18 febbraio 2011
Tribunale Roma 18/02/2011 [Brevetto europeo - Contraffazione della porzione italiana - Giurisdizione]
Brevetto europeo - Giurisdizione
Ai sensi degli artt. 2 e 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alle domande di accertamento negativo della contraffazione di porzioni estere di un brevetto europeo, finalizzate alla declaratoria di liceità di comportamenti posti in essere dalle parti attrici, in quanto la società convenuta non ha sede in Italia e non risultano soddisfatti i presupposti per l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto, da identificarsi in un evento dannoso che si pretende certo (e quindi antecedente alla domanda) e nell'allegazione dell'illiceità della condotta.
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