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17 gennaio 2024

Tribunale UE 17/01/2024 (causa T‑47/23) [Marchio UE – Opposizione – Domanda di Marchio UE denominativo WILD INSPIRED – Marchio UE denominativo anteriore INSPIRED – Impedimento relativo alla registrazione]

Marchio dell’Unione Europea – Opposizione – Domanda di Marchio UE denominativo WILD INSPIRED – Marchio UE denominativo anteriore INSPIRED – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

 

Avvertenza: il testo della seguente sentenza è il risultato della traduzione automatica effettuata con Google Translate, pertanto non si garantisce la sua intelligibilità, precisione, completezza, affidabilità o idoneità a impieghi specifici. Il testo in lingua originale è consultabile sul sito InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia.

 

Nella causa T‑47/23,

Miłosz Jeleń, residente a Kamionka Wielka (Polonia), rappresentato dall'avv. M. Bac-Matuszewska, avvocato,

richiedente,

v

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Chylińska e D. Stoyanova-Valchanova, in qualità di agenti,

imputato,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO

The Animal Store, Food and Accessories, SL, con sede a Valencia (Spagna),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composta da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

Cancelliere: V. Di Bucci,

vista la parte scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato alcuna richiesta di udienza entro tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso di statuire sul ricorso senza fase orale del procedimento, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale,

emette la presente

SENTENZA

1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente, sig. Miłosz Jeleń, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 dicembre 2022 (procedimento R 1299/2022-2 ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto della controversia

2 Il 9 novembre 2020, The Animal Store, Food and Accessories, SL ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’EUIPO per il segno denominativo WILD INSPIRED, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (GU L 154, pag. 1).

3 A seguito della limitazione operata nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, il marchio richiesto copre, in particolare, servizi rientranti nella classe 35 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. 1957, come riveduto e modificato, corrispondente alla seguente descrizione: «Commercio all'ingrosso e al dettaglio in negozi e tramite reti informatiche mondiali, in relazione [ai] seguenti prodotti: alimenti e bevande per animali».

4 Il 16 marzo 2021 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al punto 3 supra.

5 L'opposizione era fondata sul marchio denominativo anteriore INSPIRED, che comprendeva, in particolare, servizi della classe 35 corrispondenti alla seguente descrizione: «Amministrazione aziendale; gestione aziendale; gestione e amministrazione aziendale (lavori d'ufficio); gestione personale; assistenza nella gestione commerciale o industriale; pubblicità; servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso e via Internet di calzature, abbigliamento, biancheria intima e cappelleria».

6 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli indicati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

7 Il 30 maggio 2022 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto i servizi in questione non erano simili e non esisteva quindi alcun rischio di confusione.

8 Il 19 luglio 2022 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

9 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto, poiché i servizi in questione non erano simili, non sussisteva rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. .

 Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’EUIPO alle spese.

11 L’EUIPO conclude che la Corte voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione dell'udienza.

 Legge

12 La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Più precisamente, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i servizi di «vendita al dettaglio, all'ingrosso e via Internet di calzature, abbigliamento, biancheria intima e cappelleria» coperti dal marchio anteriore non fossero simili a quelli di «vendita all'ingrosso e al dettaglio nei negozi e tramite reti informatiche mondiali» per i seguenti prodotti: «alimenti e bevande per animali» contrassegnati dal marchio richiesto.

13 La ricorrente deduce quattro censure a sostegno del motivo unico. La prima censura verte, in sostanza, su un errore della commissione di ricorso nella valutazione della natura e della destinazione dei servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi. La seconda censura verte, in sostanza, su un errore della commissione di ricorso nella valutazione della realtà del mercato per quanto riguarda la somiglianza dei servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi. La terza censura verte, in sostanza, su un errore della commissione di ricorso nella valutazione della somiglianza dei servizi di vendita all'ingrosso di cui trattasi. La quarta censura verte, in sostanza, sul fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente definito la portata della protezione dei servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio anteriore.

14 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

15 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in caso di opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non deve essere registrato se, a causa della sua identità o somiglianza con un marchio anteriore e l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore (sentenza del 7 giugno 2023, Laboratorios Ern / EUIPO – BRM Extremities (BIOPLAN) , T‑543/22, non pubblicata, EU:T:2023:320, punto 18).

16 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia che i marchi in conflitto siano identici o simili sia che i prodotti o servizi da essi designati siano identici o simili. Tali condizioni sono cumulative (v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy / UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel) , T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

17 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti oi servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione dei segni e dei prodotti o servizi in questione da parte del pubblico di riferimento e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati (v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB / UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) , T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e la giurisprudenza ivi citata).

18 Più precisamente, nel valutare la somiglianza dei servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti relativi a tali servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, la loro modalità di utilizzo e se siano in concorrenza tra loro o siano complementari. Potrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei servizi interessati (sentenza dell'8 luglio 2020, Scorify / EUIPO – Scor (SCORIFY) , T‑328/19, non pubblicata, EU:T:2020:311 , paragrafo 39).

19 Nel caso di specie, al fine di verificare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore nel ritenere che i servizi in questione non fossero simili e, pertanto, nell'escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto, occorre esaminare, in primo luogo tra tutte, la quarta censura, riguardante, in sostanza, la portata della protezione dei servizi rientranti nella classe 35 oggetto del marchio anteriore, poi la prima e la seconda censura, entrambe riguardanti, in sostanza, la somiglianza dei servizi di vendita al dettaglio in questione, e , infine, la terza censura riguardante, in sostanza, la somiglianza dei servizi di vendita all'ingrosso di cui trattasi.

 La quarta censura, riguardante l'ambito di protezione dei servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio anteriore

20 La ricorrente sostiene che alcuni dei servizi rientranti nella classe 35 per i quali il marchio anteriore era stato registrato, vale a dire quelli relativi alla vendita di abbigliamento e calzature, riguardano prodotti destinati sia all'uomo che agli animali domestici. Secondo la ricorrente, poiché la commissione di ricorso non ha il potere di limitare d'ufficio la tutela di tali servizi ai soli beni destinati all'uomo, essendo i termini utilizzati troppo generici, essa avrebbe dovuto interpretare i termini della classe elencare a grandi linee. Egli sostiene inoltre che esistono negozi specializzati in cui vengono offerti tutti gli articoli per animali domestici. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe dovuto constatare che i servizi in questione sono simili.

21 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

22 A tal proposito, occorre rilevare che, per poter esaminare l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi in conflitto, gli uffici dell’EUIPO devono sempre determinare quali prodotti e servizi sono coperti dai marchi in conflitto e, in tale contesto, essi devono, eventualmente, interpretare l'elenco dei prodotti e servizi per i quali un marchio è registrato (v. sentenza del 6 aprile 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp / EUIPO – Fink (NANA FINK) , T‑39/16 EU:T:2017:263, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

23 Più precisamente, dall’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 risulta che i termini utilizzati per designare prodotti e servizi devono essere interpretati nel senso che comprendono tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal loro significato letterale.

24 Nella fattispecie, dal significato letterale dei termini «calzature» e «indumenti» non risulta che essi si riferiscano, rispettivamente, alle calzature per animali e agli indumenti per animali. Risulta inoltre dalla classificazione di Nizza, e più precisamente dai titoli delle classi 18 e 25, che tali termini si riferiscono a «indumenti, calzature e cappelleria per esseri umani», a meno che non sia espressamente indicato che tali articoli sono destinati ad animali.

25 Di conseguenza, non può essere validamente contestato alla commissione di ricorso di aver ritenuto che i servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio anteriore non comprendessero servizi relativi alla vendita di calzature per animali e di abbigliamento per animali.

26 La quarta censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.

 La prima e la seconda censura, riguardanti la somiglianza dei servizi di vendita al dettaglio in questione

27 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, in primo luogo, che i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi dovevano essere considerati come la raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti che consentano ai clienti di visionare e acquistare comodamente tali beni, compresa tutta l'attività svolta dal professionista allo scopo di favorire la conclusione della transazione. Essa ha pertanto affermato che la natura e la destinazione del servizio di vendita al dettaglio dovevano essere definite dal punto di vista del consumatore finale interessato ai rispettivi prodotti. A tal riguardo, esso ha osservato che la natura dei servizi offerti da un rivenditore al consumatore finale consisteva nella scelta di un assortimento di prodotti offerti in vendita e che tali servizi avevano quindi in comune il fatto di essere accessori rispetto a tali prodotti.

28 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nel caso di specie, i servizi di vendita al dettaglio e via Internet di calzature, abbigliamento, biancheria intima e cappelleria miravano per lo più ad esigenze diverse dei consumatori da quella di voler acquistare beni commestibili per la sopravvivenza dei loro animali e che, anche nei grandi supermercati, ipermercati o centri commerciali, questi due tipi di prodotti venivano offerti in sezioni diverse. Essa ha precisato che tali servizi avevano una destinazione diversa e che gli acquirenti dei beni ai quali tali servizi si riferivano avevano obiettivi diversi. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse notorio, tra l'altro, che i prodotti in questione venivano venduti in diversi negozi specializzati e che le imprese che prestavano i servizi in questione non erano le stesse. Tali servizi avevano un oggetto diverso e non erano quindi in diretta concorrenza tra loro.

29 Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che, poiché i prodotti in questione non erano comunemente venduti insieme negli stessi punti vendita e non erano destinati allo stesso pubblico, non esisteva alcuna somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio in questione.

30 Con la sua prima censura il ricorrente sostiene, in sostanza, da un lato, che la commissione di ricorso ha ignorato la natura e la destinazione dei servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi, che costituiscono elementi importanti per valutare la loro somiglianza, e, dall'altro, che i servizi di vendita al dettaglio i servizi per beni specifici e i servizi di vendita al dettaglio di altri beni specifici hanno la stessa natura poiché sono entrambi servizi di vendita al dettaglio. Egli sostiene inoltre che i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi hanno lo stesso scopo, vale a dire consentire ai consumatori di soddisfare comodamente diverse esigenze di acquisto, e la stessa modalità di fruizione.

31 Con la sua seconda censura il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda l'evoluzione e la realtà del mercato in quanto, in primo luogo, i prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi sono oggigiorno presenti negli stessi negozi e sulle stesse piattaforme online e, in secondo luogo, che i consumatori sono ormai abituati a negozi che vendono beni molto diversificati. Secondo la ricorrente, tenuto conto della specificità del mercato e del fatto che i prodotti in questione sono venduti insieme negli stessi punti vendita, pur essendo destinati allo stesso pubblico, la commissione di ricorso avrebbe dovuto quantomeno constatare l'esistenza di un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio in questione.

32 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

33 Per quanto riguarda la prima parte della prima censura della ricorrente, si deve ricordare che la motivazione della decisione impugnata, esposta ai punti 28 e 29 supra, contiene considerazioni esplicite relative alla natura e alla destinazione dei servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi . Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non ha ignorato tali elementi nella sua valutazione della somiglianza di tali servizi. Di conseguenza, questa parte della prima censura deve essere respinta in quanto infondata.

34 Per quanto riguarda la seconda parte della prima censura della ricorrente, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il raffronto delle prestazioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 in opposizione il procedimento dinanzi all’EUIPO deve basarsi sull’elenco dei servizi menzionati, da un lato, nella registrazione del marchio anteriore fatto valere dall’opponente e, dall’altro, nella domanda di registrazione del marchio richiesto (v. in tal senso, sentenza del 12 marzo 2020, Sumol + Compal Marcas / EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011) , T‑296/19, non pubblicata, EU:T:2020:93, punto 44 e giurisprudenza ivi citata ). Pertanto, se, come nel caso di specie, la registrazione e la domanda di registrazione specificano i prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio in questione, tale specificazione deve essere presa in considerazione come elemento rilevante nella valutazione comparativa della natura, della destinazione finalità e modalità di fruizione di tali servizi.

35 Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, in sostanza, da un lato, che i prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio in questione dovevano essere presi in considerazione nel definire la natura e la destinazione di tali servizi e, dall'altro , che tali servizi erano accessori rispetto ai beni ai quali si riferivano. Pertanto, non può essere validamente contestato alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione i prodotti specifici ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio in questione quando ha esaminato la loro somiglianza. Inoltre, come risulta dai precedenti punti 3, 5 e 26, i servizi di vendita al dettaglio oggetto del marchio anteriore riguardano articoli di abbigliamento per esseri umani (e non per animali), mentre i servizi di vendita al dettaglio oggetto del marchio richiesto riguardano prodotti commestibili per animali . Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i servizi di vendita al dettaglio in questione avessero un oggetto e una destinazione diversi e che non fossero quindi in diretta concorrenza tra loro.

36 Non può quindi essere validamente contestato alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione i prodotti specifici ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi, escludendone la somiglianza.

37 Di conseguenza, la seconda parte della prima censura della ricorrente non può essere accolta.

38 Per quanto riguarda la seconda censura della ricorrente, si deve constatare che la commissione di ricorso ha tenuto conto del fatto che i prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi potevano essere venduti negli stessi negozi o punti vendita. La commissione di ricorso ha osservato che «i servizi di vendita al dettaglio e via Internet di calzature, abbigliamento, biancheria intima e cappelleria mirano per lo più a esigenze dei consumatori diverse da quella di voler acquistare prodotti commestibili per la sopravvivenza dei loro animali domestici» e che «anche nei grandi supermercati /ipermercati o centri commerciali, l'abbigliamento viene offerto in diversi settori dall'alimentazione alle bevande per animali. Ha pertanto ritenuto che i punti o i luoghi specifici in cui sarebbero stati forniti i servizi di vendita al dettaglio in questione fossero chiaramente distinti, anche all’interno dello stesso grande magazzino o centro commerciale in cui si potevano trovare i rispettivi prodotti. Tale considerazione, applicabile mutatis mutandis alle piattaforme di vendita al dettaglio su Internet, dato che i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi sono solitamente offerti su pagine diverse, non è contestata, concretamente e concretamente, dalla ricorrente.

39 Inoltre, sebbene il fatto che i beni oggetto dei servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi siano venduti negli stessi negozi polivalenti o sulle stesse piattaforme polivalenti di vendita online costituisca un elemento rilevante, per quanto riguarda i canali di distribuzione di tali servizi, non è, di per sé, tale da giustificare una constatazione che tali servizi siano simili senza prendere in considerazione o valutare gli altri fattori rilevanti, compreso quello della natura specifica dei beni ai quali tali servizi si riferiscono. Peraltro, la circostanza sopra menzionata non significa, di per sé, che i servizi in questione si rivolgano al medesimo pubblico, il cui interesse è rivolto all'acquisto specifico dei rispettivi beni cui tali servizi si riferiscono, destinati a soddisfare esigenze diverse.

40 Di conseguenza, la seconda censura della ricorrente deve essere respinta.

41 Alla luce di tutto quanto precede, la prima e la seconda censura devono essere respinte in quanto infondate.

 La terza censura, riguardante la somiglianza dei servizi di vendita all'ingrosso in questione

42 La commissione di ricorso ha constatato, al punto 47 della decisione impugnata, che, per analogia con i servizi di vendita al dettaglio in questione, i servizi di vendita all'ingrosso in questione, relativi, da un lato, a calzature, abbigliamento, biancheria intima e cappelleria e, dall'altro, gli altri, ai cibi e alle bevande per gli animali, erano dissimili. A sostegno di tale conclusione, essa ha sottolineato che l'oggetto rispettivo dei servizi di vendita all'ingrosso di cui trattasi era diverso e che la ricorrente non aveva dimostrato che i grossisti commercializzassero prodotti solitamente molto diversificati e, in particolare, non aveva dimostrato che un grossista di abbigliamento riunisce beni provenienti da settori chiaramente distinti.

43 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di distinguere tra i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi e i servizi di vendita all'ingrosso di cui trattasi. Egli sostiene che tali servizi hanno la stessa natura e destinazione, ossia la vendita di beni ai fini della loro rivendita da parte di imprese o enti professionali che acquistano una grande quantità di beni, solitamente molto diversificati.

44 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

45 Si deve rilevare che, come i prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio di cui trattasi, che costituiscono un elemento rilevante per esaminare la somiglianza di tali servizi (v. punto 35 supra), i beni ai quali si riferiscono i servizi di vendita all'ingrosso di cui trattasi sono un fattore rilevante nell’esame della somiglianza di tali servizi. Pertanto, nel caso di specie, non può essere validamente contestato alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione i prodotti specifici ai quali si riferiscono i servizi di vendita all'ingrosso in questione quando ha esaminato la loro somiglianza.

46 Inoltre, considerata la diversa natura e destinazione di tali prodotti (articoli di abbigliamento per esseri umani, da un lato, e prodotti commestibili per animali, dall'altro), giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i servizi in questione aveva un argomento diverso.

47 Pertanto, non si può validamente addebitare alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione l'oggetto dei servizi di vendita all'ingrosso in questione quando ha escluso la loro somiglianza.

48 Peraltro, il ricorrente non ha contestato, concretamente e concretamente, la constatazione della commissione di ricorso secondo cui egli non avrebbe dimostrato che i grossisti commercializzano prodotti solitamente molto diversificati e che un grossista di abbigliamento riunisce anche prodotti provenienti da settori chiaramente distinti. Il ricorrente, infatti, ha ripetuto tali argomenti a sostegno della sua terza censura senza suffragarli con prove.

49 Di conseguenza, la terza censura deve essere respinta in quanto infondata.

50 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo unico deve essere respinto e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

 Costi

51 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

52 Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente, l'EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di convocazione dell'udienza. Poiché non si è tenuta l'udienza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

con la presente:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 gennaio 2024.