4 novembre 2025
T.A.R. Lazio Roma, sez. III ter, 04/11/2025, n. 19505 [Etichettatura - Moduli fotovoltaici - Rilevanza di violazioni - Principio di proporzionalità - Assenza o scarsa leggibilità dell'etichetta identificativa su un numero residuale di moduli fotovoltaici]
Etichettatura - Moduli fotovoltaici - Rilevanza delle violazioni - Principio di proporzionalità - Assenza o scarsa leggibilità dell'etichetta identificativa su un numero residuale di moduli fotovoltaici (nella specie, un solo modulo su migliaia), installati da anni e soggetti ad usura e agenti atmosferici, integrante un deterioramento fisiologico che non può essere qualificato come violazione "rilevante" ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, tale da legittimare la decadenza dagli incentivi o la loro decurtazione (nel caso, l'applicazione di un Conto Energia meno favorevole) - Violazione relativa all'etichettatura idonea a condurre a sanzioni se l'Amministrazione (GSE) è tenuta a fornire una motivazione specifica e autonoma sulla concreta rilevanza dell'irregolarità rispetto alla certificazione e al funzionamento complessivo dell'impianto.
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