28 marzo 2014
Tribunale Bologna 28/03/2014 [Modello ornamentale – Elemento della novità del modello ornamentale - Ruolo del consumatore informato – Domanda riconvenzionale accertamento validità modello ornamentale - Concorrenza sleale dipendente]
Modello ornamentale – Elemento della novità del modello ornamentale - Ruolo del consumatore informato – Domanda riconvenzionale accertamento validità modello ornamentale - Concorrenza sleale dipendente
SENTENZA
n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
(Giudice Relatore: dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18064/2009 promossa da:
Glem Gas Spa (C.F. 07633180158), Con il Patrocinio Dell’avv. Feltrinelli Andrea e dell’avv. Brogi Graziano (Brggzn63a21a944z) Piazza Dei Martiri, 1 40121 Bologna; Faggioni Stefania () C/O Feltrinelli e Brogi Via Marconi, 34 40122 Bologna; Pallini Laura () Piazza Dei Martiri, 1 40121 Bologna; Elettivamente Domiciliato in Piazza Dei Martiri, 1 40121 Bolognapresso Il Difensore Avv. Feltrinelli Andrea
(attore)
Contro
COSMA SPA (C.F. 00405690934), Con Il Patrocinio dell’avv. TORRICELLI SCANDURRA CRISTINA e dell’avv. GALLI RAIMONDO () C/O AVV. P. TORRICELLI 40124 VIA SOLFERINO N.3 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 3 40124 Bolognapresso il difensore Avv. TORRICELLI SCANDURRA CRISTINA
(convenuta)
Conclusioni parte attrice
Voglia l’ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, ritenuta occorrendo, incidenter tantum, la totale o parziale invalidità ed inefficacia, per difetto dei requisiti di registrabilità previsti dalla legge, del modello ornamentale n. 78038 (o n. 00078038) della convenuta società Cosma S.p.A., depositato in data 18.9.1998 e registrato in data 29.3.2002,
previo ogni necessario accertamento, così giudicare:
Nel merito
1. Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice società Glem Gas S.p.A. di cucine per uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione semiellittica di cui ai documenti 3/1 e 4 dell’attrice, e che comunque la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione di dette griglie non violano alcun valido diritto di privativa industriale della convenuta, società Cosma S.p.A., non costituiscono attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. nei confronti della medesima e non ledono alcun altro diritto di quest’ultima, dichiarando, conseguentemente, la piena liceità delle summenzionate attività produttive, commerciali e pubblicitarie dell’attrice società Glem Gas S.p.A.
2. Rigettare le domande tutte svolte dalla convenuta società Cosma nei confronti dell’attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone l’attrice società Glem Gas con la miglior formula
In subordine, nel rito
3. Nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo anche parzialmente le domande della convenuta, ritenesse:
3.1. di dover condannare Glem Gas sulla base dell’attuale normativa, accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 in relazione ai modelli ornamentali concessi dopo l’entrata in vigore di tale decreto ancorché sulla base di domande anteriori, disporre previamente la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.
3.2. di dover fare applicazione del disposto dell’art. 125, comma 3, c.p.i. come modificato dal D. Lgs. 140/2006, accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 125, comma 3, c.p.i. come modificato dal D. Lgs. 140/2006, disporre previamente la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 125 comma 3 c.p.i., come modificato dal D. Lgs. 140/2006, per contrasto dello stesso con gli artt. 10, 11 e 76 Cost.
In via istruttoria
4. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell’attrice Glem Gas:
a) “Veri, in ogni loro parte, i disegni delle griglie Glem Gas a sezione semiellittica e quelli delle griglie Glem Gas a sezione rettangolare con bordi arrotondati di cui ai doc.ti 4, 37/1 e 37/2 del fascicolo Glem Gas che si rammostrano al teste e vero che detti disegni sono stati sviluppati dall’ufficio tecnico di Glem Gas e disegnati dal disegnatore di Glem Gas indicato nel relativo cartiglio alle date pure ivi indicate”;
b) “Vere, in ogni loro parte, le copie dei cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16 a 32 e da 41 a 48 del fascicolo dell’attrice che si rammostrano al teste; vero in particolare che dette copie sono state estratte dal teste dai corrispondenti originali o direttamente scaricate dal sito internet dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura cui detti depliant o cataloghi si riferiscono”;
c) “Vero che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16 a 26 e 48 del fascicolo Glem Gas che si rammostrano al teste ed i prodotti ivi illustrati (cucine o piani di cottura) delle ditte Ariston (Merloni Elettrodomestici), Zerowatt, Industria Elettrodomestici (Glem Gas), Atag, La Germania (Bertazzoni), Lofra, Fratelli Onofri (Terim), Società Italiana Elettroriscaldamento, sono stati diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o comunque in data anteriore al mese di settembre del 1998”;
d) “Vero che, a partire dal mese di marzo del 2010, le griglie con elementi a sezione semiellittica di cui ai doc.ti 3 e 4 del fascicolo Glem Gas che si rammostrano al teste sono state completamente sostituite, sulle cucine o piani di cottura Glem Gas, dalle griglie con elementi a sezione rettangolare ad angoli arrotondati di cui ai doc.ti 36, 36bis e 37 del fascicolo Glem Gas che pure si rammostrano al teste”;
e) Vera la comunicazione inviata da Cosma S.p.A. a Pramar S.r.l. in data 29.7.2002 (di cui al doc. 50 del fascicolo Glem Gas che si rammostra al teste,), vero il suo allegato, la sua data ed il suo contenuto.
Testi:
- Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese, 4266;
- Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
- Ing. Daniela Grana c/o APTA S.r.l., Via Giardini 625 Modena;
- Signor Franco Marchi, c/o Pramar S.r.l., Boretto (RE) ss 358 n. 103.
5. Ammettersi inoltre i seguenti capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., dell’attrice Glem Gas:
f) “Veri, in ogni loro parte, i cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 59 prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e che si rammostrano al teste”
g) “Vero in particolare che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 25bis e da 48bis a 59 - prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e che si rammostrano al teste - ed i prodotti ivi illustrati (cucine o piani di cottura) sono stati effettivamente presentati e diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o comunque in data anteriore al mese di settembre del 1998”.
Testi
- Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese, 4266;
- Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
6. Respingere le istanze istruttorie tutte svolte dalla convenuta società Cosma in quanto inammissibili e giuridicamente infondate.
7. Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova da 1 a 3 e da 5 a 8 dedotti dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., Glem Gas insiste per essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi, come richiesto nella propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. :
- Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese, 4266;
- Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
- Signor Anderlini Angelo, c/o Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena)
8. Nella denegata ipotesi di ammissione dell’interrogatorio formale di cui al capitolo 9 della memoria Cosma 6.4.2010, si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli formulati da Glem Gas nella propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.:
h) “Vero che la società Glem Gas non produce e non vende griglie per cucine bensì cucine complete”
i) “Vero che nell’anno 2009 ed anche attualmente il prezzo medio di vendita fatturato da Glem Gas per le proprie cucine è stato ed è di euro 280,00 cadauna”
l) “Vero che il costo medio del set di griglie in dotazione a ciascuna di dette cucine è di euro 5,50”
m) “Vero che il rapporto medio di incidenza del costo del set di griglie di ciascuna cucina sul prezzo di vendita della stessa, come venduta da Glem Gas, è pari a 1.96%”
Testi:
- Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese, 4266;
- Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
- Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
- Signor Anderlini Angelo, C/o Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena)
9. Si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo di parte convenuta dei documenti prodotti da Cosma da 21 a 28 con la terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. per le ragioni esposte nel verbale dell’udienza del 20.5.2010.
10. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova da 10 a 20 di cui alla terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della convenuta Cosma, l’attrice:
- chiede di ritenere ammissibile il doc. 74 (copia dell’e-mail inviata da Glem Gas a Cosma in data 2.4.2007) prodotto all’udienza del 20.5.2010;
- insiste per essere ammessa a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova dedotti da Cosma da 10 a 20 con memoria 28.4.2010 ed in particolare per l’ammissione dei seguenti capitoli di prova contraria indiretta formulati da Glem Gas nel verbale dell’udienza del 20.5.2010:
o) “Vero che anche altri produttori di griglie, quali ad esempio le società Vega Industriale S.r.l. di Fiume Veneto (PN) e Pramar S.r.l. di Boretto (RE) producono griglie per cucina con elementi a sezione semiellittica ed hanno offerto a Glem Gas la fornitura di tali griglie”
p) “Vero, in ogni sua parte, il contenuto dell’e-mail inviata da Glem Gas a Cosma in data 2 aprile 2007 che si rammostra al teste (doc. 74 attoreo) e vero che tale e-mail è stata effettivamente inviata a Cosma alla data ivi indicata”
q) “Vero che Glem Gas non avrebbe comunque acquistato da Cosma le griglie di cui all’offerta Cosma del 31.5.2007 che si rammostra al teste (doc. 27 Cosma) a causa del prezzo eccessivo e dei continui ritardi nelle consegne e nella relativa programmazione come indicato nell’e-mail Glem Gas / Cosma del 2 aprile 2007 (doc. 74 Glem) che si rammostra al teste”
r) “Vero che Glem Gas non ha acquistato né da Cosma né da altri fornitori né ha mai prodotto i quantitativi di griglie a sezione semiellittica della cucina mod. Unica di cui all’offerta Cosma 31.5.2007 (doc. 27) che si rammostra al teste”
s) “Vero che l’incremento del costo delle materie prime nel periodo 2008/2010 è stato del 21.75%”
Testi:
Signori Giorgio Malaguti;
Gaetano Lamanna;
Angelo Anderlini,
tutti domiciliati presso Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena).
11. Disporre occorrendo l’integrale rinnovazione della CTU da parte di nuovo eligendo consulente in proprietà industriale esperto in materia di design.
In ogni eventualità
12. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese le spese di CTU e CTP.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o deduzioni nuove di controparte.
La difesa della società convenuta ha così concluso: Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la improcedibilità, la carenza di interesse ad agire e anche la nullità dell’atto di citazione dell’attrice GLEM GAS S.p.A., ove basato sulla domanda incidentale di invalidità del Modello (Ornamentale) n. 78037 non appartenente alla convenuta COSMA, dato che Cosma è titolare del diverso Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 (si veda doc.2);
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda di nullità (anche se posta in via incidentale) del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, posta da GLEM GAS, ex art. 43 comma 2 “la nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori (…) può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa” ed ex art. 38 comma 2 CPI, il quale, disponendo che “il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa”, consente al solo autore di agire in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto.
Tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA nemmeno può essere richiesta in via incidentale dato che, secondo quanto disposto da Cass. Civ., sez. I, 08.11.2001, n. 13846, essa si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia e quindi va considerata come domanda principale, da decidersi con efficacia di giudicato e pertanto non può essere posta da chi non sia titolare dei diritti asseritamente anteriori opposti.
Per gli stessi motivi, infine, tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA non può essere richiesta neppure sotto forma di reconventio reconventionis, domanda che l’attrice ha formulato all’udienza del 11.02.2010;
- Nemmeno può essere formulata la domanda di accertamento negativo dei requisita di registrabilità, essendo ciò impedito dalla normativa e dalla giurisprudenza, e si chiede quindi che tale domanda venga respinta;
- accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione di Glem Gas, per assoluta genericità ed inesistenza della domanda di non- contraffazione la quale non identifica in alcun modo né i prodotti di Glem Gas (i quali per altro sono moltissimi) di cui si chiede la non contraffazione, né si identificano i diritti di cui non sarebbe contraffazione (i quali sono moltissimi), per cui la genericità della domanda sconfina nella inesistenza.
NEL MERITO
- respingere tutte le domande formulate da GLEM GAS S.p.A., per tutti i motivi indicati in narrativa in atti e in quanto infondate in fatto e in diritto, generiche e improcedibili;
IN VIA RICONVENZIONALE
In via principale
- rilevata la validità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione da parte di GLEM GAS delle corrispondenti griglie da cucina della linea denominata “Unica” o anche diversamente nominate, anche identificata con foto in comparsa di risposta, costituisce contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038, registrato in data 29.03.2002, domanda n. 000024 del 18.09.1998 di COSMA e rinnovato con versamento effettuato in data 16.09.2008 (come da verbale di deposito dell’istanza di seconda proroga quinquennale che si allega – doc. 29) e che costituisce violazione dell’art. 2598 nn. 1, 2, 3, c.c., per tutti i motivi, di fatto e di diritto, indicati in narrativa in atti;
- per l’effetto, condannare GLEM GAS S.p.A. al risarcimento dei danni tutti subiti da COSMA S.p.A. (con i criteri dell’art. 125 CPI inclusa la riversione degli utili e anche secondo i criteri del danno emergente, lucro cessante e arricchimento senza causa), in conseguenza di quanto sopra esposto, nella misura indicata in corso di causa, con sentenza provvisoria sull’an ed ordinanza per la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum, o da liquidarsi in via equitativa dall’Ill.mo Sig. Giudice;
in particolare, in atti si è indicato come, per quantificare il danno effettivo sofferto da COSMA, si potrà fare una media, in via di equità tra i seguenti (si vedano docc. 25, 26 e 27):
- tra il prezzo medio della griglia COSMA oggetto di causa come pezzo sfuso o di ricambio, pari a circa € 10,00;
- tra il prezzo medio di vendita al retail per griglia di € 4,00;
- tra il prezzo medio al cliente fornitore per griglia di € 1,99 nel 2007 e di € 2,59 per il 2008/2009/2010;
- ed il margine di contribuzione perso per ogni singolo prodotto, pari a € 0,6965 per il 2007 e pari a € 0,9054 per il 2008/2009/2010;
- moltiplicato per 223.000 pezzi annui;
- moltiplicato per 4 anni (dal 2007 al 2010, anno almeno fino a cui si è data prova che perdurava la contraffazione: doc. 21).
Alla luce di tali dati, l’importo totale degli utili realizzati dal contraffattore (prezzo per margine di contribuzione= utile), che costituiscono voce di danno per la convenuta titolare della privativa violata, può essere quantificato in € 4.177.443,61.
Si dovrà tener conto poi sempre ex art. 125 CPI di tutti gli aspetti pertinenti e quindi oltre al danno da contraffazione, il danno da diluizione del valore attrattivo del modello, e da diminuzione del valore commerciale del prodotto, a causa della contraffazione e del mancato controllo dei canali distributivi.
Infine dovrà tenersi pure conto del danno da perdita di immagine sofferto dalla COSMA.
In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia stato possibile quantificare con esattezza il lucro cessante di COSMA e/o il profitto conseguito da GLEM GAS, si chiede che la determinazione venga svolta dal Giudice in via equitativa in almeno euro 4.500.000, tenuto conto del notevole numero di pezzi in contraffazione, del lungo periodo e della grande diffusione tramite canali della GD e GDO e di tutti gli aspetti sopra indicati.
- disporre l’inibitoria della produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione della linea di griglie da cucina di GLEM GAS, denominata “Unica” o anche diversamente nominate, che costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038, registrato in data 29.03.2002, domanda n. 000024 del 18.09.1998 di COSMA e rinnovato con versamento effettuato in data 16.09.2008 (come da verbale di deposito dell’istanza di seconda proroga quinquennale che si allega – doc. 29);
- ordinare la distruzione di tutte le griglie da cucina della linea “Unica” o anche diversamente nominate, che costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, a cura di COSMA e a spese dell’attrice;
- ordinare all’attrice di pubblicare, a propria cura e spese, un estratto della emananda sentenza su due quotidiani nazionali o riviste da indicare, con richiesta, in carenza, di autorizzare la convenuta a provvedervi direttamente e ad avere rifuse da parte attrice le relative spese dietro presentazione di fattura.
IN VIA ISTRUTTORIA (nel caso di rimessione in istruttoria)
Nel caso di rimessione in istruttoria, si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi come articolati in atti:
1) Dica il teste se abbia visto sul mercato i cataloghi e le griglie come raffigurate nei docc. 16-32 allegati da Glem Gas, nelle date ivi indicate, che si rammostrano al teste?
2) Precisi il teste se abbia prodotto, fornito, acquistato o pubblicizzato le griglie per cucina come raffigurate nei docc.16-32 allegati da Glem Gas, nelle date ivi indicate, che si rammostrano al teste?
3) Precisi il teste se nel doc. 28 (relativo alla collezione di cucine 2008 della Bompani), che si rammostra al teste, sia presente la dicitura “Griglie in piattina orizzontale – Ferma, distesa e con smalto, la nuova griglia in piattina smaltata orizzontale dà un aspetto più solido, elegante e moderno alla cucina, rispetto alla tradizionale griglia verticale…”; e inoltre: “Nuova estetica – Ha stile, è alla moda e attenta ai dettagli. Nelle nuove cucine della collezione 2008 sono stati rinnovati con stile ed eleganza tutti i principali elementi che determinano l’accattivante estetica dell’apparecchio: le griglie…”?
4) Precisi il teste se il doc. 28 relativo alla collezione di cucine 2008 della Bompani, che si rammostra al teste, relativo a griglie con elementi di appoggio per le pentole posizionati in orizzontale, sia comparso sul mercato nel 2008?
5) Precisi il teste se prima del 1998 abbia notato sul mercato e/o prodotto e/o venduto delle griglie con elementi di appoggio per le pentole posizionati in orizzontale e precisi se a tale data tali elementi di appoggio presenti sul mercato erano posizionati in verticale?
6) Precisi il teste se la società Candy, diffidata da Cosma in data 29.08.2008 dal produrre griglie per cucina identiche al Modello Cosma di causa che si rammostra, in seguito a transazione con Cosma, come da doc.10 che si rammostra al teste, abbia cessato la produzione delle suddette griglie ?
7) Precisi il teste se abbia prodotto e/o venduto le griglie indicate da Glem Gas nei suoi docc. 16-32, che si rammostrano al teste, aventi gli elementi di appoggio per le pentole con sezione piatta o circolare, posizionati in verticale?
8) Dica il teste se le griglie indicate da Glem Gas nei suoi docc.16-32, che si rammostrano al teste, abbiano gli elementi di appoggio per le pentole con sezione ovali e/o bombate posizionati in orizzontale?
9) Precisi il Sig. Guerzoni Gabriele (legale rappresentante della società Glem Gas Spa) quando ha iniziato a vendere le griglie della serie “Unica” di Glem Gas oggetto di causa con sezione orizzontale bombata, quanti esemplari ha venduto e che fatturato ha realizzato, specificando il margine lordo e di contribuzione per anno, con riferimento alle griglie della serie “Unica”, dal periodo iniziale al 2010?
Interpello e interrogatorio formale sul capitolo di cui sopra: Sig. Guerzoni Gabriele c/o Glem Gas Spa
10) Dica il teste se abbia visto sul mercato le griglie di Glem Gas in contestazione, oggetto della presente causa, precisando la relativa data e i luoghi di commercializzazione?
11) Vero che il gruppo Candy (tramite la società del gruppo denominata Usines de Rosières), a seguito di transazione, acquista le griglie a sezione bombata da Cosma, come da docc.22-24 che si rammostrano al teste?
12) Vero che le griglie oggetto di contestazione, posizionate sulle cucine Serie Unica di Gem Gas, sono 12 modelli, come da docc. che si rammostrano al teste?
13) Vero che le offerte fatte da Cosma a Glem Gas a maggio 2007 per forniture di griglie oggetto di causa, a seconda dei modelli, andavano da € 1,90 a € 2,08, come da documenti in atti che si rammostrano al teste?
14) Vero che, considerando che per il 2007 il prezzo medio per griglia di Cosma a Glem Gas era di € 1,99, il margine di contribuzione perso da Cosma per ogni singolo prodotto è stato pari a € 0,6965 nel corso del 2007, come da documentazione che si rammostra al teste?
15) Vero che per il 2008/2009/2010, con aumento delle materie prime del 100%, il valore medio di vendita delle griglie Cosma a Glem Gas, secondo semplice conto matematico rispetto al capitolo 14, sarebbe stato di € 2,59 e quindi il margine di contribuzione perso da Cosma pari a € 0,9054, come da documentazione che si rammostra al teste?
16) Vero che il progetto per la fornitura di griglie da Cosma a Glem Gas è stato discusso tra le parti a febbraio 2007 con quantità annue di acquisto da parte di Glem Gas pari a 223.000 pezzi?
17) Vero che in data 16.05.2007 Glem Gas contattava Cosma tramite e-mail per richiedere una offerta per fornitura di griglie oggetto della presente causa, come da docc.26/1-26/2-26/3 che si rammostrano al teste?
18) Vero che Cosma rispondeva in data 31.05.2007 alla richiesta del 16.05.2007 di Glem Gas con l’offerta sub doc.27 che si rammostra al teste?
19) Vero che l’utile di Cosma per ogni griglia venduta è pari ad un importo di € 1,20 per pezzo, corrispondente al 30% del prezzo di vendita retail della griglia, pari ad € 4,00, come da docc.25-26 che si rammostrano al teste?
20) Vero che il prezzo della griglia di Cosma oggetto di causa, come pezzo di ricambio, è pari ad € 10,00?
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammettendi di controparte, con i testi indicati.
Si indicano su tutti i capitoli i seguenti testi:
- Dal Mas Candido, nato a Portogruaro (VE) il 12/04/1956, residente a Zoppola (PN) in Via Arno 13;
- Drigo Alessandra, nata a Pordenone il 12/04/1979, residente a Zoppola (PN) in Via Santa Cecilia 22;
- Groppi Luciano, nato a Mira (VE) il 21/03/1956, residente a Pianiga (VE) in Via G. Pascoli 9;
- Per interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c.:
Dott. Locatelli Giancarlo, nato a Pordenone il 14/05/1969, residente a Pordenone in Corso Garibaldi 49.
Esibizione delle scritture contabili
Si chiede, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., che l’III.mo Sig. Giudice Voglia ordinare a GLEM GAS l’esibizione delle scritture contabili, fatture, ordini, documenti commerciali e bolle di consegna, e libri magazzino, relative al fatturato, consegne e vendite ed acquisti delle griglie da cucina oggetto di causa della linea Unica di Glem Gas come raffigurate in atti e che costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038, registrato in data 29.03.2002, sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato almeno sino al 2010.
CTU contabile
Voglia l’Ill.mo Signor Giudice disporre CTU contabile, con nomina di un CTU contabile, al fine di quantificare il fatturato derivante dalle vendite dei prodotti contraffatti, il fatturato derivante dalle suddette vendite, nonché il relativo profitto e utile e margine ricavato da GLEM GAS, realizzato sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato.
Autorizzi il G.I. il contabile nominando ad acquisire documentazione nel corso della CTU ed a chiederne a GLEM GAS la esibizione.
Istanza di discussione orale della causa
Cosma Spa chiede, altresì, di essere ammessa alla discussione orale della causa davanti al Collegio ai sensi dell’art. 275, secondo comma, c.p.c., riservandosi di riproporre la richiesta nel termine di deposito della memoria di replica.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, nonché di CTU e CTP, come di legge.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 ottobre 2009, la società Glem s.p.a. premesso :
i) che era attiva nel settore della produzione e commercializzazione di cucine e forni per uso domestico;
ii) che era stata destinataria delle diffide della fonderia pordenonese Cosma s.p.a. in relazione al modello multiplo numero 78038 depositato il 18.09.1998 registrato il 29. 03. 2002 avente ad oggetto griglia per piani di cottura realizzata con una cosiddetta " piattina" a sezione ovale in verticale o orizzontale ;
iii) che era a suo dire evidente la nullità del modello ornamentale Cosma, comunque la non interferenza della propria cucina denominata “Unica” equipaggiata con una griglia con elementi a sezione semiellittica; tanto premesso, conveniva la società Cosma innanzi l’intestato Tribunale per sentir dichiarare che i propri prodotti non ledono i diritti di esclusiva della convenuta e comunque non costituiscono attività di concorrenza sleale o illecito aquiliano nei suoi confronti.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa in data 11 gennaio 2010, la convenuta Cosma s.p.a. eccepiva in rito la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui richiamava ad oggetto del giudizio, la privativa numero 78037 e non la privativa n. 00 078 03, l’unica relativa al piano di cottura dedotto in giudizio; nel merito contestava in toto ogni domanda formulata da parte attrice chiedendo in via riconvenzionale la condanna per contraffazione del modello ornamentale nella sua titolarità e, in via successiva, la condanna al risarcimento del danno per ognuna delle fattispecie previste dall’art 2598 c.c. con conseguente inibitoria, distruzione dei beni prodotti in violazione e pubblicazione della emananda sentenza.
Il giudizio ha visto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio nella persona dell'ingegner Ermanno Trentini.
Merito
1.1. Dedotta nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione della privativa e per genericità della domanda di accertamento negativo della contrattazione.
Preliminarmente il Collegio disattende ogni eccezione sollevata da parte convenuta quanto ad erronea e non esatta indicazione del brevetto ovvero quanto a genericità della domanda di accertamento negativo della contraffazione.
Al riguardo, con riferimento alle emergenze processuali, va qui rilevato che nell’atto introduttivo la difesa di parte attrice individua esattamente la privativa nella titolarità della società convenuta (cfr. ad es. pag. 2 ), con estesa analisi della descrizione e delle rivendicazioni operate all’atto del deposito della domanda (cfr. pagg. 6 e ss.), rendendo pertanto evidente come l’errata indicazione del numero del modello nelle conclusioni risulti dovuto ad un mero refuso di scrittura, irrilevante ai fini della sua esatta individuazione. Si ricorda come per pacifica dottrina e giurisprudenza:
i) ricorra l'omessa determinazione dell'oggetto nelle ipotesi di totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso in senso formale quale tipo di provvedimento giurisdizionale richiesto (non ricorrendo tale ipotesi nel caso in esame attesa la univocità e conclusività delle domande formulate) e in senso sostanziale, quale bene della vita di cui si chiede il riconoscimento(Cass 10.12.08 n. 28986, Gdir 2009, 7, 49; C 30.5.08 n. 14552, ivi 2008, 39, 76) ;
ii) non ricorra la nullità della citazione qualora l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto, non limitato ad un'analisi delle sole conclusioni in esso riportate, ma esteso anche alla parte espositiva (ex multis, Cass. 28.8.09 n. 18783; Cass. 6.8.07 n. 17180; Cass. 7.3.06 n. 4828).
Giudizio analogo veniva infine espresso con riferimento alla domanda di accertamento negativo della contraffazione in quanto l'individuazione dei prodotti di cui si richiede la valutazione di liceità concorrenziale sono esattamente indicati nell’atto introduttivo del processo (pagg. 4 e ss.), dove la stessa difesa si sofferma sull’analisi della propria griglia con annessi disegni complessivi e sezionali.
Del pari, va dichiarata l’inammissibilità per tardività della domanda di condanna alla reversione degli utili, domanda formulata dalla società convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in data 23 11 2012, non oggetto di tempestiva formulazione con la memoria 183, comma 6° n 1° c.p.c. in data 8 .03 .2010.
2. La convenuta Cosma è titolare:
i) del modello ornamentale italiano multiplo n. 00078038 registrato in data 29 02002 con domanda numero 000024 del 18 09 1998 (doc. 2 parte convenuta) rinnovato con versamento effettuato in data 16 09.2008 (doc. 29 parte convenuta);
ii) del modello internazionale numero Dm/ 046761 del 15. 02. 1999 per il Benelux , la Francia e la Germania; iii) del modello registrato in Gran Bretagna Spagna ed Usa, ( doc. nn. 4.5.6. di parte convenuta).
Al riguardo, risulta in atti allegata la domanda di registrazione del modello (doc.8 parte attrice) che si compone:
a) di una rivendicazione: Griglie per l’appoggio di pentole per cucine, piani di cottura e fornelli, aventi aspetto e forma come descritto ed illustrato con riferimento alle fotografie da 1 a 14 e alla figura 15;
b) di una descrizione per la quale “Le griglie note possono essere semplici oppure composte da una cornice perimetrale sulla quale sono fissati gli elementi di supporto delle pentole. Gli elementi e/o la cornice hanno normalmente una sezione trasversale circolare, rettangolare o trapezoidale con i bordi arrotondati o smussati.
La caratteristica essenziale delle griglie secondo il presente modello multiplo è, invece, rappresentata dal fatto che gli elementi componenti di tali griglie, ed eventualmente anche la cornice, hanno una sezione bombata, vale a dire che essa presenta un profilo ovale (fig. 15)”.
La figura 15 del Modello Cosma evidenzia la dichiarata caratteristica essenziale del modello, ovverosia il profilo ovale della sezione della griglia.
La presenza di due assi di simmetria permette di disporre il profilato costituente gli elementi di appoggio in orizzontale ed in verticale (di piatto o di taglio).
Parte attrice ha contestato la sussistenza degli estremi di validità del modello Cosma muovendo dalla assenza dei caratteri di novità ed individualità necessari al suo positivo vaglio: in particolare, parte attrice muove dall'esame delle griglie raffigurate nella domanda di Modello come rappresentate nell'immagine annessa alla domanda, per operarne una descrizione sintetica della loro conformazione (pagg. 7 e ss dell’atto di citazione):
a) cornice perimetrale a conformazione rettangolare dai contorni arrotondati;
b) elementi di appoggio dei contenitori per cottura, elementi che sono saldati alla cornice (od al tatto centrale di collegamento dell'arti maggiori della cornice) della griglia e che si protendono al balzo da detta cornice (o dal tratto di rinforzo centrale) con andamento rettilinea e perpendicolare alla cornice stessa.
Nell’assunto difensivo della società attrice, l’esame complessivo conduce ad un giudizio di sostanziale identità del modello registrato dalla convenuta Cosma rispetto alle griglie utilizzate nelle cucine con piani di cottura realizzati da una pluralità di imprese in epoca di molto anteriore al modello COSMA (cucine Ariston, Zerowatt Cucina, Industria Elettrodomestici, LOFRA, compresa GLEM): in particolare si assume che la presenza sul mercato ben prima del deposito del modello COSMA, di una pluralità di cucine equipaggiate con griglie di cottura con caratteristiche comparabili al modello Cosma, sia idoneo a vanificare ogni carattere di novità ed individualità necessario al suo positivo recepimento.
L'assunto non riveste pregio e come tale va disatteso.
In limine, rileva il Collegio che la domanda relativa al modello COSMA (doc. 8) è stata depositata in data 18 09 1998, come modello ornamentale nel vigore del D. Lgs. 25. 08. 1940 numero 1411, che all'art. 5 espressamente disponeva che "possono costituire oggetto di brevetto per modelle disegni ornamentali i nuovi modelli e disegni atti dare, a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, colori o di altri elementi....". Successivamente il D. Lgs 2.02.2001 n. 95, promulgato in attuazione della direttiva CE 98/71 del 13 ottobre 1998, ha provveduto a riscrivere l'articolo 5 della citata legge introducendo un nuovo articolo 5 ter che ha espressamente eliminato il requisito dello "speciale ornamento" per sostituirlo in favore del "carattere individuale" oggi vigente. L'articolo 24 delle disposizioni transitorie finali del citato D.lgs. 95/2001, ha stabilito altresì che "le domande di brevetto del disegno modello ornamentale le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute", ed il successivo articolo 26 che "i brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori". Dall'esame complessivo delle disposizioni di legge citate appare evidente come con il requisito dell'individualità il legislatore ha abbassato il grado di originalità prima richiesto per accedere ad una valida registrazione dei modelli (cfr Trib. Bologna Trib. Napoli 23.12.2004 in GADI 2004, 4958), in ragione di un favor ordinamentale per le attività capaci di conferire "specificità individualizzante" alle forme prescindendo da ogni rilevanza "ornamentale": appare invero chiaro che la produzione di massa (intesa non in senso strettamente tecnico - scientifico-aziendalistico) costituisce lo scenario di riferimento del nostro legislatore comunitario che ne recepisce le istanze economiche sottese al diverso valore assegnato dagli imprenditori al posizionamento strategico sul mercato, spesso realizzato anche per differenze marginali di forma. In altri termini, le connotazioni ornamentali proprie del modello considerato dal legislatore del ‘41 risultavano del tutto avulse dalle dinamiche economiche registrate dalla concorrenza delle imprese sul finire del secolo scorso, imponendo un adeguamento normativo coerente con le funzioni assunte dalla relazione mercato/impresa.
In forza della disciplina transitoria, il modello Cosma depositato in data 18 091998, vale a dire nel pieno vigore della previgente legge modelli, risulta peraltro regolato dall'intervenuta legge di attuazione comunitaria 2 02 2001 n 95, usufruendo - a detta di parte attrice - di un regime di favore (quale connesso al downsizing normativo) altrimenti precluso, costituzionalmente irragionevole in quanto contrario al principio di uguaglianza e certezza del diritto (cfr. pag. 26 conclusionale).
L'assunto non merita accoglimento: ed invero, in materia di diritto della concorrenza in genere ed industriale in particolare, deve segnalarsi da parte della Corte Costituzionale un lettura attenta della normativa di settore in ragione della complessità degli interessi di volta in volta dalla stessa composti. L’atteggiamento della Corte costituzionale nei confronti delle scelte legislative in materia di diritto industriale risulta tradizionalmente caratterizzato da self restraint in ragione dell’alto tasso di discrezionalità politica che giuda le scelte del legislatore, censurando solo le norme che si palesino “contrarie ai valori fondamentali di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell’affidamento legittimo sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto” ( cfr. in termini, Corte Cost.9 luglio 2009 n 206): il controllo di ragionevolezza in tale materia è inevitabilmente più selettivo rispetto a quello comunemente esercitato in altri settori dell’ordinamento giuridico, con conseguente estraneità al sindacato di legittimità delle valutazioni di opportunità o di convenienza recepite dal legislatore a ragione di assimilazione e/o differenziazione di regimi giuridici. In altri termini, “le meccaniche del giudizio di ragionevolezza” risultano difficilmente riproducibili nella materia in esame, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità politica e valutativa, tanto più elevato nel recepimento di direttive di armonizzazione comunitaria.
Nel caso in esame, appaiono evidenti le finalità perseguite dal legislatore nell’articolazione di un regime differenziato fondato sulla registrazione delle domande e non sull’epoca della loro presentazione, volto alla veloce e sicura intellegibilità della privativa riconosciuta dall’ordinamento, consentendo agli operatori economici una lettura immediatamente regolativa del regime assicurato dalla registrazione della domanda.
L’opzione “politica” è del resto evidente nei considerando della Direttiva e del Regolamento, che hanno conseguentemente mosso il nostro legislatore al superamento dello specialismo insito nel concetto di ornamento, anche per il tramite di una disciplina di armonizzazione temporale quale quella introdotta, volta ad assicurare tutela agli investimenti economici operati nell’innovazione formale dei beni di consumo.
Tanto basta a disattendere le ragioni sollevate dalla difesa di parte quanto ad asserita illegittimità costituzionale della normativa applicabile alla domanda di modello in esame.
3. La consulenza espletata nel corso del giudizio dall’Ing. Trentini si conclude (pag. 45) affermando:
a) la sussistenza della novità e carattere individuale del modello Cosma “perché un responsabile dell’ufficio acquisti [del produttore di cucine, ndr.] maneggiando le due griglie a confronto, è certamente in grado di cogliere le significative varianti che diversificano la griglia realizzata con profilato a sezione rettangolare, che certamente evidenzia il suo spessore, da quella realizzata con profilato a sezione ellittica ad effetto ‘sogliola’;
b) l’interferenza della griglia Glem Gas con l’ambito di protezione del modello avversario perché, un diverso soggetto – e precisamente un utilizzatore finale (dis)informato - vale a dire la “‘casalinga di Voghera” intenta all’acquisto di una cucina non è certamente in grado di intravedere la spianatura inferiore dell’elemento d’appoggio della griglia, per cui verosimilmente può confondere i due trovati”.
La difesa di parte attrice deduce a motivo di critica “lo strabismo valutativo” del CTU che provvede a formulare un giudizio diverso muovendo da due diverse figure di “utilizzatore informato”.
La critica merita sicura condivisione.
Ed invero, l’individuazione della figura astratta di “utilizzatore informato” costituisce per la giurisprudenza anche dell’intestato tribunale, un parametro valutativo di non sempre facile lettura, in quanto spesso intriso di concettualismo autoreferenziale o di deduzionismo acritico.
In primo luogo, osserva il Tribunale come il legislatore abbia fortemente connesso l’individualità autonoma del modello all’utilizzatore informato, affrancando così l’intera disciplina dai condizionamenti valutativi propri della disciplina del marchio, dell’invenzione di prodotto, dell’opera d’autore, cosicché individualità autonoma e utilizzatore informato vanno assunti pertanto dall’interprete quali “distanziatori cognitivi” specifici.
In particolare, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere che l’aggettivazione informato non implica una esperienza altamente professionale, essendo riconducibili al suo interno ogni esperienza maturate nel mercato e nelle relazioni dallo stesso veicolate in quanto non necessariamente legata a mere dinamiche di scambio ma a più complesse logiche di “senso” e “significato” proprie della società post-industriale, cosicché il riferimento al consumatore evoluto assume una valenza meramente descrittiva di una relazione consapevole in quanto fondata su una pluralità di acquisizioni informative e di elaborazioni cognitive (cfr. in termini, CGCE 20.10.2011 in causa C-281/10 secondo cui l’utilizzatore informato “è dotato di particolare diligenza indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato; conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento; dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni e modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione particolarmente elevato quando li utilizza”;
Trib. Bologna 14 aprile 2009 Ribimex c. R.I.W.O. Plast et al, per la quale “La nozione dell’utilizzatore informato, quale parametro da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito della individualità nei modelli e disegni, si qualifica per la sua necessaria capacità di riconoscere le differenze del prodotto, anche apprezzando il margine goduto dal designer, secondo lo stato dell’arte di un certo settore in una data epoca, tenendosi al corrente su dati almeno parzialmente specialistici, essendo in grado pertanto anche di distinguere i vincoli imposti alle forme dalla funzione tecnica del prodotto, manifestando dunque la capacità di rivelarsi avvertito rispetto all’andamento del mercato, caratteristica questa che lo distingue senz’altro dal consumatore medio, dotato di ordinarie conoscenze”;
Trib. Bologna Pres. Colonna, Ord. per la quale “deve ritenersi che l’utilizzatore informato, che costituisce il parametro di riferimento nella valutazione dell’impressione generale suscitata dai disegni controversi, sia il consumatore ipotizzato dal produttore ed in particolare, nella prospettiva del mercato che risulta adottata dal legislatore comunitario, sarà quello interessato anche alle forme del prodotto, poiché attraverso le stesse opererà una selezione nel mercato di riferimento “;
Trib. Milano 3 marzo 2004 “deve intendersi il consumatore informato finale interessato alla forma del prodotto sul mercato, avendo continua esperienza sull’utilizzo del prodotto” ;
Trib. Roma 27 febbraio 2004 :“ il consumatore interessato in quanto a conoscenza delle tendenze stilistiche”;
Trib. Venezia 23 dicembre 2003 “...puo identificarsi...sempre nel consumatore al quale e, tuttavia, richiesto un grado superiore di diligenza superiore rispetto a quello medio” ).
In altri termini, ritiene il Collegio come utilizzatore sia chiunque :
i) possa richiamarsi ad una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica, proponendosi come interlocutore qualificato per l’impresa produttrice;
ii) possa formulare in base ad un’esperienza consolidata nel tempo e comunque tracciabile per informazioni acquisite, un giudizio capace di assegnare valore alla forma del prodotto con riferimento al settore industriale cui lo stesso appartiene e al margine di “libertà” che lo stesso consente al creatore del disegno o modello ( art 33. Comma 2° C.P.I.).
La lontananza rispetto all’ordinaria vicenda del consumatore deve pertanto condurre ad una valutazione di segno diverso rispetto allo “sguardo d’insieme del consumatore” troppo semplicisticamente mutuato dalla tematica della confondibilità dei marchi.
Venendo pertanto al merito della presente vertenza, ritiene pertanto il Collegio che avuto riguardo alle geometrie delle griglie anteriori al deposito del modello IT 78038 e tenuto conto di quanto ha dedotto dallo stesso estensore della domanda di registrazione, sia evidente il carattere individualizzante della griglia sia con riferimento alla forma ovale degli elementi componenti sia per la diversa loro conformazione. Al riguardo, il modello di griglia, pur presentando una cornice perimetrale rettangolare e i contorni arrotondati del tutto simili a quella dei prodotti anteriori citati dall’attrice, si caratterizza:
i) per un elemento di rinforzo e di collegamento dei due lati maggiori della cornice che, a differenza di quelli noti, si sviluppa parallelamente di due lati della forma rettangolare, con sovrapposizione di due piccoli elementi di appoggio oltre a quello centrale trasversale;
ii) gli elementi di supporto connessi alla cornice perimetrale sono a profilo ovale.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulata in riconvenzione dalla società COSMA s.p.a. quanto ad accertamento della validità del modello ornamentale 00078038, registrato in data 29 03 2002, domanda n 000024 del 18.09.1998.
L’utilizzatore informato non può peraltro del tutto arbitrariamente essere scisso nei “soggetti di riferimento” indicati dal CTU in quanto laddove come nel caso in esame, si debba valutare una componente di un prodotto complesso, l’utilizzatore informato dovrà essere individuato nel mercato di riferimento, ovverosia in colui che intermedia tra le imprese di componentistica ai fini della collocazione del prodotto presso gli operatori che provvedono alla creazione , assemblaggio e vendita del prodotto finale presso il pubblico dei consumatori finali. (cfr al riguardo, Trib. Bologna, Sez. IP. 14.7.2012, RG 6521 – ord.: “nel caso di specie il consumatore informato dovrà essere individuato nella persona dell’utilizzatore, ossia dell’acquirente dei cestini (o nell’acquirente dei relativi mezzi di confezionamento) destinati a contenere la frutta; dunque, considerato che lo specifico settore merceologico, si tratterà del soggetto che di norma provvede industrialmente al confezionamento della frutta”).
Ciò posto e muovendo proprio dalla unicità dei criteri valutativi propri dell’utilizzatore informato come individuato dal Collegio, appare evidente che siano percepibili dall’utilizzatore informato i tratti distintivi pur esistenti tra le griglie in esame ed in particolare:
a) conformazione dell’elemento centrale di rinforzo e collegamento con i lati maggiori della cornice perimetrale, che nella griglia Glem si caratterizza per un tratto ribassato limitato laddove nella griglia Cosma si caratterizza per l’esteso profilo ribassato;
b) la sezione degli elementi di supporto che nella griglia Glemm è a profilo semiellittico, nella griglia Cosma è a profilo ovale.
Deve pertanto provvedersi all’accoglimento della domanda attrice, accertandosi che la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice società Glem Gas S.p.A. di cucine per uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione semiellittica di cui ai documenti 3/1 e 4 dell’attrice non violano alcun valido diritto di privativa industriale della convenuta, società Cosma S.p.A., con il conseguente rigetto di ogni speculare domanda di contraffazione formulata in via riconvenzionale dalla convenuta COSMA.
3. Giudizio diverso va infine espresso con riferimento alle domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta quanto ad illiceità concorrenziale della condotta osservata da parte attrice.
Al riguardo, osserva in sintesi questo Collegio come per pacifica dottrina e giurisprudenza, ricorrono gli estremi della tutela integrativa di cui all’art. 2598 c.c. laddove:
i) la forma non sia generalizzata (cfr. App. Milano 27 ottobre 1978 in G.ADI 1978, n . 1090) né standardizzata né unificata dalla prassi (cfr. App. Bologna 9 settembre 1974 GADI 1974, n 607);
ii) la forma sia percepibile dal consumatore finale e come tale sia orientativa, in quanto capace di individuare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa, non essendo demandato alla disciplina della concorrenza, assicurare posizioni di esclusiva ulteriori e più estese rispetto a quelle proprie dei brevetti e dei modelli;
iii) in forza dei principi regolatori di cui all’art. 2697 c.c., incombe su colui che invoca la tutela concorrenziale su una certa forma l’onere di provare che la stessa era dotata di capacità distintiva al momento dell’imitazione( cfr TRib. Milano. 14 febbraio 1980 G.A.D.I. 1980, 1283).
Nel caso in esame, risulta pacifico che la griglia costituisce mera componente di un prodotto complesso, quale la cucina UNICA di Glem, prodotto contraddistinto sul mercato per diffusione e rilevanza del marchio, accuratezza di lavorazione e qualità della componentistica ( cfr. ad es., manopole, maniglioni, portelli, oblò) a fronte dei quali la conformazione della griglia dei fuochi perde – come rilevato dal CTU sotto profilo in esame – ogni possibile idoneità caratterizzante, rendendo di fatto impossibile ogni confusione per il consumatore finale.
4. Né del pari risulta dedotto in giudizio e coerentemente comprovato:
i) il compimento da parte della GLEMM di atti idonei a creare confusione tra i propri prodotti ed in genere, le proprie attività e quelli della Cosma, quali comportamenti commerciali non corrispondenti alle ipotesi tipizzate nella prima parte del n .1 dell’art 2598 c.c.;
ii) l’attribuzione mendace alla stessa Glem di qualità e pregi appartenenti alla convenuta, rilevanti ex art 2598 n.2, ultima parte;
iii) la realizzazione di condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto di censura in sede di privativa, condotte rilevanti sotto il profilo della c.d. “concorrenza sleale dipendente” (cfr App. Milano, 25 giugno 1996, in G.A.D.I. n. 3599 secondo cui “Pur essendo in astratto ammissibile il cumulo della tutela accordata dalla legge speciale sulle invenzioni con quella sulla concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. perché la concorrenza sleale possa essere validamente invocata è necessario individuare un comportamento che, indipendentemente e diversamente rispetto alla lesione del diritto di privativa, sia riconducibile alle ipotesi previste dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2598 c.c.”).
5. Gli esiti del giudizio giustificano la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo, dovendo ogni residua somma porsi a carico della convenuta, spese che si liquidano nella loro interezza in ragione della natura delle questioni trattate e dell’attività espletata innanzi al giudice, in € 380,13 per spese, € 4.881,85 per onorari di CTU, ed € 6.788 per diritti maturati ante Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012, ed € 27.000,00 per onorari oltre accessori di legge, non dovuto ogni ulteriore importo affermato nella nota per parere tecnico obiettivo pari ad € 5.500,00.
6. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte da Glem Gas S.P.A con atto di citazione in data 21 ottobre 2009 in danno di Cosma S.P.A, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale delle domande attrici, dichiara che la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice società Glem Gas S.p.A. di cucine per uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione semiellittica non costituiscono attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. nei confronti della Cosma s.p.a.;
2. in accoglimento della domanda formulata in riconvenzione principale dalla convenuta, accerta e dichiara la validità del modello ornamentale 00078038, registrato in data 29 03 2002 su domanda n 000024 del 18.09.1998;
3. rigetta ogni ulteriore domanda di risarcimento danni, di inibitoria della produzione formulata in riconvenzione dalla società convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti;
5. condanna la società convenuta alla rifusione delle spese nella residua misura in favore di parte attrice, spese che all’intero si liquidano in € 380,13 per spese, € 4.881,85 per onorari di CTU, ed € 6.788 per diritti maturati ante Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012, ed € 27.000,00 per onorari oltre accessori di legge;
6. la sentenza è esecutiva per legge.
Bologna, 27 marzo 2014
Depositata, 28 marzo 2014
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento