8 ottobre 2015
Tribunale Roma (ord.), 08/10/2015 [Marchio – Uso non autorizzato del marchio per attività di ospitalità – Ordinativo loghi e bozza di contratto di licenza quali prove di preuso del marchio]
Marchio – Uso non autorizzato del marchio per attività di ospitalità – Ordinativo loghi e bozza di contratto di licenza quali prove di preuso del marchio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 39668 del ruolo generale degli affari civili -procedimenti speciali sommari - per l'anno 2015
il Giudice
osserva
la società ricorrente assume di essere titolare, per averlo ricevuto per cessione, del marchio "V Lounge Beach" che caratterizza eventi e servizi di ospitalità nel territorio di Roma.
Il marchio risulta registrato il 31.3.2010.
La società assume che altro soggetto, lo Stabilimento balneare Picenum ha usato, ed usa tuttora marchio identico per contraddistinguere un lido balneare ad Ostia, e gli annessi servizi.
Chiede dunque l'inibitoria ed il sequestro.
Lo Stabilimento Picenum si è costituito ed ha eccepito la tardività della notifica del ricorso, nonché il preuso del marchio rispetto alla registrazione di Real Family. Oltre che il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima.
Il ricorso è fondato.
Due questioni preliminari.
La prima attiene alla tardività della notifica, che però appare infondata.
Infatti, è dimostrato l'inoltro del ricorso con pedissequo decreto via pec nel termine indicato nel provvedimento.
La resistente afferma, ma senza provarlo, di non aver mai ricevuto la notifica.
Fermo restando che si è però costituita.
Altra eccezione riguarda il difetto di legittimazione attiva. E tuttavia la ricorrente dimostra documentalmente di avere acquistato il marchio dai titolari di quel momento (che a loro volta lo avevano ricevuto dalla società registrante).
Nel merito, non è contestato che la Picenum usi il marchio "V Lounge Beach" per contraddistinguere un'attività analoga a quella per cui il marchio è stato registrato, ossia quella dei servizi e delle attività di ospitalità (e tale è il lido balneare).
Non v'è dubbio peraltro che si tratti di un marchio pedissequo rispetto a quello registrato, anzi del tutto identico, senza alcuna differenza di sorta.
Solo che la Picenum assume di avere diritto lei all'uso del segno distintivo, avendo avuto il preuso rispetto alla ricorrente.
Cosicché l'invocazione del preuso è del resto ammissione che il marchio è lo stesso per entrambe le parti.
Solo che la resistente non prova pienamente di avere avuto un uso anteriore alla registrazione, tale da rendere quest'ultima nulla, o comunque da invalidare il marchio altrui.
A dimostrazione del preuso infatti la ricorrente allega due documenti.
Il primo consisterebbe in un ordinativo di loghi e altri stampati riportanti il marchio che la Picenum avrebbe fatto ad un'impresa specializzata, segno che avendo commissionato la riproduzione di quel marchio, la società lo usava già o ha preso ad usarlo in quel momento.
Due dati però rendono questo documento probatoriamente debole.
Il primo è che si tratta di un ordine fatto solo due giorni prima della registrazione del marchio da parte della ricorrente. Dunque non fornisce piena prova del preuso, il qual implica un godimento ed un utilizzo del marchio per certi versi rilevante, ossia tale da poter essere manifestamente riconducibile al titolare. L'ordine è datato due giorni prima e non v'è altro dato in base al quale affermare che invero da molto tempo addietro di fatto quel marchio era usato, al punto da integrare un preuso. Allo stato avremmo in ipotesi solo la prova che la resistente ne ha commissionato la realizzazione grafica due giorni prima della registrazione fatta dalla ricorrente (rectius, dalla dante causa di quest’ultima).
In realtà, come giustamente eccepito, quel documento reca l'indicazione dell'IVA al 22%, imposta che al momento in cui il documento risale (ossia il 2010) era del 20% e non del 22, misura introdotta solo di recente.
Un secondo documento su cui la resistente basa il preuso è costituito da una bozza di accordo in base alla quale la Picenum (resistente) avrebbe concesso in licenza il marchio alla Real (ricorrente).
In realtà si tratta di una bozza di affitto di marchio, senza data e mai tradottasi in accordo.
Piuttosto risulta che alla data di maggio 2010 la Picenum aveva in locazione lo stabilimento che si chiamava per l'appunto "Picenum" e non già "V longue Beach", come avrebbe dovuto essere se, ben prima di quella data, come la resistente assume, di quest'ultimo marchio aveva il preuso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice cosi provvede:
1. Inibisce alla srl Stabilimento Balneare Picenum l'utilizzo del marchio "V Lounge Beach", in qualsiasi modo avvenga, anche attraverso Internet o social network;
2. Dispone conseguentemente il sequestro di ogni bene in possesso o titolarità della resistente su cui sia impresso il marchio "V lounge Beach".
3. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive 3500,00 euro oltre IVA e CPA
Roma, 8 ottobre 2015
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