dei diritti di sfruttamento economico
Per effetto di un valido contratto d'opera intellettuale con il quale un committente incarica un architetto professionista della redazione di un progetto d'architettura che costituisce un'opera dell'ingegno tutelata ai sensi dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, il primo acquista tutti i diritti di sfruttamento economico di esso, ivi incluso quello di trarne opere derivate, senza che sia necessaria la forma scritta ad probationem del relativo trasferimento, in deroga all'art. 110 della legge sul diritto d'autore.
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