16 dicembre 2020
Tribunale UE 16/12/2020 (causa T-438/18) [Marchio UE - Procedimento di nullità - Marchio UE denominativo BIKOR EGYPTIAN EARTH - Impedimento assoluto alla registrazione - Malafede]
Marchio dell'Unione Europea - Procedimento di nullità - Marchio UE denominativo BIKOR EGYPTIAN EARTH - Impedimento assoluto alla registrazione - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 [ora Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001].
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Nella causa T-438/18,
Pareto Trading Co., Inc., con sede a Carlstadt, New Jersey (Stati Uniti), rappresentata da es I. Sempere Massa, C.Martínez-Tercero Molina Fuentes e V. Balaguer, avvocati,
parte richiedente,
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da MM. D. Gája, H. O'Neill, V. Ruzek e S. Hanne, in qualità di agenti,
imputato,
le altre parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO
Elżbieta Korbut Bikor , residente a Danzica (Polonia),
e
Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind, con sede a Danzica,
CHIEDERE un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 aprile 2018 (procedimento R 1826 / 2015-1), relativa a procedimenti di nullità tra Pareto Trading, da un lato, e M me Bikor e Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind, invece,
IL TRIBUNALE (nona camera),
composta da M me J. Costeira, Presidente, Mr B. Berke (relatore) e I T. Perisin, giudici,
Cancelliere: I A. Juhász-Tóth, direttore,
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2018,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2018,
vista la decisione del 9 aprile 2019 di sospendere la procedura,
viste la misura di organizzazione del procedimento del 3 dicembre 2019 e le risposte dell'EUIPO e del ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l'11 e il 13 dicembre 2019,
a seguito dell'udienza del 17 settembre 2020,
rende la presente
SENTENZA
Storia della controversia
1 Il 30 novembre 2010, Elżbieta Korbut Bikor e Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind hanno presentato una domanda di registrazione del marchio UE all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) o 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione Europea (GU 2009 L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il 22 agosto 2012 è stato registrato il marchio denominativo dell'Unione europea BIKOR EGYPTIAN EARTH, contestato nella presente causa.
3 I prodotti e servizi per i quali il marchio contestato è stato registrato rientrano nelle Classi 3 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 , come rivisto e modificato, e corrisponde, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:
- Classe 3: «Prodotti cosmetici per il trattamento e la correzione di bellezza, non per uso medico; preparati cosmetici per il corpo; preparati per concia, tranne oli per concia; oli per uso cosmetico; oli e preparati abbronzanti; non per scopi medici; tonici per uso cosmetico; prodotti per la rasatura; preparati anti-sudore, non per uso medico; preparati depilatori, non per uso medico; latte da toeletta; balsami cosmetici, non per uso medico; schiume (cosmetici); lacche per unghie; dentifrici; deodoranti liquidi, solidi e gassosi per uso personale; Detergenti cosmetici e struccanti per il trucco teatrale; incensi cosmetici per saloni di bellezza e per uso domestico; matite cosmetiche, diverse dalle matite per sopracciglia e per ciglia, non per scopi medici; matite per sopracciglia e ciglia; matite speciali per trucco teatrale; eyeliner ; arrossire (ombretti); ambra in polvere e soluzioni solventi a base di ambra naturale per uso cosmetico; oli essenziali ed essenze per prodotti cosmetici; non per scopi medici; additivi calmanti e antiallergici per preparati depilatori, non per uso medico; detergenti per cosmetici, non per uso medico o per il bucato; solventi ed estratti liofilizzati di fiori e radici per cosmetici; essiccazioni; decotti e infusi di erbe; radici e fiori, ovvero ingredienti cosmetici; allumi non per uso medico; Trasferimenti cosmetici diversi da quelli per tatuaggi a secco; adesivi per fissare ciglia e sopracciglia, non per uso medico; gelatina di petrolio (gelatina di petrolio) per uso cosmetico; creme e unguenti non medicinali per uso cosmetico; basi cosmetiche liquide e basi solide per trucco da applicare e strofinare; polveri sotto forma di paste e solidi; Spray cosmetico e polvere per rimuovere; polveri del tipo “pietra bagnata” per sfregamento; candeggine per uso dermatologico, non medico; uso ; rossetto ; balsami per le labbra; lucidalabbra (gloss); unguenti teatrali cosmetici; cerotti per uso cosmetico; ciglia finte; borotalco per la toilette; mascara; tinture per le labbra; preparati a base di grasso appositamente progettati per uso cosmetico; spray per rinfrescare l'alito; cere cosmetiche per baffi e sopracciglia; sacchetti cosmetici non per uso medico destinati a determinati gruppi, come le persone che soffrono di allergie,
- classe 41: “Organizzazione, preparazione e realizzazione di mostre e spettacoli di tutti i tipi di cosmetici, concorsi di trucco, concorsi di bellezza in diverse categorie, simposi cosmetici, convegni di specialisti nel settore cosmetico; corsi di formazione professionale interna e corsi di formazione a distanza per estetisti e dermatologi professionisti; organizzazione e realizzazione di convegni per specialisti del settore cosmetico, rimodellamento e dermatologia; organizzazione di dimostrazioni educative in cosmetica; registrazione di sequenze audio e video per la presentazione di nuovi prodotti e tecniche cosmetici; preparazione di programmi per tutti i suddetti tipi di eventi; pubblicazione di testi (tranne testi pubblicitari educativi) relativi a tecniche cosmetiche ”.
4 Il 23 dicembre 2013 la ricorrente, Pareto Trading Co., Inc., ha presentato all'EUIPO una domanda di nullità del marchio contestato, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e Articolo 7, paragrafo 1, b) ed e) ii) del regolamento n . 207/2009 [diventa articolo 59 paragrafo 1 b), e 7, paragrafo 1, b) e sub e), ii), del Regolamento 2017/1001] sulla base del fatto che la registrazione di detto marchio era stata richiesta in malafede, poiché tale marchio include il marchio EGYPTIAN EARTH che ha registrato negli Stati Uniti e in Canada e utilizzato come marchio non registrato in Europa.
5 Con decisione del 17 luglio 2015, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità del marchio impugnato, ritenendo che i titolari di tale marchio avevano agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio.
6 Il 14 settembre 2015 i titolari del marchio impugnato hanno presentato ricorso all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
7 Con decisione del 24 aprile 2018 (procedimento R 1826 / 2015-1, in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento.
8 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i titolari del marchio contestato abbiano agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- confermare la richiesta di annullamento presentata dal richiedente contro la registrazione del marchio contestato;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
10 L' EUIPO chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Posto
11 Tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione in questione, vale a dire il 30 novembre 2010, determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti della causa sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon / UAMI, C-192/03 P, EU: C: 2004: 587, punti 39 e 40 e sentenza del 23 aprile 2020 , Gugler France / Gugler e EUIPO, C - 736/18 P, non pubblicato, EU: C: 2020: 308, punto 3 e giurisprudenza citata).
12 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, devono essere compresi i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalla ricorrente nell'argomento sollevato all'art. 59. (1) (b), del regolamento 2017/1001, in quanto rinvia all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di contenuto identico, del regolamento n. 207/2009.
13 A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n . 207/2009.
14 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che i titolari del marchio impugnato non hanno agito in malafede quando hanno chiesto la registrazione del marchio contestato.
15 In primo luogo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto di non disporre di diritti sul marchio EGYPTIAN EARTH. Inoltre, il marchio contestato avrebbe potuto essere richiesto in malafede anche se fosse stato considerato descrittivo.
16 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è giunta a una conclusione errata rifiutando di riconoscere la malafede dei titolari del marchio contestato, perché aveva dimostrato che conoscevano o dovevano conoscere il suo marchio e che avevano sentito il obbligarli a non utilizzarlo per violazione del loro marchio.
17 L' EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
18 A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che il sistema di registrazione di un marchio dell'Unione europea si basa sul principio del `` primo richiedente '', sancito dall'articolo 8, punto 2 del regolamento n. O 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). In virtù di questo principio, un segno può essere registrato come marchio dell'Unione solo a condizione che un marchio anteriore non lo precluda, indipendentemente dal fatto che si tratti di un marchio dell'Unione europea. Unione europea, un marchio registrato in uno Stato membro o dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), un marchio che è stato oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro o marchio che è stato oggetto di una registrazione internazionale con effetto nell'Unione europea. Tuttavia, fatta salva ogni applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n o 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001), il mero uso da parte di terzi di un marchio non registrato non impedisce la registrazione come marchio di un marchio identico o simile. Unione Europea, per prodotti o servizi identici o simili [cfr. sentenza del 9 luglio 2015, CMT / OHIM - Camomilla (CAMOMILLA), T - 100/13, non pubblicato, EU: T: 2015: 481, punto 30 e giurisprudenza citata]. La stessa osservazione si applica, in linea di principio, per quanto riguarda l'uso da parte di terzi di un marchio registrato al di fuori dell'Unione [sentenza del 28 gennaio 2016, Davó Lledó / UAMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS ), T - 335/14, EU: T: 2016: 39, punto 43].
19 Tuttavia, l'applicazione di questo principio è qualificato, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n o 207/2009, in base alla quale si dichiara la nullità del marchio dell'Unione europea, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, in cui il richiedente era in malafede al momento del deposito domanda di marchio. Va ricordato che spetta al richiedente una dichiarazione di nullità, che intende invocare tale motivo, stabilire le circostanze che hanno portato a concludere che il titolare di un marchio UE era in malafede al momento del deposito la domanda di registrazione di quest'ultimo, e si presume la buona fede fino a prova contraria [cfr. sentenza dell'8 marzo 2017, Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata), T - 23/16, n. pubblicato, EU: T: 2017: 149, paragrafo 45 e giurisprudenza citata].
20 Ai sensi della legge, ai fini dell'accertamento della malafede del ricorrente ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n . 207/2009, tutti i fattori rilevanti specifici del caso ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio UE e, in particolare, il il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile che induce a confusione con il segno di cui si chiede la registrazione, l'intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare a utilizzare un tale segno, nonché il grado di protezione giuridica di cui gode il segno del terzo e il segno di cui si chiede la registrazione (sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C - 529/07, EU: C: 2009: 361, punto 53).
21 Ciò detto, risulta dalla formulazione adottata dalla Corte nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C - 529/07, EU: C: 2009: 361), che i fattori elencati sono solo illustrazioni tra una serie di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di pronunciarsi sull'eventuale malafede di un richiedente la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea al momento del deposito deposito della domanda di marchio. A tal riguardo, si deve considerare che, nell'ambito dell'analisi complessiva effettuata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n . 207/2009, si può tener conto anche dell'origine del segno e del suo utilizzo sin dalla sua creazione, della logica commerciale del deposito della domanda di registrazione del segno come marchio del Unione Europea, nonché la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il verificarsi di tale deposito [cfr. Sentenze del 26 febbraio 2015, Pangyrus / UAMI - RSVP Design (COLOURBLIND), T - 257/11, non pubblicato, EU: T: 2015: 115 , punto 68 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2015, CAMOMILLA, T - 100/13, non pubblicata, EU: T: 2015: 481, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata].
22 Inoltre, al fine di valutare l'esistenza della malafede, occorre anche tener conto dell'intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione, elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze obiettivi della presente causa (v. sentenza dell'8 marzo 2017, Formata, T - 23/16, non pubblicata, EU: T: 2017: 149, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
23 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha dichiarato, ai punti 19-26 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di diritti di marchio registrati o non registrati nei termini `` egyptian earth '' Nell'Unione. Questi termini sono descrittivi dei cosmetici e non vi sono prove di un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso che dimostrerebbe che i consumatori li riconoscono come un marchio distintivo in modo tale da non beneficiare della protezione in quanto marchio distintivo nell'Unione. Il suddetto consiglio ha inoltre ritenuto che tali termini fossero il nome di un prodotto cosmetico, vale a dire una polvere abbronzante, e che fossero, pertanto, descrittivi dei prodotti e dei servizi in questione, che erano tutti correlati a cosmetici e potrebbe, quindi,
24 Inoltre, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 27 della decisione impugnata, che la ricorrente non poteva dedurre la malafede dei titolari del marchio contestato al momento del deposito della domanda di marchio dall'inclusione dell'espressione "Terra egiziana" in tale marchio, poiché tale espressione è descrittiva e anche tale marchio è costituito da un termine distintivo, vale a dire "bikor".
25 In primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel ritenere di non avere diritto al marchio EGYPTIAN EARTH e nel trascurare le prove da essa fornite a tal fine e per l'uso di questo marchio è stato il primo sia al mondo che nell'Unione. Inoltre, sostiene che la suddetta commissione ha commesso un errore escludendo le registrazioni e l'uso di tale marchio in altri paesi al di fuori dell'Unione come indicazioni della sua buona fede e della reputazione di cui godrebbe tale commercio. marca.
26 La ricorrente sostiene poi che il marchio EGYPTIAN EARTH non è descrittivo per i cosmetici, ma un segno suggestivo e distintivo nel suo settore commerciale. La commissione di ricorso si basava erroneamente dell'ordine di 1 ° marzo 2017 Ikos / EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE) (T-76/16, non pubblicata, UE: T: 2017: 140), concludendo che ha detto marchio era descrittivo, perché i prodotti e servizi per i quali tale marchio era stato registrato non sarebbero stati gli stessi del caso di specie. Inoltre, la valutazione del rischio di confusione non è necessaria nel caso di specie.
27 Infine, la ricorrente sottolinea che, ai sensi della sentenza del 31 maggio 2018, Flatworld Solutions / EUIPO - Outsource Professional Services (Outsource 2 India) (T - 340/16, non pubblicato, EU: T: 2018: 314, punto 47), anche se il marchio contestato è considerato descrittivo, resta il fatto che la sua registrazione può essere stata richiesta in malafede. La commissione di ricorso ha quindi erroneamente escluso l'assenza di malafede da parte dei titolari di tale marchio a causa del «presunto carattere descrittivo» di una parte di tale marchio.
28 Secondo la giurisprudenza, l'eventuale carattere descrittivo di un elemento denominativo che costituisce un marchio non impedisce che si possa decidere che il titolare di tale marchio abbia agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio ai sensi della Articolo 52, paragrafo 1 b), del regolamento n . 207/2009 (v., In tal senso, in data 13 novembre 2019, Outsourcing Professional Services / EUIPO C-528/18 P, non pubblicato, EU: C : 2019: 961, punto 69).
29 Pertanto, indipendentemente dalla questione del possibile carattere descrittivo dei termini `` terra egiziana '' del marchio contestato, o dell'acquisizione di un carattere distintivo mediante l'uso di tali termini, l'eventuale malafede dei titolari di tale marchio marchio al momento del deposito della domanda di marchio deve essere esaminato secondo i criteri adottati dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 20 e 21.
30 Occorre quindi valutare i motivi dedotti dalla commissione di ricorso al riguardo senza che sia necessario pronunciarsi, nel caso di specie, sugli argomenti della ricorrente relativi al grado di tutela giuridica di cui gode il marchio EGYPTIAN EARTH data la giurisprudenza della Corte di cui al paragrafo 28 supra.
31 Al punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che i titolari del marchio contestato abbiano agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio.
32 Per quanto riguarda, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile che crea confusione con il segno di cui si chiede la registrazione, risulta dai documenti del fascicolo che il richiedente aveva affidato la distribuzione dei suoi prodotti in Europa a un intermediario, e lo aveva autorizzato a utilizzare il segno EGYPTIAN EARTH a determinate condizioni, e che detto intermediario intratteneva inoltre un rapporto d'affari con i titolari del marchio contestato, essendo questi ultimi clienti di tale intermediario.
33 La ricorrente ne deduce che i titolari del marchio impugnato dovevano essere consapevoli del fatto che esso utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile che confonde con il marchio contestato.
34 Tuttavia, come ha ritenuto, in sostanza, la commissione di ricorso, gli elementi addotti dalla ricorrente non dimostrano ai livelli giuridici richiesti che i titolari del marchio contestato fossero a conoscenza dell'uso del marchio EGYPTIAN. TERRA.
35 La malafede dei titolari del marchio impugnato non può essere presunta unicamente sulla base del loro rapporto d'affari con un intermediario che fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio EGYPTIAN EARTH.
36 Inoltre, è pacifico che i titolari del marchio impugnato non hanno intrattenuto rapporti con la ricorrente.
37 Allo stesso modo, l'invio, dopo la registrazione del marchio contestato, a un cliente europeo della ricorrente, da parte dei titolari di tale marchio, di una lettera in cui si ordina di cessare l'uso del marchio EGYPTIAN EARTH, non è non tali da dimostrare la loro malafede al momento del deposito della domanda di marchio, come considerato, in sostanza, dalla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Peeters Landbouwmachines / UAMI - Fors MW (BIGAB), T - 33/11, EU: T: 2012: 77, punto 33].
38 Alla luce di quanto precede, le informazioni fornite dalla ricorrente non consentono di concludere che, al momento del deposito della domanda di marchio, i titolari del marchio contestato sapevano o avrebbero dovuto sapere che il richiedente utilizzava il marchio EGYPTIAN EARTH per la commercializzazione di prodotti simili a quelli contrassegnati dal marchio impugnato.
39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'intenzione dei titolari del marchio contestato, la ricorrente continua a non dimostrare che i titolari del marchio contestato avevano la sola intenzione di impedirle di utilizzare il suo marchio e non non intendeva utilizzare il marchio contestato.
40 Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, il fatto che i titolari del marchio contestato siano anche titolari di altri marchi che utilizzano gli stessi termini in versioni linguistiche diverse tende a dimostrare che la registrazione di detto marchio non è artificiosa e priva di logica commerciale.
41 La commissione di ricorso non è quindi incorsa in errore nel ritenere che la registrazione del marchio contestato perseguisse uno scopo legittimo.
42 In terzo luogo, come ha osservato in sostanza la commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata, il marchio contestato si distingue dal marchio EGYPTIAN EARTH per l'aggiunta del termine distintivo «bikor».
43 Un siffatto elemento tende a confermare l'assenza di malafede da parte dei titolari del marchio contestato al momento del deposito della domanda di marchio.
44 Le informazioni fornite dalla ricorrente non sono quindi tali da rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non aveva dimostrato che i titolari del marchio contestato fossero in malafede al momento del deposito del domanda di marchio.
45 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso un errore nel ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato che i titolari del marchio contestato abbiano agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio ai sensi Articolo 52, paragrafo 1 b), del regolamento n . 207/2009.
46 Pertanto, il motivo unico e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza devono essere respinti.
Sui costi
47 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
48 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'EUIPO.
Per queste ragioni,
IL TRIBUNALE (nona camera)
dichiara:
1. L'appello è respinto.
2. La Pareto Trading Co., Inc. è condannata alle spese.
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 2020.