• Know how aziendale e segreti commerciali

30 marzo 2026

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30/03/2026, n. 599 [Know how aziendale e segreti commerciali - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica - Aggiudicazione - Istanza di accesso agli atti]

Know how aziendale e segreti commerciali - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica - Aggiudicazione - Istanza di accesso agli atti - Oscuramento della documentazione trasmessa - Ricorso - Accoglimento - Segreti tecnici e commerciali - Requisiti ex art. 98 D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) - Necessità di informazioni circostanziate e documentate - Know-how aziendale - Generico rinvio all’esperienza pluriennale o a tecnologie innovative - Inidoneità a fondare l'oscuramento - Oscuramento richiedente motivata e comprovata dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali - Onere della prova - Artt. 35 e 36 D.Lgs. 36/2023 - Prevalenza del diritto di difesa​​​​​​



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 424 del 2026, proposto da
Hera Luce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, Alessandro Righini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Neri in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;

contro

Comune di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maini, Barbara Montini, Giacomo Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Edison Next Government S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31;

per l'annullamento

per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Modena ha accolto la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica presentata da Edison Next Government S.r.l., aggiudicataria della procedura, nell’ambito della “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena” (CUP: D95I25000110004 - CIG: B6F94BBE20), comunicato alla ricorrente, in uno con la determinazione di aggiudicazione della gara, con nota prot.n. 88441 del 3.3.2026;

nonché per l’annullamento:

- per quanto occorrer possa, della nota del Comune di Modena prot. n. 97003 del 11.3.2026, con cui, in risconto ad una richiesta di accesso presentata da Hera Luce S.r.l. anteriormente all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, l’Amministrazione, confermando di fatto l’accoglimento delle richieste di oscuramento formulate da Edison Next Generation S.r.l., ha comunicato che la documentazione richiesta dalla ricorrente, tra cui l’offerta di Edison Next Generation S.r.l., “è stata resa disponibile attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con la comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del D. Lgs. 36/2023, trasmessa in data 03/03/2026” e di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso;

e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere accesso integrale all’offerta presentata in gara da Edison Next Government S.r.l.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modena e di Edison Next Government S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO
 

Con ricorso ex artt. 36 D. Lgs. n. 36/2023 e 116 D. Lgs. n. 104/2010, depositato in data 13 marzo 2026, l’odierna ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Modena – stazione appaltante nella “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena” (CUP: D95125000110004 - CIG: B6F94BBE20) – accoglieva la richiesta di oscuramento di alcune parti dell’offerta tecnica presentata da Edison Next Government S.r.l. (d’ora in poi anche ENG), aggiudicataria della procedura pubblica. Tale decisione – ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 – veniva resa nota alla ricorrente congiuntamente alla comunicazione di aggiudicazione della gara a favore di ENG, con prot. n. 88441 del 03/03/2016, oggi impugnata in parte qua. Con il medesimo ricorso introduttivo, Hera Luce S.r.l. chiede – conseguentemente – l’accertamento del diritto di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella sua interezza.

La suddetta procedura pubblica – finalizzata all’aggiudicazione del contratto novennale, per un valore stimato di Euro 55.321.029,41 al netto di IVA – è stata puntualmente disciplinata dalla lex specialis, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e attribuendo un massimo di settanta punti all’offerta tecnica e un massimo di trenta punti all’offerta economica. Per quanto qui d’interesse, l’offerta tecnica – di cui all’art. 15 del disciplinare di gara – presenta i seguenti criteri di valutazione (art. 18): A. Organizzazione del servizio; B. Obiettivi di risparmio energetico; C. Interventi proposti dal fornitore; D. Criteri premianti C.A.M.; E. Certificazioni. Per ciascun profilo la lex specialis attribuisce sotto-parametri di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla commissione esaminatrice.

La ENG – avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 15.6 del disciplinare di gara – aveva presentato la dichiarazione di riservatezza e la relazione oscurata a corredo dell’offerta tecnica.

All’esito della valutazione delle offerte, la ENG otteneva – complessivamente – un punteggio di 94,07 (di cui 65,43 punti per l’offerta tecnica), aggiudicandosi la gara. L’odierna ricorrente Hera Luce S.r.l., invece, otteneva un punteggio totale di 91,68 (di cui 64,63 punti per l’offerta tecnica), classificandosi al secondo posto, con 2,39 punti di differenza rispetto alla vincitrice ENG.

Con il provvedimento prot. n. 88441 del 03/03/2026 – oggetto d’impugnazione in parte qua – il Comune di Modena informava i concorrenti – ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 – dell’aggiudicazione della procedura in favore di ENG e – congiuntamente – dell’accoglimento integrale delle richieste di oscuramento delle offerte tecniche. Nella comunicazione, il RUP precisava che “ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, che le richieste di oscuramento delle offerte presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara in oggetto mediante la documentazione “Dichiarazione di riservatezza e relazione oscurata” di cui al punto 15.6 del Disciplinare di gara, sono state tutte interamente accolte in quanto ritenute puntualmente motivate. Si precisa che la documentazione di cui sopra è stata oscurata nelle parti contenenti dati eccedenti quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché dati rientranti nelle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del predetto Regolamento”.

Con successiva nota prot. 97003 del 11/03/2026, il Comune di Modena provvedeva a riscontrare l’istanza di accesso formulata il 07/11/2025 da Hera Luce S.r.l. e differita (con prot. n. 456707 del 14/11/2025) sino al momento dell’aggiudicazione. In tale occasione la stazione appaltante confermava la pubblicazione delle offerte sul Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (cd. Piattaforma SATER), ancorché con l’oscuramento delle parti “contenenti dati eccedenti quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché dati rientranti nelle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del predetto Regolamento”.

Le doglianze dell’odierna ricorrente sono rappresentate da un unico motivo di diritto: violazione di legge: violazione degli artt. 1, 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 27 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza macroscopiche, per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità. In sintesi, la ricorrente contesta l’ampiezza e la significatività – ai fini della valutazione effettuata dalla commissione – delle parti dell’offerta tecnica sottratte a pubblicazione, in violazione del principio di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica, impedendo, in tal modo, la verifica della legittimità della procedura valutativa operata dalla commissione giudicatrice. Contesta, inoltre, la genericità e l’indeterminatezza delle motivazioni addotte da ENG nella richiesta di oscuramento – richiamando al concetto di know-how aziendale – ritenendole inidonee a comprovare la sussistenza di contenuti secretabili; motivazioni sulle quali – a detta della ricorrente – la stazione appaltante non avrebbe compiuto un’autonoma valutazione sulla sussistenza dei requisiti legittimanti l’oscuramento, anche in forza delle esigenze difensive degli interessi legittimi della ricorrente stessa.

In data 23/03/2026 si è costituita Edison Next Government S.r.l. eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando memoria difensiva.

In data 24/04/2026 si è costituito il Comune di Modena, per il tramite dell’Avvocatura civica, chiedendo il rigetto del ricorso, depositando memoria e documentazione e chiedendo il passaggio in decisione del ricorso senza la preventiva discussione.

Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2026 il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente è necessario richiamare il quadro normativo applicabile al caso di specie. L’art. 35 [Accesso agli atti e riservatezza] del D. Lgs. n. 36/2023 (cd. “Codice dei contratti pubblici”) sancisce – per quanto qui rileva – che “1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. […]. 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; […]. 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”. Il successivo art. 36 [Norme procedimentali e processuali in tema di accesso] disciplina, altresì, che “1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. 3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a). 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. […]”.

Dalla lettura della disciplina codicistica emerge la regola generale che prevede – in attuazione del principio di trasparenza sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici – la pubblicità dei documenti nelle procedure ad evidenza pubblica o, comunque, l’accesso agli stessi. Le deroghe a tale principio sono da ritenersi eccezionali e limitate ai casi previsti dalla legge. L’art. 35 – per quanto viene in rilievo nel caso di specie – consente di negare l’accesso (anche parzialmente) ai dati e alle informazioni in caso di segreti tecnici o commerciali ritenuti meritevoli di tutela. Il legislatore, in tali casi, richiede una dichiarazione motivata e comprovata da parte dell’offerente sulla sussistenza di tali segreti, demandando poi il compito alla stazione appaltante di valutare in concreto i requisiti a sostegno della richiesta di oscuramento della documentazione relativa alle procedure ad evidenza pubblica. E ciò rileva, ancor più, in presenza di eventuali esigenze difensive degli altri concorrenti, laddove – seppur non in modo automatico – la riservatezza e la segretezza dei dati rivestono una posizione recessiva rispetto all’interesse di verificare la legittimità della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi operate dalla commissione giudicatrice. Quanto detto trova conferma anche nella consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato – da cui il Collegio non ritiene di discostarsi – laddove ricorda che «la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, come illustrata anche nella Relazione di accompagnamento, fissa la regola dell’accesso all’offerta dell’impresa aggiudicataria, rispetto alla quale costituisce ipotesi eccezionale la sussistenza di comprovati e documentati segreti di natura industriale e/o commerciale, con la conseguenza, quanto al riparto dell’onere della prova che:- ai fini dell’accesso non occorre alcuna specifica dimostrazione di interesse da parte dei concorrenti classificati tra i primi cinque in graduatoria (“legittimati a conoscere gli atti della medesima [gara, n.d.r.] e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale” come si legge nella Relazione); - spetta al concorrente che oppone esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale darne conto specificamente (dovendo le stesse essere “circostanziate”) e fornirne la prova (dovendo essere anche “documentate”). Solo se si verifica tale ultima eventualità la detta eccezione si può ritenere sussistente, ma anche derogabile, se il concorrente che chiede l’accesso integrale dimostra, a sua volta, di avervi necessità per la tutela delle proprie esigenze difensive, fornendo perciò dimostrazione del c.d. nesso di strumentalità che consente a queste ultime di prevalere, obbligando l’amministrazione a rendere disponibile l’offerta e i giustificativi richiesti» (Cons. Stato, sez. V, n. 5547/2025). L’elemento centrale per la richiesta di oscuramento è – dunque – la motivata e comprovata dichiarazione sulla sussistenza di informazioni e dati circostanziati di oggettiva segretezza tecnica e commerciale in grado di comportare un vantaggio competitivo alla concorrente nel mercato. Infatti «è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente» (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280). Quanto al generico rinvio al know-how aziendale (concetto richiamato dalla controinteressata in sede di presentazione dell’offerta tecnica, su cui si tornerà nel prosieguo), è stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Cons. Stato, n. 8382 del 2023). E’ necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. (Cons. Stato, sez. V., 23 ottobre 2025, n. 8231).

Quanto fin qui detto comporta che, in caso di motivazione assente o carente, ovvero di mancata circoscrizione dei dati e delle informazioni di cui si chiede l’oscuramento, il principio di trasparenza e di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica è da ritenersi prevalente, demandando alla stazione appaltante l’ostensione della documentazione priva degli oscuramenti richiesti.

Nel caso di specie, la ENG, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, dichiarava la presenza di documentazione contenente “una serie di elementi e dati, che rappresentano le modalità di espletamento del servizio da parte della scrivente; tali elementi rappresentano delle migliorie tecniche proposte in quanto hanno caratteristiche particolari e peculiari che contraddistinguono l’attività della scrivente rispetto alle altre imprese concorrenti in analoghi appalti poiché frutto del know-how aziendale che deve essere coperto da segretezza tecnico-commerciale e che, pertanto, non possono essere oggetto di accesso agli atti”. Aggiungeva che “la divulgazione delle parti indicate quali segreto tecnico e/o commerciale, essendo frutto delle esperienze del know how posseduto dalla società in maniera riservata, recherebbero pregiudizio ai legittimi interessi commerciali delle scriventi ed anche alla concorrenza tra gli operatori del settore”. Nello stesso documento l’aggiudicataria precisava le sezioni oscurate (all’interno delle relazioni “A.1 – Relazione Organizzazione del servizio”, “B.2 – Relazione obiettivi di risparmio energetico” e “C – Interventi proposti dal fornitore”), affiancando una ulteriore motivazione a sostegno della richiesta. In particolare, oggetto di richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica da parte di ENG sono le seguenti parti:

- A.1 – Relazione organizzazione del servizio (art. 1 “struttura organizzativa ed operativa per la gestione del contratto”; art. 2 “Strategie manutentive”, con le sezioni “Benefici indotti in relazione alla riduzione dell’impatto ambientale ed il miglioramento della sicurezza interferenziale”, “Sistema Informativo”, “Requisiti”, “Criteri di strutturazione (anagrafe e archivi, procedure e funzioni”, “modalità di aggiornamento” e “Schede informative relative alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo”). La relazione di cui al presente punto, ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, contribuisce all’attribuzione di un punteggio discrezionale fino a 17,5 punti all’offerta tecnica.

- B.2 – Relazione obiettivi di risparmio energetico (sezioni “1.4 – Orario di funzionamento degli impianti – stato di progetto”, “1.5 – Stato di progetto”, “1.6 – Risparmio energetico” e “1.7 – Benefici ambientali”). La relazione di cui al presente punto, ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, contribuisce all’attribuzione di un punteggio discrezionale fino a 4 punti all’offerta.

- C – Interventi proposti dal fornitore (sezioni “C.9.5.2 – Pavimenti Tattili Per Disabili Visivi”, “C.9.5.2.1 Elementi caratteristici e fattori pertinenti”, “C.9.6 – Ulteriori interventi proposti per incremento della sicurezza”, “C.9.6.1 – Preferenziamento mezzi ciclabili”, “C.9.6.2 – Sistema LETISMART”, “C.9.6.3 – Sistema RED SAFE LIGHT” e “C.9.6.4 – Computo metrico”). La relazione di cui al presente punto, ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, contribuisce all’attribuzione di un punteggio discrezionale fino a 4 punti all’offerta.

Per tutte le sezioni oscurate la ENG motivava genericamente, facendo riferimento al “frutto di pluriennale esperienza nell’efficientamento del servizio e nella gestione degli appalti distribuiti sul territorio”, al “know-how interno” e all’analisi “delle tecnologie innovative di mercato derivanti da rapporti commerciali consolidati con fornitori terzi”, senza circoscrivere puntualmente le informazioni e i dati oggetto di segretezza e di know-how e senza adeguatamente motivare e comprovare la sussistenza di elementi di oggettiva segretezza tecnica e commerciale comportanti un vantaggio competitivo per l’odierna ricorrente.

Alla luce del dettato codicistico e della consolidata interpretazione giurisprudenziale, il Collegio ritiene, dunque, che l’offerente ENG non abbia sufficientemente circoscritto i dati e le informazioni meritevoli di oscuramento, in deroga al principio della trasparenza e della pubblicità nelle procedure a evidenza pubblica. Ciò è ancor più chiaro dalla visione della documentazione in atti relativa alle tre relazioni risultanti dall’oscuramento, con intere pagine e sezioni oscurate. Vieppiù, la motivazione resa dalla ENG risulta del tutto generica, con frequenti – e sintetici – rinvii al know-how aziendale e all’esperienza derivante dalla gestione di altri appalti sul territorio, non ottemperando alla motivata e comprovata dichiarazione richiesta dal legislatore nell’art. 35, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

Ciononostante, l’amministrazione riteneva di accogliere integralmente le richieste di oscuramento presentate dalle offerenti – e, dunque, anche dell’aggiudicataria ENG – ritenendole “puntualmente motivate”. L’odierna ricorrente contesta tale decisione, assunta e resa nota con la comunicazione dell’aggiudicazione a favore di ENG, ai sensi degli artt. 36, comma 3, e 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. Ritiene, quindi, il Collegio che tale scelta dell’amministrazione deve ritenersi illegittima in quanto viziata da difetto di istruttoria – nella verifica della sussistenza di dati e informazioni puntuali rappresentanti “segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”, ovvero costituenti specifico know-how suscettibile di sfruttamento economico e in grado di garantire un vantaggio concorrenziale – e da carente motivazione della decisione di accoglimento.

Un ultimo profilo d’analisi riguarda la rilevanza della documentazione di cui l’odierna controinteressata chiedeva l’oscuramento per finalità difensive della ricorrente Hera Luce S.r.l. Quanto sopra indicato in merito all’elencazione delle sezioni oggetto di oscuramento nonché la lettura del disciplinare di gara consentono di verificare la rilevanza dei contenuti delle tre relazioni ai fini dell’attribuzione di punteggi discrezionali parziali, componenti del punteggio complessivo dell’offerta tecnica (fino a 70 punti). Hera Luce S.r.l., classificatasi in seconda posizione in graduatoria e con uno scarto di 2,39 punti rispetto all’aggiudicataria ENG, ha in re ipsa un interesse difensivo all’ostensione integrale, poiché la piena conoscenza dei contenuti dell’offerta aggiudicataria che sono stati oggetto di valutazione e di attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è preordinata a conoscere la correttezza e valutare la legittimità dell’operato dell’organo, valutando – financo – di ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi. Tali considerazioni avrebbero dovuto fondare una diversa determinazione (ancorché priva di ogni automatismo, nel solco della giurisprudenza tracciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza 11 giugno 2025, sez. IX) da parte dell’amministrazione nella richiesta di accesso da parte dell’odierna ricorrente, in luogo della conferma – con nota prot. n. 97003 del 11/03/2026 – della documentazione già pubblicata nella piattaforma digitale SATER. A maggior ragione, nel caso di specie, la carenza di una motivata e comprovata dichiarazione circa la sussistenza di dati e informazioni frutto di segretezza tecnica o commerciale, avrebbe dovuto attribuire una chiara prevalenza ai principi della trasparenza e della pubblicità nonché al diritto di difesa, ai sensi dell’art. 35, ult. comma, del Codice dei contratti.

Per quanto argomentato fin qui, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della comunicazione di aggiudicazione, nella parte in cui dispone l’ostensione con oscuramento della documentazione di gara della controinteressata, e dichiarando il diritto della società ricorrente Hera Luce S.r.l. all’ostensione integrale della documentazione richiesta.

Le spese della presente fase di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

1. annulla la comunicazione di aggiudicazione impugnata limitatamente alla parte in cui dispone l’oscuramento parziale della documentazione relativa all’offerta tecnica della società controinteressata;

2. accerta e dichiara il diritto della società ricorrente Hera Luce S.r.l. ad ottenere l’ostensione integrale, non oscurata, dell’offerta tecnica della controinteressata Edison Next Government S.r.l.

3. ordina al Comune di Modena di provvedere all’ostensione in favore della società ricorrente della documentazione di cui al punto sub 2 che precede entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte (se anteriore).

4. condanna il Comune di Modena e la controinteressata Edison Next Government S.r.l., in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Hera Luce S.r.l., liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere