30 novembre 2015
Tribunale Roma (ord.), 30/11/2015 [Diritto d'autore - Videoregistrazione su commissione dei programmi trasmessi in chiaro prodotti dalla RAl o da altri Network - Servizio di riproduzione e registrazione da remoto - Violazione art. 71 sexies LdA]
Diritto d'autore - Videoregistrazione su commissione dei programmi trasmessi in chiaro prodotti dalla RAl o da altri Network - Servizio di riproduzione e registrazione da remoto - Violazione dell'art. 71 sexies LdA.
ORDINANZA
(Giudice relatore: dott. Andrea Postiglione)
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 23 ottobre 201 5 nel procedimento di reclamo n. 54592-15 osserva quanto segue;
Parte reclamante VCAST Limited (di seguito VCAST) impugna il provvedimento di primo grado emesso dal Tribunale di Roma, Sezione IX, dott.ssa Cruciani Marzia, di accoglimento della richiesta tutela cautelare nelle forme dell'inibizione della riproduzione e distribuzione di trasmissioni RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (di seguito RAI), anche attraverso la contestuale fissazione di una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
L'inibitoria alla distribuzione/riproduzione si riferisce in particolare alla messa a, disposizione da parte della VCAST di programmi RAI on demand, rispetto alla quale la RAI aveva lamentato la violazione dei propri diritti di esclusiva ai sensi dell'art. 79 LDA oltre ad attività concorrenziale ex art. 2598 c.c., atteso che la stessa RAI offre su un proprio sito la riproduzione on demand di programmi precedentemente messi in onda sui propri canali (sito Rai.tv).
La questione non è nuova, protraendosi il contenzioso sulla materia (tra le parti e tra la VCAST ed altri Network) da almeno una decina di anni e può così in estrema sintesi riassumersi:
Da circa un decennio VCAST, sfruttando le innovazioni tecnologhe derivanti dalla digitalizzazione della televisione, dalla crescente creazione di piattaforme web parallele alla produzione di programmi televisivi e dalla possibilità di compressione e salvataggio on line dei dati telematici, ha offerto la possibilità dì commissionare/procedere alla videoregistrazione al fine di qualsiasi programma trasmesso in chiaro, sia esso prodotto dalla RAl ovvero da altri Network. A tal fine è sufficiente la semplice registrazione su sito VCAST con un proprio account e l’indicazione di uno spazio privato (Cloud) dove i programmi scelti sulla piattaforma VCAST verrebbero registrati dal/per il cliente.
Ne è scaturito un lungo contenzioso, ad alterne fasi e vicende, incentrato principalmente su diverse rappresentazioni dell'attività posta in essere dall'odierna reclamante VCAST.
L' art. 79 LDA riconosce difatti agli emittenti televisivi il diritto dì esclusiva sulla riproduzione dell'opera, principio questo, espressione del diritto di sfruttamento economico dell'opera di ingegno, contemperato, in via di eccezione, dal cd “diritto di copia privata" riconosciuto dall'ordinamento, anche alla luce della nota facilità dì procedere a registrazione di programmi televisivi con l'ormai obsoleto videoregistratore, a coloro che vogliano eseguire una riproduzione di un opera per fini esclusivamente privati e che, notoriamente, trova cittadinanza nell'art. 71 sexies della LDA.
Parte reclamante quindi, oltre a rappresentare il fatto che la RAI nell'arco temporale che va dall’anno 2007 all'anno 2011 ha sostanzialmente ignorato l'attività di VCAST, sostenendo quindi che lo svolgimento di una simile attività, su un arco di tempo cosi prolungato, testimonierebbe l'acquiescenza della reclamata e la sostanziale assenza di qualsiasi periculum, essendosi ormai ampiamente consolidati gli effetti della propria prestazione sul mercato e non essendoci alcuna attualità/urgenza nell'emanazione del provvedimento cautelare, sotto il differente profilo del fumus boni juris, richiama la legittimità del proprio comportamento ai sensi dell'art. 71 sexies LDA che appunto autorizza "la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto effettuata da persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali''. E difatti, secondo la ricostruzione della reclamante, la VCAST si limiterebbe a fornire agli utenti non già un ''servizio" di riproduzione ma un "sistema” hardware (per quanto concerne lo stoccaggio dei dati) e software (per quanto concerne la loro elaborazione) perfettamente lecito, per consentire loro di effettuare autonomamente e privatamente quelle copie di emissioni televisive consentito dall'art. 71 sexies LDA.
Richiama a tale proposito le condizioni generali di contratto ed una perizia di parte sul funzionamento dell'attività espletata. Né sarebbe - ad avviso della reclamante - applicabile il divieto di riproduzione da pane di terzi contemplato nello stesso art. 71 sexies LDA "la riproduzione di cui al comma l non può essere effettuata da terzi''. non interferendo VCAST nella procedura di registrazione; la riproduzione non sarebbe infatti effettuata direttamente da VCAST bensì dal singolo utente/contraente per mezzo e con l'ausilio del sistema ideato da VCAST. In subordine VCAST domanda la disapplicazione della norma, trattandosi dì disposizione limitativa del principio di libertà di iniziativa economica in contrasto con la normativa comunitaria del settore.
La RAI qualifica invece l'attività posta in essere dalla controparte quale vero e proprio "servizio", connotato della caratteristica della finalità commerciale e lucrativa e quindi espressamente proibito dall'art. 71 sexies LDA, anche alla luce della proibizione esplicita che l'attività di cd "copia privata" venga posta in essere da parte di terzi.
Punto centrale della problematica sottoposta all'attenzione di questo collegio è pertanto se quanto fornito dalla VCAST sia configurabile come "servizio” di videoregistrazione ovvero se la reclamata si limiti a mettere a disposizione un prodotto ovvero un insieme di prodotti affinché il privato liberamente ed autonomamente effettui quella copia privata oggetto di deroga ai sensi dell''art. 71 sexies comma 2 LDA.
Questo collegio ha raggiunto la convinzione per cui quello offerto dalla VCAST sia un vero e proprio servizio di riproduzione e registrazione da remoto, e come tale esercitato io violazione di quanto previsto dall'art. 71 sexies LDA che inibisce "ogni prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi".
Militano a favore di tale considerazione indubbi elementi oggettivi, quali non solo la contestuale forniture di software e programmi che concorrono tutti al raggiungimento di un unico e determinato scopo, consistente nella archiviazione del programma scelto ai fini della successiva visione, ma soprattutto la predisposizione di una piattaforma che rende immediata e non percepibile da parte dell'utente la coniugazione dei diversi servizi al fine di ottenere la registrazione da remoto: VCAST offre difatti non solo la visione del palinsesto settimanale ma anche specifico accesso al programma televisivo potenzialmente registrabile di cui è specificata ora di programmazione, descrizione del programma, contenuti accessori, attori protagonisti e consente quindi all'utente con un semplice clic su “registra" di sintetizzare i prodotti software che fornisce, al fine di ottenere che il prodotto venga riversato su una piattaforma sì "esterna” a VCAST, ma su formato predeterminato e richiesto dall'utente e accessibile esclusivamente dall'utente stesso e quindi preventivamente concordata tra VCAST ed il cliente. È quindi l'utente che sceglie il prodotto ed "ordina" commissionandolo, le modalità di registrazione, i tempi, il formato, il prodotto e la lingua e ne dispone la collocazione su di uno spazio a propria esclusiva disposizione.
In tale contesto l'attività posta in essere da VCAST può anche rimanere ignota all'utente, al quale quindi non interessa tanto l'acquisto di un software quanto piuttosto la fruizione di un servizio finalizzato alla videoregistrazione da remoto gestita per suo conto dalla VCAST.
L'utente di fatto si avvale - più o meno consapevolmente di una capacità tecnologica di cui non è spesso padrone e comunque di cui non è consapevole (conversione e compressione di files, riproduzione, trasferimento di dati).
Si aggiunga a tal fine che questo servizio viene espletato per ogni singola registrazione; se oggetto della prestazione non fosse un servizio, bensì la fornitura di un semplice software, il cliente/utente sarebbe tenuto al pagamento del solo software di "copia" e non sarebbe necessario l'intervento di VCAST per ogni singola registrazione.
Va infine considerato ad ulteriore esclusione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 71 sexies LDA, come tale attività è svolta dalla VCAST su larga scala, con prezzi e tariffe diversi a seconda della qualità della riproduzione e con dinamiche quindi assolutamente ripetitive che hanno quale fine ultimo evidentemente quello di sfruttare economicamente il proprio know how per ogni singola registrazione, fatto questo ulteriore che, oltre a costituire attività illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c. nei limiti in cui altri Network, come nel caso che ci occupa, effettuino autonomamente la distribuzione dei propri programmi trasmessi mediante propri siti, pone evidentemente la VCAST al di fuori dell'eccezione rappresentata dall'art. 71 sexies LDA, giacché la riproduzione per copia provata deve avvenire ··senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali''.
Né appare, da ultimo, corretto invocare quanto disposto dall'art. 71 septies LDA che, secondo le allegazioni della reclamante, renderebbe lecito, a fronte di un pagamento di un compenso per copia privata, il servizio di registrazione remota, giacché tale ultima norma, come correttamente osservato dal tribunale di Milano, Sezione reclami nella parallela causa che ha visto opposta VCAST a Boing s.p.a. (r.g. 48426- I S), lungi dal rappresentare disposizione derogativa/abrogativa di quanto previsto dall'art. 71 sexies (né appare corretta sotto il profilo metodologico l'interpretazione di una norma in funzione esclusivamente abrogatrice qualora la stessa appaia egualmente interpretabile in armonia con le disposizioni normative che parimenti disciplinano la stessa materia) non può che leggersi e raccordarsi c-on quanto prevlsto dall'art. 71 sexies comma 2 il quale salvaguarda (con il richiamo agli artt. 78bis e 79 LDA) l'autorizzazione del produttore alla riproduzione di "opere o sequenze di immagini (trailers)''.
Il compenso di cui all'art. 71 septies LDA opera quindi solo se vi è stata autorizzazione alla copia da parte del legittimo titolare.
Sotto il profilo del fumus, quindi appare evidente, salvo i necessari approfondimenti nel giudizio di merito, la violazione della normativa costituita dall'art. 71 sexies LDA da parte della reclamante.
Ciò premesso il periculum può sicuramente rinvenirsi nella necessità di impedire il perpetuarsi di un uso non titolato dei programmi tutelati dalla LDA da parte dell'ingiunta e nell'inibitoria della concorrenza sleale posta in essere dalla reclamante; risultano a tal proposito condivisibili le argomentazioni dì parte reclamata in ordine alla evidente ed urgente necessità di tutelare il mercato del proprio distributore RAI TV.
Il reclamo deve quindi essere respinto con integrale conferma del provvedimento del giudice di prime cure.
Le spese. liquidate come in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma Sezione Reclami Misure Cautelari
rigetta
il reclamo avverso il provvedimento emesso dalla IX sezione civile del tribunale di Roma in data 06.08.15 dal giudice Marzia Cruciani nell'ambito del procedimento sub.3544S/15,
condanna
VCAST Limited a rifondere a RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro 12.000,00 di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 4.500,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la traduzione e la decisione.
Roma il 25 novembre 2015
Depositata in cancelleria il 30/11/2015
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