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  • Agevolazioni e finanziamenti alle imprese - Ricerca e sviluppo

T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 17/03/2025, n. 5421 [Agevolazioni e finanziamenti alle imprese - Ricerca e sviluppo - Domanda di ammissione al finanziamento pubblico denominato “Smart & Start Italia” istituito dal MISE]

Agevolazioni e finanziamenti alle imprese - Ricerca e sviluppo - Domanda di ammissione al finanziamento pubblico denominato “Smart & Start Italia” istituito dal MISE per realizzare un progetto di sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale, consistente nella creazione di una piattaforma web (Applaudart) per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi - Sviluppo di un sistema di ranking per classificare i professionisti legato ad un innovativo algoritmo brevettato - Rigetto - Ricorso - Rigetto - Rilevate carenze progettuali inerenti alla esatta individuazione del mercato di riferimento, atteso che la registrazione di marchi e di specifiche funzionali alla SIAE non si ritiene sufficiente a dimostrare la difendibilità della soluzione proposta per la presenza sul mercato di riferimento di soluzioni con caratteristiche analoghe.

 

SENTENZA

 

 

sul ricorso numero di registro generale 6274 del 2020, proposto da P&M Applaudart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puoti, Alessandra Puoti e Michela Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 68;

 

 

contro

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gioia Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gioacchino Rossini, 18;

 

 

per l’annullamento

- della comunicazione di non ammissione alle agevolazioni previste dal D.M. 24 settembre 2014 e ss.mm.ii. - Smart&Start Italia della domanda n. SSI0002416 presentata dalla P&M Applaudart S.r.l.;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata respinta la domanda di P&M Applaudart S.r.l. ad essere ammessa alle agevolazioni previste dal D.M. 24 settembre 2014 e ss.mm.ii. - Smart&Start Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1.) La società P&M Applaudart a r.l. (“P&M”) esponeva di aver presentato, in data 20 febbraio 2020, una domanda di ammissione al finanziamento pubblico denominato “Smart & Start Italia” - istituito dal Ministero dello sviluppo economico (“Mise”) col decreto ministeriale 24 settembre 2014, poi successivamente modificato - destinato alla creazione e crescita di start-up innovative, al fine di realizzare un progetto di sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale, consistente nella creazione di una piattaforma web (Applaudart) per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, dedicata tanto ad artigiani, professionisti, artisti e alcune categorie di commercianti, quanto agli utenti interessati ad acquistare i beni e servizi offerti da tali lavoratori autonomi.

Più in dettaglio, nella domanda di ammissione a detto beneficio economico pubblico, l’anzidetta piattaforma web veniva presentata nel modo seguente “Tale piattaforma si distingue nettamente dalle iniziative attualmente presenti sul mercato, perché assumendo le sembianze di social network professionale permette al professionista di mettere in mostra ed esaltare i propri punti di forza ed il proprio talento, di promuovere i propri servizi, di migliorare ed organizzare al meglio il proprio lavoro, di avere la possibilità di vendere le proprie competenze ed abilità, di essere contattato direttamente da potenziali nuovi clienti più in target ed interessati alle proprie capacità lavorative. È stato sviluppato specificatamente per APPLAUDART un sistema di ranking per classificare i professionisti legato ad un innovativo algoritmo (brevettato) che prende in considerazione fattori come apprezzamenti, valutazioni positive o negative, qualità del lavoro, qualità dei contenuti, tipi e quantità di lavori svolti e pubblicati, prezzi congrui o inadatti, puntualità, organizzazione ed attendibilità del lavoratore, che permetterà ai visitatori di APPLAUDART di identificare il professionista più adatto alle proprie esigenze, valutandolo non solo in base a una scheda informativa o un preventivo, ma in base alle sue effettive capacità. Altre funzionalità della piattaforma quali l’e-commerce, l’agenda automatica e la fatturazione elettronica faciliteranno la gestione di tutte le fasi lavorative ed aumenteranno il lavoro stesso e l’efficienza dei lavoratori autonomi” (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).

1.1.) P&M, sempre con la domanda di ammissione al beneficio denominato “Smart & Start Italia”, descriveva il mercato di riferimento come quello dei lavoratori professionisti e non professionisti, dal lato dell’offerta, e come quello degli utenti che utilizzano i social network che presentano aspetti simili ad Applaudart, ossia Facebook, Instagram e LinkedIn, dal lato della domanda.

P&M, sempre con riguardo al mercato di riferimento, specificava come il mercato italiano nel quale sarebbe stata operativa la sua piattaforma web fosse piuttosto frammentato, stante la presenza di numerosi siti di preventivi online, e dove Prontopro risulterebbe essere il player principale con una quota del 6,4%.

L’indice di concentrazione del mercato individuato da P&M, inoltre, risulterebbe molto basso (pari a 11,8, dato dalla sommatoria delle quote detenute dai tre maggiori operatori, ossia Prontopro, Italiaonline e Addlance), non vi sarebbero barriere all’ingresso di carattere tecnologico - in quanto l’infrastruttura serverless, basata su servizi AWS, permetterebbe di gestire in modo dinamico i costi iniziali, eliminando investimenti consistenti per la realizzazione di strutture di server - né di tipo istituzionale, trattandosi di un mercato non regolato.

1.2.) P&M, per ciò che concerne la descrizione dei concorrenti, nella domanda di ammissione al beneficio pubblico in questione evidenziava come i concorrenti orizzontali fossero gli operatori che gestivano siti Internet di preventivi, tra cui i principali sarebbero stati Prontopro e Italiaonline, quest’ultimo attivo nella gestione di un portale dedicato ai preventivi per i servizi per la casa.

In base alla descrizione fornita da P&M, la differenza della piattaforma web Applaudart dalle altre già presenti nel mercato risiederebbe nel fatto che “I portali di preventivi svalutano i lavori degli autonomi in modo sostanziale dove l’elemento più importante ad essere scelto è solo il prezzo più basso, difatti queste piattaforme normalmente non richiedono ai professionisti di comprovare le proprie abilità. APPLAUDART a tutela di entrambe le parti dei professionisti e dei clienti ha sviluppato un sistema di classifiche meritocratiche basate sulla dimostrazione generale e specifica delle abilità dei suoi esperti iscritti”.

P&M, inoltre, riteneva che anche i “social network lavorativi”, quale ad esempio LinkedIn, avrebbero potuto essere considerati suoi concorrenti, escludendo poi tale circostanza sulla base delle seguenti considerazioni “nonostante quest’ultima [ossia LinkedIn, n.d.r.] presenti alcuni aspetti similari ad APPLAUDART, soprattutto per la possibilità di pubblicare post e di stabilire relazioni sociali on line, non si può considerare come un suo diretto concorrente, in quanto è strutturato per ricercare dipendenti per le aziende e non per il mercato dei professionisti, artigiani e dei lavoratori autonomi in genere. C’è da dire che molti professionisti si sono registrati a Linkedin, ma ad oggi non sono attivi perché viene usato da loro solo come curriculum da visionare e non come uno strumento per gestire tutta la propria attività professionale”.

1.3.) P&M, nella sezione “Proposta di valore innovativa”, descriveva la piattaforma web Applaudart evidenziando i seguenti aspetti:

- la homepage avrebbe svolto la funzione di una vetrina, strumentale a garantire ai professionisti la possibilità di promuovere il loro brand, pubblicare post di dimostrazioni di lavoro e condividere conoscenze per attirare l’attenzione dei potenziali clienti, ossia dei veri e propri articoli che sarebbero stati anche indicizzati all’interno dei principali motori di ricerca online per assicurare visibilità nel tempo;

- la messa a disposizione di strumenti per la pianificazione e la gestione amministrativa del lavoro;

- una sezione “mercato del lavoro”, nella quale i professionisti avrebbero ricevuto richieste filtrate degli utenti, specificamente tarate sulle loro abilità e capacità lavorative;

- una sezione e-commerce, nella quale i professionisti avrebbero potuto vendere i propri beni e servizi;

- una sezione “agenda automatica”, destinata alla organizzazione degli appuntamenti e nella quale i potenziali clienti/consumatori avrebbero potuto prenotare direttamente consulenze e lavori.

P&M specificava altresì di possedere una domanda di brevetto inerente a “un algoritmo di tecnologia avanzata per generare classifiche professionali, che sia in grado di creare risultati specifici ed aggiornamenti giornalieri agli utenti che vorranno usufruire del servizio di interazione sociale”.

1.4.) P&M, nella domanda di ammissione al beneficio in questione, descriveva il proprio modello di revenue evidenziando che le entrate principali sarebbero derivate dal numero di abbonamenti sottoscritti con i professionisti.

A tal proposito, prendeva come riferimento i modelli adottati da LinkedIn e Prontopro, in quanto ritenuti leader di mercato, rispettivamente, per il modello di business basato sugli abbonamenti e per quello basato sui preventivi.

1.5.) P&M, con riguardo al marketing e al web marketing, dichiarava poi di aver previsto di pubblicare gli annunci pubblicitari relativi ad Applaudart su Facebook, Google e LinkedIn.

2.) In data 2 marzo 2020 si teneva il colloquio tra P&M e Invitalia (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).

3.) Invitalia, con comunicazione del 27 marzo 2020, comunicava a P&M il preavviso di rigetto della istanza di ammissione al beneficio economico “Smart & Start Italia” ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).

3.1.) Invitalia, in particolare, con detto preavviso comunicava a P&M le ragioni ostative all’accoglimento della suddetta istanza, evidenziando innanzitutto che relativamente al criterio di valutazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto del Mise del 24 settembre 2014, come modificato dal successivo d.m. del 30 agosto 2019, riguardante il “carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive”, alla domanda di P&M era stato attribuito un punteggio inferiore al minimo (pari a 6 punti) previsto per ciascuno dei parametri di valutazione specificati dall’Allegato 1 della circolare del Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019 (cfr. punto 11.4, lett. b) di tale circolare).

3.1.1.) Più in dettaglio, con riferimento al suddetto criterio di valutazione, Invitalia aveva attribuito alla domanda presentata dalla società ricorrente i seguenti punteggi, corredati dalla motivazione che testualmente si riporta di seguito:

- in relazione al parametro di valutazione “B.1 - Tipologia e grado di innovazione del prodotto/servizio”, veniva assegnato il punteggio di 3 punti sulla scorta del seguente giudizio “Nella domanda presentata e in sede di colloquio non sono state fornite informazioni utili a dimostrare che l’idea progettuale introduce un nuovo prodotto, ovvero nuove soluzioni produttive, agevolando anche l’orientamento a nuovi mercati. In particolare, l’azienda proponente è attiva sul mercato dal 2018 con un servizio digitale composto da una piattaforma e un’App, configurabile ad un social network professionale, rivolto a liberi professionisti, artigiani ed autonomi esercenti in ogni categoria, intenzionati ad aumentare la propria presenza digitale al fine di incrementare i potenziali clienti. L’innovazione proposta denominata ‘ApplaudArt’, assume una veste di socialnetwork e personal website, in quanto ogni utente attraverso lo ‘storytelling’ potrà personalizzare il proprio profilo, evidenziando le proprie capacità e proponendo i propri servizi; inoltre si evidenzia la funzione di motore di ricerca in cui poter trovare professionisti catalogati per sezioni (categoria servizio/prodotto/area). Tuttavia, l’offerta così strutturata, basata su un’integrazione di più servizi, non risulta sufficiente a qualificarla come innovativa in quanto, essendo replicabile, non presenta caratteristiche distintive rispetto a quanto già presente nel mercato di riferimento, caratterizzato da competitor dominanti (a solo titolo esemplificativo si riporta ProntoPro e LinkedIn), tali da indirizzare la domanda verso l’offerta proposta. Inoltre, considerando che allo stato attuale la piattaforma risulta già ideata ed operativa, non emergono sostanziali elementi attestanti l’impatto migliorativo generato dall’implementazione della stessa soluzione proposta”;

- in relazione al parametro di valutazione “B.2 - Vantaggio competitivo e difendibilità del carattere innovativo”, veniva assegnato il punteggio di 3 punti sulla base del seguente giudizio “Nella domanda presentata e in sede di colloquio non sono stati evidenziati gli elementi di difendibilità del vantaggio competitivo, esponendo l’iniziativa alla possibile replicabilità da parte dei competitors. In particolare, l’iniziativa proposta basata su portale social che mette in contatto professionisti e utenti non consente di identificare un vantaggio differente e difendibile rispetto all’offerta attualmente presente nel contesto competitivo di riferimento, caratterizzato da aziende già attive con un proprio marchio distintivo e dominante, che propongono soluzioni analoghe all’iniziativa proposta. Inoltre, il vantaggio competitivo dell’iniziativa proposta si basa sullo sfruttamento di un brevetto pensato per migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei professionisti; tuttavia, non è stata fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il modello di utilità e di maggiore funzionalità della soluzione proposta in termini di efficientamento dei processi, aumento della produttività e della competitività”.

3.2.) Invitalia, inoltre, con il sopra richiamato preavviso di rigetto evidenziava che anche relativamente ai criteri di valutazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c) e d), del richiamato d.m. del 24 settembre 2014 - riguardanti le “potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing” (lett. c) e la “sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa” (lett. d) - alla domanda di P&M era stato attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto (sempre pari a 6 punti) per quattro dei cinque parametri di valutazione specificati dall’allegato 1 della anzidetta circolare del Mise.

3.2.1.) Più in dettaglio, con riferimento ai suddetti criteri di valutazione, Invitalia aveva attribuito alla domanda presentata dalla società ricorrente i seguenti punteggi, corredati dalla motivazione che testualmente si riporta di seguito:

- in relazione al parametro di valutazione “C.1 - Attendibilità dell’analisi dei ricavi prospettici in relazione ai competitor e/o settore target a 5 anni”, veniva assegnato il punteggio di 5 punti sulla scorta del seguente giudizio “L’analisi dei ricavi prospettici non risulta attendibile in quanto il tasso di crescita medio annuo ponderato (CAGR) dei ricavi della start up non è coerente con il tasso di crescita medio annuo ponderato (CAGR) del settore e/o competitor target. L’attendibilità e la potenzialità del mercato di riferimento non risulta verificata in quanto l’analisi del settore e dei competitors non è supportata dalle fonti utilizzate. In particolare, la proponente non ha fornito, nel piano d’impresa ed in sede di colloquio, alcun riferimento al tasso di crescita medio annuo ponderato (CAGR) del settore di riferimento e/o dei principali competitors”;

- in relazione al parametro di valutazione “C.2 - Sostenibilità dei tassi di crescita dei Ricavi”, veniva assegnato il punteggio di 3 punti sulla base del seguente giudizio “Le previsioni di redditività e di sostenibilità dei tassi di crescita dei ricavi non sono attendibili in quanto, a fronte di un’esposizione debitoria ridotta rispetto ai mezzi propri, tenuto altresì conto dei finanziamenti da contrarre, il tasso di crescita medio dei ricavi prospettici non risulta sostenibile rispetto alla redditività del capitale proprio rilevato nell’anno a regime (terzo anno); le previsioni di redditività non risultano inoltre supportate da un’analisi di mercato credibile”;

- in relazione al parametro di valutazione “C.4 - Grado di concentrazione dei competitors nel mercato di riferimento”, veniva assegnato il punteggio di 5 punti sulla scorta del seguente giudizio “L’analisi del mercato di riferimento, in base alle fonti utilizzate, evidenzia un grado di concentrazione del mercato caratterizzato di alcuni player che esercitano un’influenza dominante. In particolare, i competitors, indicati dalla stessa proponente, risultano presidiare il mercato in maniera dominante e non risultano adeguate le strategie di accesso al mercato descritte nel piano d’impresa”;

- in relazione al parametro di valutazione “C.5 - Caratteristiche del prodotto/servizio rispetto alla concorrenza”, veniva assegnato il punteggio di 4 punti sulla base del seguente giudizio “Le caratteristiche dei servizi dei competitors intercettano in modo adeguato, i bisogni dei clienti presentando numerosi punti di forza. La proposta di valore dei concorrenti risulta validata dal mercato di riferimento. In particolare, gli elementi che maggiormente caratterizzano l’offerta proposta, principalmente riconducibile all’integrazione di più servizi nella piattaforma social, risultano non sufficienti a caratterizzare in modo distintivo e difendibile la soluzione di business proposta”.

3.3.) La società ricorrente, in data 7 aprile 2020, faceva pervenire a Invitalia le proprie osservazioni difensive (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).

4.) Invitalia, con pec del 28 maggio 2020, comunicava a P&M la non ammissione alle agevolazioni di cui al d.m. 24 settembre 2014 e s.m.i., stante il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto al punto 11.4 della circolare del Mise del 16 dicembre 2019, n. 439196, relativamente ai parametri valutativi B.1, B.2, C.1, C.2, C.4 e C.5.

Invitalia, inoltre, evidenziava come le osservazioni difensive presentate da P&M non fossero state ritenute idonee a superare i profili di criticità evidenziati con il preavviso di rigetto in relazione ai predetti parametri valutativi.

4.1.) Ancora più in dettaglio, Invitalia, con il provvedimento di non ammissione della domanda della società ricorrente al beneficio economico di cui si tratta, specificava quanto segue in relazione alla valutazione espressa per i parametri valutativi B.1, B.2, C.1, C.2, C.4 e C.5:

- con riguardo al parametro valutativo B.1 veniva rilevato che “in sede di controdeduzione la proponente ha inviato: Domanda di brevetto n. 102018000008178 depositata il 24/08/2018; - titolo ‘Algoritmo di classificazione pagine utente di una piattaforma di interazione’; - Domanda di brevetto n. 102019000014625 depositata il 12/08/2019 - titolo ‘Algoritmo di classificazione pagine utente di una piattaforma di interazione sociale’; - Osservazioni Memorie ex art 10 bis L. 241 del 1990, a firma del legale Rappresentante della proponente. Tuttavia, la proponente nelle controdeduzioni non fornisce elementi di novità rispetto alle informazioni già esaminate, ribadendo l’unicità della soluzione ApplaudArt, proposta, basata sull’integrazione di più funzionalità, per gestire in modo autonomo il lavoro dei professionisti, al fine di aumentare la propria presenza digitale ed incrementare i clienti. Sulla base delle informazioni fornite, non si rilevano elementi idonei a definire innovativa la soluzione proposta, in quanto strutturata sull’implementazione di metodologie e di software, che sebbene richiedano elevate competenze, risultano già in uso nel settore di riferimento. Infatti, la soluzione proposta è basata sull’implementazione di tecnologie e protocolli informatici standard, non esclusivi e replicabili e, le informazioni fornite non risultano essere idonee a dimostrare dei miglioramenti rispetto all’offerta già presente sul mercato di riferimento in grado di intercettare gli stessi bisogni dall’offerta proposta (infatti, oltre alle società Linkedin e Prontopro già indicate a solo titolo di esempio nelle comunicazione dei motivi ostativi, si rilevano i portali saltyapp.it, twago.it, ernesto.it, instapro.it, fazland.com, addLance.com). Pertanto, si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione dei motivi ostativi”;

- con riferimento al parametro valutativo B.2 veniva specificato che “in sede di controdeduzione la proponente non ha fornito elementi di novità rispetto alle informazioni già esaminate, in quanto sebbene siano stati evidenziati diversi componenti dell’iniziativa proposta, quali la domanda di brevetto n. 102019000014625 (tra l’altro ancora in esame), la registrazione di marchi e specifiche funzionali alla SIAE, gli stessi non risultano essere sufficienti a dimostrare la difendibilità della soluzione proposta sul mercato di riferimento, in quanto fondata sull’implementazione non di nuove di tecnologie ma sull’integrazione di più funzionalità e la presenza sul mercato di riferimento di soluzioni con caratteristiche analoghe avvalorano la carenza del vantaggio competitivo atteso. Pertanto, si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione dei motivi ostativi”;

- con riguardo al parametro valutativo C.1 veniva rilevato che “in sede di controdeduzioni la proponente ha riportato l’analisi del valore e dei trend di crescita del settore riferita ai principali competitors (Gruppo Sicuro.it Srl, Prontopro Srl, Spark Technology Srl). Tuttavia. si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione di motivi ostativi, in quanto le osservazioni trasmesse non sono considerate idonee a sanare le carenze progettuali riscontrate sull’analisi del vantaggio competitivo e del contesto di mercato, invalidando l’attendibilità dei risultati attesi in termini di redditività e flussi di cassa”;

- con riferimento al parametro valutativo C.2 veniva specificato che “si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione di motivi ostativi in quanto, le previsioni di redditività non risultano supportate da un’analisi di mercato credibile e le osservazioni trasmesse, che ribadiscono l’unicità della soluzione proposta, non forniscono elementi di novità rispetto alle informazioni già esaminate”;

- con riguardo al parametro valutativo C.4 veniva rilevato che “si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione dei motivi ostativi, in quanto, in considerazione dell’analisi del mercato di riferimento ed in base alle fonti utilizzate che evidenziano un grado di concentrazione del mercato caratterizzato da diversi players, alcuni dei quali di rilievo per il settore, caratterizzati da un’offerta simile che integrano in tutto o in parte le soluzioni proposte, le osservazioni trasmesse non sono considerate idonee a sanare le carenze già rilevate”;

- con riferimento al parametro valutativo C.5 veniva specificato che “si conferma il punteggio assegnato in sede di comunicazione di motivi ostativi in quanto la proponente non fornisce elementi di novità e/o chiarimento rispetto alle informazioni già esaminate”.

5.) P&M, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico e articolato motivo, ha impugnato il provvedimento con il quale Invitalia ha disposto la non ammissione della sua domanda alle agevolazioni previste dal d.m. del 24 settembre 2014, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.

5.1.) Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “Illegittimità del provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione della Legge n. 123/1998; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 7 e 8 del D.M. 24 Settembre 2014 e ss.mm.ii.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8, 11 della Circolare 0439196 del 16 Dicembre 2019; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 bis, 12 della L.n. 241/1990; Eccesso di potere per errata istruttoria, per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.”.

La società ricorrente, più in particolare, ha contestato sotto plurimi profili la valutazione operata da Invitalia con riferimento a tutti e sei i parametri valutativi in relazione ai quali non era stato attribuito il punteggio minimo per accedere al beneficio economico “Smart & Start Italia”, lamentando l’illegittimità del giudizio reso per violazione del d.m. del 24 settembre 2014 e s.m.i., della circolare del Mise del 16 dicembre 2019, dell’articolo 12 della legge n. 241/1990, nonché per difetto di motivazione, manifesta erroneità, illogicità e travisamento dei fatti.

P&M, con un ulteriore profilo di censura, ha poi lamentato l’illegittimità dell’operato valutativo di Invitalia per contrasto con l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e per difetto di motivazione, sull’assunto che non fosse stato tenuto in considerazione l’apporto istruttorio apportato con le osservazioni difensive fatte pervenire successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’istanza di ammissione al beneficio economico di cui si tratta.

La società ricorrente ha, poi, contestato la legittimità del gravato provvedimento in ragione del fatto che Invitalia, durante il colloquio endoprocedimentale, non avesse evidenziato alcuna delle criticità poi riscontrate all’atto di esaminare nel merito la domanda di ammissione all’agevolazione pubblica di cui si tratta.

P&M, infine, ha lamentato che la valutazione della sua domanda non sia stata svolta nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza di cui all’articolo 1 della legge n. 241/1990, stante il diniego opposto da Invitalia sulla richiesta di ostensione dei progetti relativi ad almeno cinque soggetti ammessi all’agevolazione.

6.) Invitalia si è costituita in giudizio e con memoria depositata in data 1° settembre 2020 ha eccepito l’infondatezza del ricorso proposto da P&M.

7.) All’udienza camerale del 7 settembre 2020 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.

7.1.) La Sezione Terza Ter di questo Tribunale, con ordinanza n. 5555 dell’8 settembre 2020 ha respinto la domanda cautelare proposta da P&M per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, ad una sommaria delibazione propria di quella fase processuale, che il giudizio espresso da Invitalia sul progetto presentato dalla società ricorrente non fosse difforme dai predeterminati criteri di valutazione.

8.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 la causa è stata discussa.

Nel corso della discussione il patrono di parte ricorrente ha chiesto che la trattazione della causa fosse rinviata ad altra udienza e il Collegio si è riservato.

All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

 

 

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.

1.1. Il Collegio, in via preliminare, non ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio della causa formulata dal patrono di parte ricorrente durante l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025.

A tale riguardo, va evidenziato che l’articolo 73, comma 1-bis, c.p.a. prevede che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto “solo per casi eccezionali”.

Nel caso di specie, invero, non ricorre alcun caso eccezionale tale per cui possa essere accordato il rinvio richiesto da P&M, in quanto non sono state rappresentate gravi ragioni idonee ad incidere, se non prese in considerazione dal Collegio, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr. C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sent. n. 153 del 31 gennaio 2022).

2. Il Collegio, prima di procedere alla disamina delle censure ricorsuali, ritiene opportuno premettere alcune brevi considerazioni sul quadro normativo all’interno del quale si colloca la controversia in esame.

Le fonti che regolano la concessione del beneficio pubblico per cui è causa, rientrante nel novero degli aiuti “a sportello”, sono, da un lato, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 e s.m.i. “finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative” e, dall’altro, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 439196 del 16 dicembre 2019, unitamente all’Allegato 1 che ne forma parte integrante.

Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, giova evidenziare che il punto 11.2 della anzidetta circolare prevede che l’iter di valutazione delle domande comprenda sia la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni (punto 11.3 della circolare), sia l’esame di merito, regolato dal punto 11.4 della circolare.

In particolare, l’esame del merito delle domande, comprendente anche un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, si fonda su una serie di criteri di valutazione, la cui dettagliata specificazione è contenuta nell’Allegato 1 della circolare.

In particolare, tali criteri sono suddivisi in quattro parametri (A, B, C e D) - a loro volta articolati in differenti sub-parametri, applicativi dei criteri di valutazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.m. del 24 settembre 2014 - in relazione ai quali a Invitalia spetta attribuire un punteggio compreso nel range valutativo 0-10.

L’Allegato 1 della circolare del Mise stabilisce che, ai fini dell’ammissibilità delle domande all’agevolazione richiesta, il punteggio minimo per ogni parametro di valutazione debba essere pari a sei punti su dieci. Da tale previsione discende, quindi, che la concessione dell’agevolazione denominata “Smart & Start Italia” è subordinata all’ottenimento di un punteggio pari ad almeno sei punti per tutti i quattro i parametri valutativi di cui all’Allegato 1 della circolare.

2.1. Al Collegio, sempre in via preliminare, preme evidenziare che la fattispecie in esame si colloca nell’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 12 della legge n. 241/1990 in quanto la società ricorrente ha contestato la legittimità della mancata ammissione della sua domanda a un beneficio economico erogato da una Amministrazione pubblica.

In proposito, giova rilevare come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo affermato che “l’erogazione di somme di denaro da parte di un’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, e, dunque, anche a prescindere dalla comparazione tra diverse domande nell’ambito di uno stanziamento contingentato, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare. La preventiva predisposizione dei suddetti criteri e il correlativo richiamo ad essi nel provvedimento di concessione costituisce, dunque, condizione di validità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017 n. 2914, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5149 dell’8 novembre 2017).

Ciò, invero, è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che il Mise, con la più volte citata circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019, ha specificato sia i criteri, sia i parametri e i sub-parametri di valutazione delle domande di ammissione all’agevolazione “Smart & Start Italia”, dettando regole puntuali anche in ordine ai range di punteggi, alle modalità di valutazione e alle soglie minime di punteggio richieste ai fini del vaglio di ammissibilità delle domande.

2.2. Un altro elemento che risulta necessario porre in rilievo consiste nel fatto che Invitalia non si sia limitata a valutare le domande di ammissione al beneficio in parola - inclusa quella presentata da P&M - esplicitando e condensando il proprio giudizio di merito tecnico mediante il mero ricorso ad un punteggio numerico compreso nel range valutativo al quale risultava autovincolata per effetto degli atti amministrativi adottati dal Mise.

Invitalia, come emerge dai documenti in atti, ha espressamente indicato le ragioni della mancata ammissione della domanda presentata dalla società ricorrente, come risulta per tabulas dalla comunicazione dei motivi ostativi e dal tenore del gravato provvedimento di non ammissione.

2.3. Oltretutto, in considerazione del fatto che Invitalia ha esercitato un potere di carattere discrezionale, nonché delle modalità valutative concretamente impiegate, può affermarsi che il sindacato giurisdizionale che la società ricorrente ha sollecitato a questo giudice si diriga nei confronti di una attività amministrativa di giudizio connotata da discrezionalità tecnica e, come tale, risulti censurabile solo per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2269 del 28 marzo 2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1445 del 1° marzo 2022; Cons. Stato, sez. II, sent. n. 4741 del 18 giugno 2021; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5901 del 30 marzo 2010).

Con precipuo riguardo a tale profilo di analisi, giova rilevare che a partire dalla nota sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 601 del 9 aprile 1999, “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. [...] Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto di riconoscimento o di diniego”.

La prevalente giurisprudenza amministrativa ha, poi, chiarito che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico e al relativo procedimento applicativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1245 del 7 febbraio 2024; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4635 del 4 settembre 2007).

Se è vero, dunque, che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non risulta più limitato, come avveniva in passato, ad un mero controllo estrinseco dell’attività amministrativa, è pur vero che per contestare il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso svolto dall’Amministrazione nell’esercizio di un siffatto potere, è necessario che la parte ricorrente assolva “l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile. Fino a quando si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione ‘individuale’ dell’interessato” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4686 del 9 maggio 2023).

Si anticipa, sin da ora, che P&M non ha fornito elementi tali da far ritenere al Collegio che un siffatto onere probatorio sia stato debitamente assolto.

3. Il Collegio ritiene, alla luce dell’operato valutativo di Invitalia e sulla scorta del tenore e del contenuto delle doglianze mosse dalla società ricorrente, che il giudizio di non ammissibilità reso sulla domanda presentata da P&M sia corretto sia sotto il profilo dell’applicazione dei criteri, parametri e sub-parametri valutativi di cui all’Allegato 1 della circolare del Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019, sia sotto il profilo della legittimità dell’iter procedimentale.

4. Principiando dall’esame della contestata correttezza del procedimento di valutazione svolto da Invitalia, risulta privo di pregio il profilo di censura con il quale P&M ha lamentato l’illegittimità dell’agere amministrativo in questione sull’assunto che durante lo svolgimento del colloquio non siano state evidenziate le criticità che hanno poi condotto all’esito negativo della valutazione sulla domanda di ammissione al beneficio economico in parola.

A tale riguardo è sufficiente evidenziare che il colloquio con i soggetti proponenti costituisce uno specifico segmento procedurale inerente alla fase dell’esame di merito delle domande, essendo ciò espressamente previsto dal punto 11.4 della circolare del Mise del 2019, laddove si afferma che “L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa”.

Invitalia, quindi, mediante il colloquio con i soggetti proponenti acquisisce tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione delle domande di ammissione all’agevolazione pubblica, andando ad approfondire quegli aspetti del piano d’impresa proposto che necessitano di chiarimenti e approfondimenti istruttori.

Il colloquio, pertanto, non costituisce la sede idonea a notiziare i proponenti in ordine alla sussistenza di eventualità criticità suscettibili di precludere l’erogazione del contributo pubblico di cui si tratta, in quanto durante il suo svolgimento Invitalia non è ancora in possesso di un quadro informativo completo e, dunque, non è in condizione di esprimere compiutamente una valutazione sulla ammissibilità delle domande, né di esternarne il relativo esito.

Per tali ragioni, il punto 11.8 della predetta circolare stabilisce che “Nel caso in cui i piani d’impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Ad avviso del Collegio, la regolazione della scansione degli step procedurali - che, peraltro, non ha costituito oggetto di alcuna specifica censura da parte di P&M - consente ai soggetti proponenti di conoscere tempestivamente le eventuali criticità riscontrate da Invitalia e di poter adeguatamente controdedurre alle stesse prima della definizione dell’iter valutativo, il che assicura il pieno ed effettivo esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio procedimentale. L’articolazione procedimentale testé descritta, inoltre, risulta anche strumentale a consentire a Invitalia di pronunciarsi sulla ammissibilità e sul merito delle domande proposte solo dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori ritenuti all’uopo necessari, circostanza questa che oltre ad essere confacente con i principi rettori dell’azione amministrativa, è anche idonea a garantire la posizione dei soggetti proponenti, evitando che le decisioni assunte da Invitalia si fondino su apprezzamenti approssimativi e superficiali dei piani d’impresa e di tutti gli altri elementi indicati nelle domande di ammissione.

4.1. Il Collegio, proseguendo con l’esame delle doglianze con le quali la società ricorrente ha prospettato la sussistenza di carenze procedimentali nell’iter valutativo di Invitalia, ritiene che il contestato giudizio di non ammissione al beneficio economico “Smart & Start Italia” non sia viziato per mancata considerazione delle osservazioni difensive fatte pervenire da P&M successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto.

Invitalia, con il gravato provvedimento di non ammissione, ha preso espressamente posizione sulle controdeduzioni articolate dalla società ricorrente, e ciò con riferimento al giudizio espresso in relazione a tutti i criteri, parametri e sub-parametri valutativi sulla base dei quali la proposta di P&M non è stata ritenuta ammissibile.

4.1.1. Più in dettaglio, dalla piana lettura del provvedimento impugnato risulta che Invitalia:

- per ciò che concerne il giudizio reso in applicazione del sub-parametro B.1, non ha ritenuto che le controdeduzioni di P&M fossero idonee ad apportare elementi di novità in relazione alla valutazione del carattere innovativo della soluzione proposta. Tali conclusioni non risultano illogiche, irrazionali e/o apodittiche, né disvelano alcun travisamento dei fatti, risultando, per converso, fondate su considerazioni precipue e pertinenti, con le quali è stato posto in evidenza che la soluzione imprenditoriale di P&M si basava sulla implementazione di tecnologie e protocolli informatici standard e replicabili e, quindi, non fosse tale da apportare miglioramenti rispetto alla offerta già presente sul mercato;

- per ciò che riguarda il giudizio reso in applicazione del sub-parametro B.2, ha evidenziato come P&M avesse solo proposto una domanda di brevetto - che, infatti, all’epoca era ancora in corso di valutazione presso gli Uffici competenti - e, comunque, che la registrazione di marchi e specifiche funzionali alla SIAE non fosse tale da garantire la difendibilità della soluzione proposta in ragione dell’endemico decifit di innovazione che la caratterizzava, nonché della presenza nel mercato di riferimento di operatori attivi con soluzioni analoghe a quella della società ricorrente;

- per ciò che concerne il giudizio reso in applicazione del sub-parametro C.1, ha rilevato come gli elementi integrativi forniti da P&M non fossero tali da sanare le carenze progettuali originarie in relazione all’analisi del vantaggio competitivo e del contesto di mercato. La conclusione che Invitalia ha riconnesso a tali carenze, consistente nella inattendibilità dei risultati attesi in termini di redditività e flussi di cassa, risulta congruente e coerente con le carenze evidenziate, stante la stretta correlazione tra la individuazione del mercato di riferimento e l’analisi prospettica dei ricavi attesi;

- per ciò che inerisce al giudizio reso in applicazione del sub-parametro C.2, valgono le medesime considerazioni già svolte con riguardo all’applicazione del sub-parametro C.1, in quanto gli ulteriori elementi forniti da P&M in ordine alla sostenibilità dei tassi di crescita dei ricavi non sono stati ritenuti, in sostanza, nuovi rispetto alle informazioni già fornite con la domanda di ammissione al beneficio. Di conseguenza, la circostanza per cui Invitalia abbia affermato che “le previsioni di redditività non risultano supportate da un’analisi di mercato credibile”, costituisce una valida giustificazione per superare le osservazioni difensive della società ricorrente e confermare il giudizio già espresso con il preavviso di rigetto;

- per ciò che riguarda il giudizio reso in applicazione del sub-parametro C.4, ha posto in rilievo come P&M non avesse fornito elementi idonei a sanare le carenze già rilevate con riferimento all’analisi di mercato. Tale motivazione risulta sufficiente a superare i rilievi difensivi articolati dalla società ricorrente, essenzialmente basati sul fatto che LinkedIn non rappresentava un concorrente orizzontale di P&M. Tale assunto di fondo, invero, pone in luce come l’analisi del mercato di riferimento svolta dalla società ricorrente non potesse essere considerata corretta (funditus, infra);

- anche per ciò che concerne il giudizio reso in applicazione del sub-parametro C.5 valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza, in quanto le osservazioni difensive di P&M si erano incentrate sui risultati dell’analisi di mercato forniti ad Invitalia, che non li aveva considerati tecnicamente corretti. Pertanto, atteso che l’intero impianto defensionale articolato in sede procedimentale dalla società ricorrente andava ad innestarsi sulla analisi di mercato posta a base della domanda di ammissione al beneficio di cui si tratta, l’affermazione secondo la quale “la proponente non fornisce elementi di novità e/o chiarimento rispetto alle informazioni già esaminate”, risulta idonea a consentire a Invitalia di prendere compiutamente posizione sulle controdeduzioni difensive articolate da P&M.

4.1.2. Per completezza di analisi va anche aggiunto che la giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento all’operato di Invitalia in relazione alla valutazione delle domande di ammissione al beneficio “Smart & Start Italia”, ha ritenuto che fosse legittima una valutazione caratterizzata dal fatto che con il provvedimento finale di diniego, seppur in modo sintetico, era stata fornita una replica puntuale alle osservazioni presentate dalla società proponente (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 2133 del 1° marzo 2023).

4.2. Il Collegio, continuando con la delibazione delle doglianze tese a contestare la legittimità del procedimento valutativo svolto da Invitalia sulla domanda della società ricorrente, non ritiene meritevole di favorevole considerazione il profilo di censura con il quale è stata contestata la violazione dei canoni di imparzialità e trasparenza di cui all’articolo 1 della legge n. 241/1990.

L’infondatezza di tale profilo di censura, invero, discende dal fatto che P&M ha prospettato come la violazione di tali ineludibili canoni dell’agere amministrativo costituisse una conseguenza del diniego opposto da Invitalia sulla richiesta ostensiva presentata dalla società ricorrente per accedere ai progetti di almeno cinque proponenti ammessi a godere della agevolazione “Smart & Start Italia”.

In proposito, è sufficiente rilevare che l’ordinamento giuridico appresta specifici strumenti di tutela avverso le decisioni che le Amministrazioni assumono sulle richieste ostensive dei privati. Di conseguenza, laddove P&M avesse reputato illegittimo il riscontro fornito da Invitalia sulla richiesta d’accesso alla sopra richiamata documentazione, avrebbe potuto (recte, dovuto) impugnare, in via autonoma o incidentale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116 c.p.a., il provvedimento espresso di diniego.

Diversamente, il riscontro fornito da Invitalia sull’istanza di accesso documentale presentata dalla società ricorrente non può essere considerato, neppure in via indiziaria, alla stregua di un indice di illegittimità dell’operato valutativo svolto sulla domanda di ammissione al beneficio presentata dalla medesima società ricorrente, donde la radicale infondatezza del profilo di censura in esame.

5. Il Collegio, inoltre, non ritiene meritevoli di accoglimento i profili di censura con i quali è stata contestata la legittimità della valutazione di Invitalia tanto per violazione di legge, quanto per eccesso di potere, con riferimento alle figure sintomatiche del difetto di motivazione, della manifesta erroneità, della illogicità e del travisamento dei fatti.

5.1. Il Collegio, al fine di svolgere una compiuta delibazione delle censure articolate da P&M e vagliare in maniera completa ed esaustiva l’operato valutativo di Invitalia, ritiene di dover porre in rilievo come la domanda di ammissione al beneficio presentata dalla società ricorrente, in uno con il piano d’impresa proposto, si fondino su una non corretta analisi del mercato di riferimento, come peraltro rilevato anche dalla stessa Invitalia tanto con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, quanto con il gravato provvedimento di non ammissione della stessa al beneficio economico di cui si tratta.

5.1.1. Invero, la corretta individuazione del mercato di riferimento assume una valenza centrale ai fini della valutazione della proposta di P&M da parte di Invitalia, in quanto la portata innovativa della soluzione denominata “Applaudart”, la sua difendibilità (al netto della eventuale tutela brevettuale che, tuttavia, nel caso di specie risulta carente), le previsioni di redditività e il grado di esposizione alla concorrenza - da prendere in considerazione alla luce della struttura del mercato e dei concorrenti orizzontali ivi presenti - rappresentano elementi suscettibili di essere correttamente apprezzati solo se il contesto di mercato nel quale il soggetto proponente andrà ad operare (o nel quale risulti già attivo) sia stato da questi sin dall’inizio debitamente individuato.

La correttezza dell’analisi di mercato svolta dal soggetto proponente, pertanto, non solo incide sulla valutazione che Invitalia è chiamata a svolgere ma si riverbera giocoforza anche sul vaglio giurisdizionale inerente alla legittimità dell’azione amministrativa, poiché le criticità evidenziate da Invitalia e poste a fondamento del gravato provvedimento di non ammissione della domanda di P&M, risultano essenzialmente correlate alle riscontrate carenze dell’analisi di mercato realizzata dalla società ricorrente e i cui risultati sono stati utilizzati per la presentazione della domanda.

5.1.2. Il primo dato che occorre porre in rilievo, e che trova preciso riscontro nella documentazione in atti, è rappresentato dal fatto che P&M ha presentato la propria soluzione, ossia la piattaforma Applaudart, come prodotto innovativo che si differenzia dalle altre piattaforme dedicate al mondo del lavoro già presenti su Internet, con particolare riferimento a quelle che hanno come scopo principale la richiesta ed elaborazione di preventivi.

L’innovatività di Applaudart, secondo quanto rappresentato da P&M in sede procedimentale, risiederebbe nel fatto di essere una soluzione che integra, all’interno della medesima piattaforma web, elementi distintivi:

- dei social network, quale, ad esempio, una homepage funzionale a promuovere il brand, i prodotti e i servizi degli utenti professionisti. Detti utenti, infatti, con l’abbonamento ad Applaudart e la creazione di un proprio account/profilo potrebbero pubblicizzare la propria attività e far conoscere ai potenziali clienti e consumatori le proprie capacità, anche grazie alle classifiche professionali provinciali, regionali e nazionali generate dalla piattaforma attraverso un algoritmo proprietario (invero, all’epoca ancora oggetto di una mera domanda brevettuale);

- delle piattaforme di e-commerce, essendo prevista la possibilità per gli utenti professionisti di vendere i prodotti e i servizi offerti direttamente su Applaudart;

- dei portali di preventivi, data la presenza di una sezione della piattaforma dedicata al “mercato del lavoro”, grazie alla quale gli utenti professionisti avrebbero potuto ricevere richieste di preventivi strettamente inerenti ai servizi e prodotti offerti su Applaudart.

L’innovatività della piattaforma Applaudart, inoltre, risiederebbe anche nella messa a disposizione in favore degli utenti professionisti di strumenti di pianificazione e gestione amministrativa del lavoro, quali l’agenda automatica e un servizio semplificato di fatturazione elettronica.

5.1.3. Giova poi evidenziare come P&M, pur a fronte del fatto che la piattaforma Applaudart integrasse in un’unica soluzione elementi caratterizzanti i servizi offerti da molteplici operatori economici già presenti sul mercato, all’atto di descrivere e individuare il mercato di riferimento nella domanda di ammissione al beneficio “Smart & Start Italia” si fosse limitata a descrivere il mercato come quello “della ricerca e del contatto tra professionisti e clienti per tutti i tipi di servizi dove il contatto può avvenire online, tramite app e web-app, con l’uso di strumenti di ricerca e selezione di servizi per la persona, per la casa, per gli animali domestici, per occasioni speciali”, caratterizzato da una dimensione ragguardevole e frammentato, nel quale i due player principali risulterebbero essere Prontopro, con una quota del 6,4%, e Italiaonline, con una quota dell’1,1%, per un indice di concentrazione pari a 11,8, calcolato considerando le quote di mercato dei tre principali operatori, ivi incluso Addlance.

Detto mercato, inoltre, non presenterebbe barriere all’ingresso di carattere economico e di tipo tecnologico, in quanto l’infrastruttura serverless, basata sui servizi AWS, avrebbe consentito di evitare la realizzazione di ingenti investimenti in strutture di server (cfr. pag. 10 del doc. 2 della produzione di parte ricorrente).

5.1.4. La società ricorrente, quanto alla descrizione dei concorrenti con i quali si sarebbe dovuta confrontare nel mercato, si è limitata a individuarli negli operatori che gestiscono portali di preventivi online, quali i già menzionati Prontopro, Italiaonline e Addlance.

P&M ha, invece, escluso la sussistenza di relazioni di concorrenza orizzontale con gli operatori che gestiscono social network lavorativi. In particolare, LinkedIn non avrebbe potuto essere considerato un concorrente in quanto, secondo quanto sostenuto dalla società ricorrente, sarebbe strutturato per ricercare dipendenti per le aziende e non per il mercato dei professionisti, artigiani e lavoratori autonomi (ossia le categorie di utenti professionisti ai quali si rivolge Applaudart), pur riconoscendo che molti professionisti risultavano registrati su LinkedIn, ancorché asseritamente non attivi (cfr. pagg. 10-11 del doc. 2 della produzione di parte ricorrente).

5.2. Il Collegio ritiene che Invitalia abbia correttamente ritenuto carente e deficitaria l’analisi di mercato svolta da P&M.

A tal proposito vale evidenziare - come peraltro espressamente riconosciuto da P&M nella domanda di ammissione al beneficio e nelle osservazioni difensive prodotte in sede procedimentale in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto - che Applaudart costituisce una piattaforma digitale finalizzata a mettere in contatto due categorie di utenti (cfr. pag. 11 del doc. 2 della produzione di parte ricorrente) ovverosia, da un lato, i lavoratori autonomi come professionisti, artigiani, artisti e alcune categorie di commercianti (categoria esperto) e, dall’altro, le persone che cercano un professionista, un artigiano, un artista e alcune categorie di commercianti (categoria visitatore).

L’individuazione del mercato rilevante, quindi, non avrebbe non potuto prendere in considerazione il fatto che Applaudart costituisce una c.d. two-sided platform, risultando dunque necessaria anche la considerazione dei c.d. cross-side network effects, atteso che le interazioni tra i due diversi gruppi di utenti collocati sui due versanti della piattaforma generano una situazione caratterizzata dal fatto che la domanda di un gruppo di utenti influisce sulla domanda degli altri gruppi, facendo assumere rilevanza alla massa critica di utenti (c.d. user base) acquisita sui due o più versanti di cui si compone la piattaforma (cfr., da ultimo, il punto 94 della Comunicazione della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, C/2024/1645, pubblicata nella G.U.U.E., serie C, del 22 febbraio 2024).

Che la metodologia di analisi propria del diritto della concorrenza e/o della disciplina della organizzazione industriale (che presenta innumerevoli punti di contatto con l’ambito antitrust) fosse la più idonea per realizzare l’analisi di mercato che P&M era tenuta a porre a fondamento della propria domanda di ammissione all’agevolazione pubblica in parola, costituisce la naturale conseguenza del fatto che tanto l’articolo 8 del decreto ministeriale del 24 settembre 2014 e s.m.i. (non gravato da P&M), quanto la circolare del Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019 (parimenti non impugnata), richiedevano espressamente ai soggetti proponenti di fornire elementi idonei a valutare il contesto concorrenziale di riferimento, quali le potenzialità e il grado di concentrazione del mercato, il possibile posizionamento nel mercato, le capacità di differenziazione del prodotto/servizio in funzione delle caratteristiche di quelli offerti dai concorrenti, ecc.

Orbene, la definizione di mercato rilevante ai fini antitrust risulta del tutto confacente alle finalità sottese alla valutazione che Invitalia era chiamata a svolgere in relazione alle domande di ammissione al beneficio economico “Smart & Start Italia”.

Infatti, la Commissione europea, al punto 2 della Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03, pubblicata nella G.U.C.E. serie C, n. 372/5 del 9 dicembre 1997), ha inter alia evidenziato che “Scopo principale della definizione del mercato è di individuare in modo sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate […] per individuare i concorrenti effettivi delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo indipendente da effettivi pressioni concorrenziali”.

5.2.1. Nel caso di specie, la mancata considerazione di LinkedIn quale diretto concorrente orizzontale rende l’analisi di mercato svolta da P&M effettivamente carente e non credibile, così come evidenziato a più riprese da Invitalia nel giudizio di non ammissione espresso con il gravato provvedimento.

A tale riguardo, è sufficiente considerare quanto affermato da P&M nella domanda di ammissione al beneficio per cui è causa, nella parte in cui è stato dichiarato che i servizi offerti mediante la piattaforma Applaudart alla categoria degli utenti “esperti”, sarebbero stati rivolti anche ai lavoratori autonomi quali i professionisti, molti dei quali registrati anche sulla piattaforma LinkedIn - ancorché ritenuti dalla stessa società ricorrente, con una affermazione del tutto apodittica, non attivi su tale social network -.

Risulta, quindi, per stessa ammissione della società ricorrente, che una parte degli utenti destinati a collocarsi sul versante “business” della piattaforma Applaudart coincide con quella degli utenti presenti su LinkedIn o comunque potenzialmente destinatari dei servizi offerti da tale operatore economico.

5.2.2. Che i servizi offerti mediante la piattaforma Applaudart si ponessero in una relazione di concorrenza orizzontale con quelli offerti mediante la piattaforma LinkedIn emerge chiaramente dalla valutazione operata dalla Commissione europea con la decisione del caso M.8124 - Microsoft-LinkedIn, C(2016) 8404 final del 6 dicembre 2016), già resa pubblica al momento della presentazione, da parte di P&M, della domanda di ammissione al beneficio “Smart & Start Italia”.

In particolare, con tale decisione è stato evidenziato che:

- le piattaforme di social network, ivi incluse quelle rientranti nella sotto-categoria dei professional social network (come quella gestita da LinkedIn), costituiscono mercati a più versanti;

- i servizi di professional social network si distinguono da quelli di social network sia per la presenza di specifici fattori distintivi (quali, ad esempio, l’indicazione della esperienza professionale degli utenti, la diffusione di contenuti afferenti alla sfera professionale e non privata degli utenti e l’utilizzo di una identità professionale), sia per alcune specifiche funzionalità (come, ad esempio, la creazione e l’aggiornamento dei dati afferenti alle competenze professionali degli utenti), sia ancora per l’utilizzo della piattaforma, essendo gli utenti interessati a condividere la propria esperienza professionale e a pubblicare contenuti inerenti all’ambito lavorativo e non invece alla sfera privata (caratteristica, quest’ultima, tipica dei social network). Di conseguenza, dal punto di vista merceologico, i servizi di professional social network si collocano in un mercato distinto da quello dei servizi di social network;

- la quota di mercato detenuta da LinkedIn nel luglio 2016 sui mercati nazionali dei servizi di professional social network negli Stati membri dell’Unione europea diversi da Austria, Francia, Germania e Polonia, risultava pari al 90-100% del mercato (il dato preciso non è stato osteso dalla Commissione europea per ragioni di riservatezza), con la conseguenza che detto operatore risultava essere, con distacco, il leader del mercato (punto 286 della decisione M.8124).

Risulta, dunque, che la piattaforma Applaudart, per il tipo di servizio erogato agli utenti, si collochi nel medesimo mercato merceologico e geografico in cui è già presente l’operatore leader LinkedIn (in realtà dominante, stante il possesso di una quota di mercato superiore al 90%). Di conseguenza, P&M non avrebbe dovuto circoscrivere la propria analisi di mercato agli operatori che erogano servizi di richiesta di preventivi, in quanto per penetrare nel mercato e conquistarsi, mantenere e accrescere la propria quota nel tempo, avrebbe necessariamente dovuto contendere la base critica di utenti agli operatori incumbent, di cui uno dominante. Tale aspetto assume un rilievo centrale nella analisi di mercato in ragione del fatto che il contesto concorrenziale di riferimento è di tipo multilivello, dunque caratterizzato da effetti di rete ed esternalità del tutto trascurate dalla società ricorrente.

La mancata considerazione del concorrente LinkedIn, come espressamente ma sinteticamente evidenziato da Invitalia, è atta ad inficiare radicalmente il presupposto logico posto a fondamento del piano d’impresa presentato da P&M. Detta carenza risulta vieppiù accentuata dal fatto che la piattaforma Applaudart integra funzionalità proprie di altre piattaforme tecnologiche, il che risulta suscettibile di ampliare ancor di più il contesto concorrenziale di riferimento e invalidare ulteriormente i risultati dell’analisi condotta dalla società ricorrente.

A tale ultimo riguardo è d’uopo evidenziare come P&M, pur affermando che Applaudart integrasse anche le funzionalità di una piattaforma di e-commerce, non abbia poi preso in considerazione il distinto mercato delle vendite online, che vede la presenza di numerosi operatori incumbent, ormai radicati da tempo (si pensi, ad esempio al fatto che in tale mercato operano player quali Amazon ed eBay).

5.2.3. Dalle considerazioni sin qui svolte emerge in maniera netta come il contestato operato valutativo di Invitalia risulti pienamente legittimo, in quanto il giudizio di non ammissibilità della domanda della società ricorrente si fonda anche su aspetti inerenti: a) alla mancata considerazione dei servizi già erogati dai concorrenti incumbent, in primis LinkedIn (il riferimento è al giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo B.1); b) all’assenza di un vantaggio concorrenziale difendibile, anche in ragione della presenza sul mercato di soluzioni con caratteristiche analoghe adottate da imprese già attive, dominanti e con un preciso marchio distintivo (il riferimento è al giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo B.2); c) alle carenze progettuali relative all’analisi del contesto di mercato e dei concorrenti (il riferimento è al giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo C.1); d) alla mancanza di una analisi di mercato credibile, idonea a supportare le previsioni inerenti alla redditività prospettica dell’iniziativa imprenditoriale (il riferimento è al giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo C.2); e) alla struttura e al livello di concentrazione esistente nel mercato, caratterizzato dalla presenza di imprese leader che offrono servizi simili a quelli di P&M (il riferimento è al giudizio espresso in relazione al sub-parametro valutativo C.4); f) alle caratteristiche dei servizi offerti dai concorrenti, considerate rispetto ai bisogni degli utenti potenziali (il riferimento è al giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo C.5).

5.2.4. Il Collegio evidenzia come i singoli giudizi espressi da Invitalia in applicazione dei sub-parametri valutativi B.1, B.2, C.1, C.2, C.4 e C.5, si fondino tutti sul presupposto che l’analisi del contesto di mercato operata da P&M non fosse corretta ovvero che i risultati rappresentati non fossero congruenti con i dati forniti e le fonti utilizzate.

La legittimità di una siffatta valutazione, alla luce di quanto esposto sin d’ora, resiste alle censure mosse dalla società ricorrente, in quanto l’erronea individuazione del mercato rilevante e dei concorrenti orizzontali da parte di P&M è idonea a falsare in radice tutte le considerazioni svolte in ordine al carattere innovativo del prodotto e del mercato, alla difendibilità della soluzione imprenditoriale, ai ricavi attesi anche tenuto conto di quelli prospetticamente raggiungibili dai concorrenti, nonché alla sostenibilità della iniziativa imprenditoriale, tenuto conto dei vincoli concorrenziali esistenti (i.e., quantità e qualità dei concorrenti, anche alla luce della struttura e del grado di concentrazione del mercato) e delle caratteristiche dei servizi già presenti nel mercato, ossia quelli per i quali sussiste una relazione di sostituibilità dal lato della domanda - Invitalia, invero, nel formulare il proprio giudizio ha preso espressamente in considerazione i servizi erogati dai concorrenti di P&M correlandoli ai bisogni che gli utenti finali intendono soddisfare con il loro acquisto -.

6. Il Collegio, pur ritenendo che le precedenti considerazioni siano sufficienti a dimostrare l’infondatezza delle censure con le quali P&M ha contestato la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale resa sulla sua domanda di ammissione al beneficio economico “Smart & Start Italia”, ai fini di una esaustiva delibazione del ricorso in esame reputa necessario svolgere alcuni ulteriori e specifici rilievi a supporto dell’accertamento della legittimità del giudizio di non ammissibilità espresso da Invitalia in applicazione dei singoli criteri, parametri e sub-parametri di valutazione in relazione ai quali non è stata superata la soglia di ammissibilità - e ciò, anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui la conferma della legittimità del giudizio espresso da Invitalia in relazione ad uno solo di tali criteri priverebbe la società ricorrente del necessario interesse a contestare la legittimità della applicazione dei restanti criteri, non potendo in tal caso più trarre alcuna utilitas giuridica dall’eventuale accertamento del parziale cattivo uso del potere pubblico da parte dell’Amministrazione resistente -.

6.1. Per ciò che riguarda il giudizio espresso in applicazione del sub-parametro valutativo B.1, l’operato valutativo di Invitalia si appalesa corretto in quanto il rilievo del deficit di innovatività della soluzione proposta da P&M si fonda su una motivazione polistrutturata che la società ricorrente non è riuscita a contrastare validamente in tutti i suoi aspetti.

In proposito, è sufficiente evidenziare come Invitalia abbia fatto espressamente riferimento al fatto che attraverso la piattaforma Applaudart si siano implementate tecnologie e protocolli informatici standard e che non sia stata fornita la prova di un effettivo miglioramento rispetto all’offerta già presente sul mercato, nel quale Invitalia ha espressamente considerato anche LinkedIn.

Orbene, richiamando quanto esposto in precedenza in ordine alla erroneità e fallacia dell’analisi di mercato svolta da P&M, assume carattere dirimente il richiamo operato da Invitalia alla presenza nel mercato di riferimento di un operatore come LinkedIn, atteso che l’innovatività della proposta di P&M avrebbe dovuto necessariamente essere giustificata alla luce dell’offerta dell’operatore leader di mercato, aspetto questo che la società ricorrente ha del tutto obliterato per tentare di rappresentare, artatamente, che il proprio prodotto non solo fosse innovativo rispetto a quello offerto dai portali di preventivi (che, come visto, non esauriscono la platea dei concorrenti orizzontali), ma che fosse anche nuovo il mercato di riferimento, conclusione, questa, che trova una palese smentita sulla scorta di quanto affermato dalla Commissione europea in relazione al mercato dei servizi di professional social network.

6.2. Anche la legittimità del giudizio espresso da Invitalia in applicazione del criterio valutativo B.2 non risulta inficiata dai vizi prospettati dalla società ricorrente.

Per ciò che riguarda la difendibilità del carattere innovativo e il vantaggio competitivo prospettato da P&M, Invitalia ha posto in rilievo che la società ricorrente non fosse ancora titolare di alcun brevetto, avendo rappresentato di aver unicamente presentato una domanda in tal senso, il cui iter di valutazione non si era ancora concluso quando si è svolta la valutazione della domanda di ammissione al beneficio economico in questione. Tale circostanza non è stata contestata da P&M nel corso del giudizio e, dunque, deve ritenersi pacifica.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento all’applicazione del criterio valutativo B.2 di cui alla circolare del Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019, ha ritenuto legittimo l’operato valutativo di Invitalia in un caso nel quale il soggetto proponente risultava privo di tutela brevettuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7979 del 4 ottobre 2024).

Valgono, in ogni caso, le considerazioni già ampiamente riportate in precedenza in ordine alle carenze progettuali inerenti alla esatta individuazione del mercato di riferimento, atteso che Invitalia ha espressamente ritenuto che la registrazione di marchi e di specifiche funzionali alla SIAE non fosse sufficiente a dimostrare la difendibilità della soluzione proposta attesa la “presenza sul mercato di riferimento di soluzioni con caratteristiche analoghe”, tra cui quella di LinkedIn.

6.3. Anche la legittimità del giudizio espresso da Invitalia in applicazione del sub-parametro valutativo C.1 risulta scevra dai vizi prospettati dalla società ricorrente.

Invitalia, infatti, con il preavviso di rigetto aveva contestato l’inattendibilità dell’analisi dei ricavi prospettici in ragione del fatto che il tasso di crescita medio annuo ponderato (CAGR) della start-up non fosse coerente con quello del settore e/o dei competitor target, di cui neppure era stato fornito il dato. Oltretutto, l’analisi del settore e dei concorrenti non risultava supportata dall’indicazione delle fonti utilizzate.

La società ricorrente, nel controdedurre ai rilievi sollevati da Invitalia, aveva ribadito che i servizi offerti dalla piattaforma web Applaudart si configurassero come un ibrido tra social network, piattaforma di e-commerce e agenda amministrativa, ed aveva presentato un’analisi dei ricavi prospettici basata sui dati di bilancio (in particolare, quelli relativi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi) di soli tre operatori che gestivano portali per professionisti, vale a dire Gruppo Sicuro S.r.l., Prontopro S.r.l. e Spark Technology S.r.l.

Il CAGR del settore calcolato da P&M aggregando il CAGR delle anzidette tre società considerate (pari al 93,2% secondo le proiezioni della società ricorrente) sarebbe risultato coerente con i dati di vendita indicati nella domanda di ammissione al beneficio (cfr. pag. 18 del doc. 2 della produzione di parte ricorrente), il cui trend di crescita, traguardato alla luce del CAGR, sarebbe stato pari al 95% (cfr. pag. 24 del doc. 6 della produzione di parte ricorrente).

Invitalia, tuttavia, non aveva ritenuto che l’integrazione offerta da P&M con le proprie osservazioni difensive del 7 aprile 2020 fosse idonea a sanare le carenze progettuali inerenti al vantaggio competitivo e al contesto di mercato, reputando che le stesse continuassero a invalidare l’attendibilità dei risultati attesi in termini di redditività e flussi di cassa.

6.3.1. Il Collegio ritiene corretta la valutazione svolta da Invitalia in relazione al criterio C.1 in quanto l’analisi dei ricavi prospettici presentata da P&M non risulta attendibile per essere inficiata, in radice, dalla non corretta individuazione del mercato di riferimento e, quindi, degli operatori concorrenti da considerare ai fini dell’analisi e delle proiezioni richieste per conseguire l’ammissione al beneficio economico “Smart & Start Italia”.

Invitalia, a fronte della presenza di siffatte e invalidanti carenze di analisi da parte di P&M - che, anche con le proprie osservazioni difensive, ha continuato a considerare unicamente una parte del mercato nel quale sarebbe andata ad operare la piattaforma Applaudart, restringendo artatamente la platea dei concorrenti al fine di dimostrare la plausibilità dei ricavi prospettici indicati nella domanda - ha in maniera sintetica, ma esaustiva e coerente con i profili valutativi rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio C.1, confermato il giudizio già espresso con il preavviso di rigetto, specificamente evidenziando come gli elementi integrativi e le controdeduzioni articolate dalla società ricorrente non fossero idonee a sanare le carenze del piano d’impresa.

Il Collegio ritiene, fermo restando il rispetto dei limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio espresso da Invitalia nel caso di specie, che nessuno degli elementi integrativi forniti da P&M sia tale da dimostrare l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dall’Amministrazione resistente, atteso che la società ricorrente si è solo limitata a correggere parzialmente il tiro rispetto a quanto inizialmente prospettato con la domanda di ammissione al beneficio, senza tuttavia fornire plausibili e documentate spiegazioni - oltre a quelle già indicate ab initio e ritenute non corrette da Invitalia - atte a giustificare la scelta del contesto concorrenziale di riferimento, al quale risulta intrinsecamente e strettamente relazionata l’analisi dei dati prospettici sui ricavi attesi.

La legittimità dell’operato valutativo di Invitalia, quindi, anche relativamente al profilo di censura testé esaminato, non è inficiata da alcuna carenza motivazionale, così come lamentato dalla società ricorrente, risultando, pur nella sua sinteticità, pienamente esaustivo l’apparato motivazionale e l’iter logico-giuridico posti a fondamento del contestato giudizio tecnico reso dall’Amministrazione resistente.

6.4. Il Collegio ritiene corretta anche la valutazione svolta da Invitalia in relazione al sub-parametro valutativo C.2.

Sul punto è sufficiente rinviare a quanto innanzi esposto sulla erronea individuazione del mercato di riferimento da parte di P&M e sulle implicazioni che da ciò discendono anche sulle proiezioni dei ricavi attesi e sulla sostenibilità della iniziativa imprenditoriale, atteso che Invitalia ha motivato il proprio giudizio evidenziando che “le previsioni di redditività non risultano supportate da un’analisi di mercato credibile”.

La sussistenza di una analisi carente da parte del soggetto proponente, atta ad inficiare le proiezioni di redditività e inidonea a fornire dati attendibili sulla sostenibilità nel tempo della iniziativa imprenditoriale, non avrebbe potuto condurre Invitalia ad esprimere un giudizio diverso da quello effettivamente reso, tenuto conto della finalità pubblica dell’investimento.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il vincolo finalistico dell’erogazione, in uno con il carattere scarso della risorsa, impone di ammettere al beneficio solo le iniziative che dimostrino concrete capacità di riuscita in quanto realizzate da soggetti con sufficienti capacità imprenditoriali” e che “la valutazione del soggetto finanziatore si pone necessariamente ex ante ed involge non solo una dimensione di breve periodo, ove si colloca l’avvio dell’attività, ma anche di medio e lungo periodo nella prospettiva della capacità dell’impresa di sopravvivere sul mercato, atteso che solo la creazione di realtà imprenditoriali durature giustifica l’investimento di risorse pubbliche” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 4741 del 18 giugno 2021).

6.5. Il Collegio ritiene, poi, del tutto esente da mende anche il contestato giudizio espresso da Invitalia in applicazione del sub-parametro valutativo C.4.

Invitalia, anche nell’applicazione di tale criterio valutativo, ha svolto precipue e pertinenti considerazioni basate sul grado di concentrazione del mercato, sulla presenza di operatori di rilievo e sulla esistenza di un’offerta simile a quella che sarebbe stata erogata attraverso la piattaforma Applaudart, che il Collegio ritiene di condividere sulla scorta di quanto sin qui esposto.

Risulta, invero, dirimente la circostanza per cui Invitalia abbia debitamente considerato che nel mercato di riferimento fosse attivo un concorrente di rilievo (i.e., LinkedIn anche se non espressamente citato in questa parte del giudizio), che invece P&M ha del tutto pretermesso dalla sua analisi.

Detta analisi, peraltro, risulta anche tecnicamente non corretta in punto di determinazione del livello di concentrazione del mercato, in quanto la società ricorrente si è limitata a considerare unicamente le quote di mercato di tre operatori (senza neppure specificare quale sia stata la metodologia impiegata per calcolarle) e neppure ha dichiarato di aver fatto ricorso alle più note e accreditate metodologie, di carattere quantitativo e qualitativo, utilizzate dalle Autorità di concorrenza nazionali ovvero dalla Commissione europea nell’esercizio della loro attività di public enforcement (su tutte l’indice di Herfindahl-Hirschman).

6.6. Il Collegio ritiene, infine, che sia pienamente legittimo anche il contestato giudizio espresso da Invitalia in applicazione del sub-parametro valutativo C.5.

Il fatto che Invitalia si sia limitata a confermare, sul punto, il giudizio già espresso con il preavviso di rigetto risulta esente da mende in quanto risulta che P&M, con le proprie osservazioni difensive endoprocedimentali, non abbia effettivamente apportato alcun elemento di novità tale da condurre a una sostanziale modifica del giudizio di non ammissibilità reso con il preavviso di rigetto.

Invero, la società ricorrente si è limitata ad evidenziare che tutti i portali che formulano preventivi presentino lo stesso format, mentre i servizi erogati attraverso la piattaforma Applaudart risulterebbero qualitativamente migliori, garantendo anche una personalizzazione maggiore. P&M, con tali osservazioni, ha poi ribadito come i maggiori concorrenti presenti nel mercato ne rappresentassero solo il 10% e, dunque, non potessero essere considerati una minaccia per il successo commerciale di Applaudart.

A fronte del fatto che P&M avesse incentrato le proprie controdeduzioni sulla valorizzazione di aspetti di mercato che Invitalia aveva già ritenuto non attendibili alla luce della complessiva valutazione della domanda presentata dalla società ricorrente, alcuno sforzo motivazionale ulteriore a quello profuso dall’Amministrazione resistente si sarebbe dalla stessa potuto esigere.

Invitalia, infatti, con il preavviso di rigetto aveva ampiamente motivato il proprio giudizio in ordine all’applicazione del sub-parametro valutativo C.5, ponendo in rilievo come i servizi offerti dai concorrenti di P&M fossero già tali da intercettare adeguatamente i bisogni degli utenti potenzialmente interessati ad usare la piattaforma Applaudart.

P&M, in ragione delle caratteristiche del mercato e della posizione in esso raggiunta da LinkedIn, avrebbe dovuto fornire elementi tali da far emergere come, mediante la sua proposta imprenditoriale, fosse in grado di contendere, almeno in parte, la base critica di utenti già presente sulle piattaforme web degli operatori concorrenti (in primis su LinkedIn), risultando ciò essenziale a valutare le caratteristiche del servizio offerto, tenuto conto della presenza di esternalità incrociate di rete nel mercato di riferimento.

7. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame merita di essere respinto in ragione della sua infondatezza.

8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della società ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna P&M Applaudart S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Ricchiuto, Presidente FF

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

                   

L’ESTENSORE

Luca Biffaro

 

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Ricchiuto