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15 ottobre 2025

Tribunale UE 15/10/2025 (causa T‑381/24) [Marchio UE – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio UE figurativo Frutaria – Motivo assoluto di nullità]

Marchio dell’Unione Europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio UE figurativo Frutaria – Motivo assoluto di nullità – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e Articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento n. 40/94.


 

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Nella causa T‑381/24,

Frutaria Innovation SL, con sede in Saragozza (Spagna), rappresentata dagli avvocati M.  Anadón Giménez e J. Learte Álvarez,

richiedente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato dal signor T. Klee, in qualità di agente,

imputato,

l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale, essendo

Markus Schneider, residente a Bonn (Germania), rappresentato dagli avv.ti F.  Klopmeier e F. Breuer,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composta, durante le deliberazioni, dalla Sig.ra M.  J. Costeira, Presidente, dal Sig. U. Öberg e dalla Sig.ra E.  Tichy-Fisslberger (Relatore), giudici,

impiegato: Sig. G. Mitrev, amministratore,

vista la fase scritta della procedura,

a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025,

rende la presente

SENTENZA

1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente Frutaria Innovation SL chiede l'annullamento parziale della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 maggio 2024 (procedimento R 1377/2023-2), come rettificata il 17 luglio 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto della controversia

2 Il 24 febbraio 2022, l'interveniente, sig. Markus Schneider, ha depositato presso l'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea registrato in seguito a una domanda depositata il 22 maggio 2007 per il seguente segno figurativo:

3 I prodotti e i servizi designati dal marchio contestato, per i quali è stata chiesta la nullità, rientravano in particolare  nelle classi 29, 31 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 29: “Frutta secca”;

– classe 31: “Frutta fresca”;

– classe 35: “Esportazione di frutta fresca”.

4 I motivi invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento.

5 Il 4 maggio 2023 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

6 Il 3 luglio 2023 l’interveniente ha presentato ricorso all’EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.

7 Il 27 maggio 2024 la Commissione di ricorso ha annullato parzialmente la decisione della divisione di annullamento.

8 In particolare, da un lato, tale Commissione ha ritenuto, in sostanza, che il marchio contestato fosse descrittivo della «frutta secca» di cui alla classe 29 e della «frutta fresca» di cui alla classe 31 (in prosieguo: i «prodotti interessati»), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, di conseguenza, che fosse altresì privo di carattere distintivo per tali prodotti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Dall'altro lato, la Commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non fosse descrittivo dell'«esportazione di frutta fresca» di cui alla classe 35 né privo di carattere distintivo per tali servizi.

9 D'altro canto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che il marchio contestato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, nel territorio di riferimento per i prodotti interessati.

10 L'11 giugno 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di rettifica della decisione della commissione di ricorso del 27 maggio 2024.

11 Il 17 luglio 2024, la commissione di ricorso ha adottato una rettifica alla decisione del 27 maggio 2024, conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto, contrariamente a quanto affermato in tale decisione, la domanda di dichiarazione di nullità era stata accolta per i prodotti interessati e respinta per il resto, vale a dire per l’«esportazione di frutta fresca» compresa nella classe 35. Di conseguenza, i punti 83, 113 e 114, nonché i punti 1 e 2 del dispositivo della stessa decisione, sono stati rettificati di conseguenza.

 Conclusioni delle parti

12 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte voglia:

– annullare la decisione impugnata nella parte in cui il marchio contestato è stato dichiarato nullo per i prodotti interessati;

– condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

13 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’EUIPO qualora si tenga un’udienza.

14 L'interveniente conclude che la Corte voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

 Posto

15 Tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione controversa, vale a dire il 22 maggio 2007, determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio  , del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

16 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, i riferimenti effettuati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, devono essere intesi come riferiti rispettivamente all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94  , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento, e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94  , in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento; in secondo luogo, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94  , in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento; e in terzo luogo, sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafo 1  , lettera a), del regolamento n. 40/94 , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1 , lettera c), dello stesso regolamento 

18 La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio contestato, nel suo complesso, non può essere considerato descrittivo dei prodotti interessati. In particolare, a suo avviso, il marchio contestato contiene elementi figurativi che lo rendono non descrittivo.

19 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

20 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94  , la nullità di un marchio dell'Unione europea è dichiarata, su domanda presentata all'EUIPO, quando il marchio dell'Unione europea è stato registrato in violazione delle disposizioni dell'articolo 7 di tale regolamento.

21 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94  , sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, l'articolo 7, paragrafo 1, è applicabile anche se gli impedimenti alla registrazione sussistono solo in una parte dell'Unione europea.

22 Tali segni o indicazioni sono considerati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio (sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 30, e del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 37).

23 Perché un segno ricada nel divieto sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94  , esso deve presentare un collegamento sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi di cui trattasi, da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o una delle loro caratteristiche [v. sentenze del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

24 La valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata solo, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi e, dall'altro, in relazione alla comprensione di questi ultimi da parte del pubblico di riferimento [v. sentenza del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento

25 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 26 della decisione impugnata, che era pacifico tra le parti che l'elemento denominativo «frutaria» del marchio contestato fosse un termine portoghese e che sarebbe stato inteso dalla parte di lingua portoghese del pubblico di riferimento nel senso di «fruttaio». In tali circostanze, essa ha affermato, ai punti da 26 a 28 della decisione impugnata, di concentrarsi esclusivamente sulla percezione di tale parte del pubblico di riferimento, poiché, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , un marchio sarà respinto anche se gli impedimenti alla registrazione sussistono solo in una parte dell'Unione europea.

26 Non vi è motivo di rimettere in discussione tali considerazioni, che peraltro non sono contestate dalla ricorrente.

27 Inoltre, la Commissione di ricorso, al punto 30 della decisione impugnata, ha sostanzialmente ritenuto che i prodotti in questione fossero prodotti di consumo quotidiano destinati a consumatori medi con un livello di attenzione inferiore alla media. Al punto 105 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha affermato che il pubblico di riferimento era il grande pubblico.

28 La ricorrente contesta tale valutazione. Essa sostiene, in sostanza, che i prodotti in questione sono destinati sia al grande pubblico sia a un pubblico professionale.

29 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

30 È certamente vero, come giustamente sostiene l'EUIPO, che i prodotti in questione sono prodotti alimentari di uso quotidiano destinati a tutti i consumatori, vale a dire al grande pubblico.

31 Tuttavia, come sostenuto dalla ricorrente, non si può escludere che il pubblico di riferimento sia composto non solo dal grande pubblico, ma anche da professionisti.

32 Ciò premesso, tenuto conto della natura dei prodotti in questione, la cui acquisizione non suscita, in generale, una riflessione approfondita da parte dei consumatori, il livello di attenzione del pubblico di riferimento non può essere considerato diverso da quello constatato dalla commissione di ricorso.

 Sulla comprensione del marchio contestato

33 La commissione di ricorso ha rilevato, in primo luogo, ai punti da 34 a 39 della decisione impugnata, che il termine portoghese «frutaria» poteva essere considerato descrittivo dei prodotti in questione per il pubblico di riferimento, dato che tali prodotti sono generalmente venduti in un negozio di frutta e verdura.

34 Inoltre, per quanto riguarda gli elementi figurativi e la stilizzazione del marchio contestato, la Commissione di ricorso, ai punti 56 e 58 della decisione impugnata, ha ritenuto che i primi fossero banali, comunemente utilizzati in relazione ai prodotti alimentari e che sarebbero stati percepiti come elementi decorativi volti ad accentuare l'importanza complessiva dell'elemento denominativo in tale marchio. Al punto 63 della decisione impugnata, tale Commissione ha ritenuto che la stilizzazione dell'elemento denominativo fosse semplice. Essa ha rilevato, al punto 57 della decisione impugnata, che la mera aggiunta del colore verde, comunemente utilizzato nel settore dei prodotti alimentari, all'elemento denominativo descrittivo non era sufficiente a conferire carattere distintivo al marchio contestato, ma sarebbe stata percepita come un elemento decorativo. Secondo la commissione di ricorso, tali elementi figurativi e tale stilizzazione del marchio contestato non erano sufficientemente evidenti, presi isolatamente o nel loro complesso, da distogliere il pubblico di riferimento dal significato descrittivo dell'elemento denominativo «frutaria» (punto 78 della decisione impugnata).

35 In particolare, la commissione di ricorso ha ritenuto che la sottolineatura dell'elemento denominativo «frutaria» non alterasse il carattere descrittivo del marchio contestato, che il semicerchio che circondava tale elemento denominativo fosse un mero ornamento, che gli elementi curvi mettessero in risalto tale elemento senza costituire un'indicazione di origine commerciale, che il quadrato verde fosse una semplice forma geometrica di base priva di qualsiasi carattere distintivo intrinseco e, infine, che la stilizzazione dell'elemento denominativo, consistente in un carattere tipografico comune, fosse molto semplice (punti da 59 a 63 della decisione impugnata).

36 La ricorrente ritiene che gli elementi figurativi del marchio contestato, vale a dire la linea ondulata, il semicerchio, il quadrato verde e il colore verde, non evochino i prodotti interessati e non possano pertanto essere considerati descrittivi degli stessi. Essa contesta inoltre alla Commissione di ricorso di non aver esaminato il marchio contestato nel suo complesso. Essa sostiene, in sostanza, che la combinazione degli elementi figurativi e dell'elemento denominativo stilizzato è sufficientemente distintiva, considerata nel suo complesso, da essere percepita come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti interessati. Inoltre, secondo la ricorrente, gli elementi figurativi sono disposti in modo creativo al fine di costruire un'immagine di marca. Essa aggiunge che la presenza di una linea ondulata costruisce un'immagine di marca stabile ai sensi della sentenza del 13 ottobre 2021, Schneider/EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) (T‑12/20, non pubblicata, EU:T:2021:702). Infine, la ricorrente contesta alla Commissione di Ricorso di non aver seguito le linee guida e la prassi decisionale dell'EUIPO. Essa fa riferimento a diverse decisioni delle Commissioni di Ricorso e della Divisione di Annullamento dell'EUIPO a sostegno della sua tesi secondo cui il marchio contestato, considerato nel suo complesso, possiede un certo grado di carattere distintivo e può essere ricordato dal pubblico di riferimento.

37 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

38 A tale riguardo, occorre ricordare che, nel caso di un marchio complesso, la valutazione del suo carattere descrittivo non può limitarsi all'analisi di ciascuno dei suoi termini o elementi, considerati isolatamente, ma deve, in ogni caso, basarsi sulla percezione complessiva di tale marchio da parte del pubblico di riferimento e non sulla presunzione che elementi isolati privi di carattere descrittivo non possano, una volta combinati, avere tale carattere. Infatti, il semplice fatto che ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, sia privo di carattere descrittivo non esclude che la combinazione che essi formano abbia tale carattere (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

39 Tuttavia, l'esame della questione se un marchio complesso, considerato nel suo complesso, sia descrittivo dei prodotti e dei servizi designati non è incompatibile con esami successivi dei diversi elementi che lo compongono [v. sentenza del 12 aprile 2016, Choice / EUIPO (Choicechocolate & icecream), T‑361/15, non pubblicata, EU:T:2016:214, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

40 Inoltre, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 49 della decisione impugnata, se l'elemento denominativo di un marchio complesso è descrittivo dei prodotti coperti, la questione decisiva è se gli elementi figurativi modifichino, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il significato del segno in questione nel suo complesso rispetto ai prodotti coperti. Pertanto, se l'elemento denominativo di un marchio è descrittivo, il marchio è, nel suo complesso, descrittivo se gli elementi grafici di tale marchio non servono a distogliere il pubblico di riferimento dal messaggio descrittivo trasmesso dall'elemento denominativo (v. sentenza del 26 aprile 2018, Pfalzmarkt fürObstundGemüse/EUIPO (100% Pfalz), T‑220/17, non pubblicata, EU:T:2018:229, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

41 In via preliminare, non vi è motivo di rimettere in discussione la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui la data rilevante ai fini della valutazione del carattere descrittivo del marchio contestato è quella del deposito della domanda di registrazione, vale a dire il 22 maggio 2007.

42 Per quanto riguarda l'elemento denominativo «frutaria» del marchio contestato, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui tale elemento sarà inteso dalla parte portoghese del pubblico di riferimento come avente il significato di «frutteria» (v. punto 25 supra) e pertanto di negozio o luogo di vendita dei prodotti di cui trattasi, cosicché tale elemento ha carattere descrittivo.

43 In tali circostanze, la questione decisiva è se gli elementi figurativi modifichino, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il significato del marchio contestato nel suo complesso rispetto ai prodotti interessati (v. punto 40 supra).

44 Per quanto riguarda quest'ultimo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il quadrato verde, il semicerchio e la linea ondulata sono caratterizzati dalla loro rappresentazione semplice, ordinaria e poco stilizzata, cosicché la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al punto 66 della decisione impugnata, che tali elementi non potevano alterare, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il significato del marchio contestato nel suo complesso, in relazione ai prodotti interessati, risultante dall'elemento denominativo «frutaria».

45 Per quanto riguarda la stilizzazione dell'elemento denominativo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 63 della decisione impugnata, che essa fosse solo lieve, poiché tale elemento è rappresentato in un unico carattere standard, di colore verde e in grassetto. Data la sua semplicità, la stilizzazione dell'elemento denominativo non è tale da influenzare la comprensione o il significato di tale elemento e, di conseguenza, del marchio contestato nel suo complesso.

46 Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, ai punti da 63 a 66 e 78 della decisione impugnata, che gli elementi figurativi del marchio contestato, tra cui la stilizzazione dell'elemento denominativo, tenuto conto, in sostanza, della loro forma e della loro posizione, non consentissero di distogliere il pubblico di riferimento dal messaggio descrittivo trasmesso dall'elemento denominativo.

47 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

48 In primo luogo, la ricorrente fa valere un grado minimo di carattere distintivo del marchio contestato, che è stato confermato a più riprese, in particolare ai punti 67 e 68 della sentenza del 13 ottobre 2021, Frutaria (T‑12/20, non pubblicata, EU:T:2021:702).

49 Tuttavia, occorre rilevare che la sentenza del 13 ottobre 2021, Frutaria (T‑12/20, non pubblicata, EU:T:2021:702), cui fa riferimento la ricorrente, è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento di decadenza del marchio contestato.

50 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, le considerazioni contenute in tale sentenza non possono essere trasposte alla presente controversia relativa al procedimento di dichiarazione di nullità. Come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 73 della decisione impugnata, il carattere distintivo di un marchio può essere messo in discussione solo nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 51 del regolamento n. 40/94  (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2015, Hostel Tourist World/UAMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non pubblicata, EU:T:2015:239, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Nell'ambito di un procedimento di decadenza, come quello oggetto della sentenza del 13 ottobre 2021, Frutaria (T-12/20, non pubblicata, EU:T:2021:702), sebbene sia necessario, se del caso, tener conto, come ha fatto il Tribunale in tale sentenza, del maggiore o minore carattere distintivo del marchio controverso, quest'ultimo non può, in ragione della sua stessa registrazione e salvo che la sua validità non sia messa in discussione, essere riconosciuto privo di carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2023, Apart/EUIPO – S. Tous (Rappresentazione della sagoma di un orso), T-638/21, non pubblicata, EU:T:2023:434, punto 79). 

51 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso non avrebbe valutato il marchio contestato nel suo complesso, occorre rilevare che dai punti 58, 64 e 66 della decisione impugnata emerge che la Commissione di ricorso ha effettivamente valutato il carattere descrittivo del marchio contestato, considerato nel suo complesso. La Commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che, data la loro posizione attorno alla parola "frutaria", gli elementi figurativi del marchio contestato, vale a dire il semicerchio, il quadrato verde e la linea ondulata, servissero, al pari della semplice stilizzazione di tale elemento verbale, a mettere in risalto il messaggio descrittivo da esso trasmesso. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 40 supra, la commissione di ricorso ha esaminato se gli elementi figurativi e la stilizzazione dell'elemento verbale potessero modificare la percezione del marchio contestato nel suo complesso da parte del pubblico di riferimento, risultante dal carattere descrittivo dell'elemento verbale, ma ha concluso che ciò non si verificava nel caso di specie, poiché tali elementi figurativi e tale stilizzazione servivano piuttosto a mettere in evidenza il carattere descrittivo di tale elemento verbale.

52 In terzo luogo, anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, gli elementi figurativi non evocano i prodotti in questione, resta il fatto che tali elementi non alterano, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il significato del marchio contestato nel suo complesso in relazione a tali prodotti. Lo stesso vale per l'affermazione della ricorrente secondo cui la presenza della linea ondulata non è casuale.

53 In quarto luogo, per quanto riguarda i riferimenti alle direttive dell'EUIPO sui marchi e sui disegni e modelli, occorre rilevare, come sostenuto dall'EUIPO, che questi non costituiscono atti giuridici vincolanti ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 48). La legittimità della registrazione di un segno come marchio dell'Unione non viene valutata alla luce di tali direttive, bensì alla luce delle disposizioni del regolamento n. 40/94  , come interpretate dal giudice dell'Unione [v. sentenza del 1° giugno  2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forma di una barra con quattro cerchi), T‑240/15, non pubblicata, EU:T:2016:327, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

54 In quinto luogo, nella misura in cui la ricorrente si basa su precedenti decisioni dell’EUIPO, è sufficiente osservare quanto segue.

55 Nell'ambito del suo controllo di legittimità, la Corte non è vincolata dalla prassi decisionale dell'EUIPO (sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65, e del 22 aprile 2008, Casa Editorial el Tiempo/UAMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non pubblicata, EU:T:2008:121, punto 48).

56 Le decisioni che l'EUIPO è tenuto ad adottare ai sensi del regolamento n. 40/94  in merito alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea costituiscono l'esercizio di poteri vincolati e non di poteri discrezionali. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata esclusivamente sulla base di tale regolamento, come interpretato dai giudici dell'Unione europea, e non sulla base di una prassi amministrativa anteriore a tali decisioni (sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65).

57 L'EUIPO è tenuto a esercitare i suoi poteri nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, tra cui i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73). Alla luce di tali principi, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni da esso già adottate su domande analoghe e valutare con particolare attenzione se occorra o meno adottare una decisione nello stesso senso, dovendo l'applicazione di tali principi conciliarsi con il rispetto del principio di legalità (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 74 e 75).

58 Di conseguenza, chi sostiene il mantenimento di un segno come marchio dell'Unione europea non può invocare alcun atto illecito commesso a favore di un altro per ottenere una decisione identica. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto e, più specificamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di nullità deve essere rigoroso e completo, al fine di evitare che i marchi siano indebitamente mantenuti. Tale esame deve essere effettuato in ogni caso specifico. Infatti, il mantenimento di un segno come marchio dell'Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili nel contesto delle circostanze di fatto del caso di specie, volti a verificare se il segno in questione non ricada in un motivo di nullità (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 76 e 77, e del 20 gennaio 2015, Aic/UAMI – ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore), T‑617/13, non pubblicata, EU:T:2015:32, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

59 Nel caso di specie, nel ricorso, la ricorrente ha fatto riferimento a diverse decisioni precedenti dell'EUIPO, sia delle Commissioni di ricorso che dei tribunali di grado inferiore. Per quanto riguarda, in primo luogo, le decisioni precedenti delle Commissioni di ricorso dell'EUIPO, già invocate dalla ricorrente in fase di ricorso, occorre ricordare che la Commissione di ricorso ha esposto, ai punti 75 e 76 della decisione impugnata, le ragioni per cui riteneva che il caso di specie differisse da tali decisioni precedenti. La ricorrente non deduce alcun argomento nuovo che possa inficiare tale valutazione della Commissione di ricorso. Per quanto riguarda, invece, un'altra precedente decisione di una Commissione di ricorso e diverse precedenti decisioni della Divisione di annullamento, a differenza dei marchi in questione in tali cause e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli elementi figurativi e la stilizzazione del marchio in questione nel caso di specie sono semplici, ordinari e poco stilizzati (v. punti 44 e 45 supra).

60 In ogni caso, come emerge dai punti da 25 a 46 della presente sentenza, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il marchio contestato fosse soggetto all'impedimento alla registrazione fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94  , di modo che la ricorrente non può utilmente basarsi, per ribaltare tale conclusione, su decisioni precedenti dell'EUIPO.

 Sul rapporto tra il marchio contestato e i prodotti interessati

61 In ragione del carattere descrittivo dell'elemento denominativo del marchio contestato «frutaria» per i prodotti interessati (v. punto 42 supra) per la parte di pubblico di lingua portoghese del pubblico di riferimento, e del fatto che gli elementi figurativi non sono tali da distogliere l'attenzione di tale pubblico dal significato descrittivo di tale elemento denominativo per tali prodotti (v. punti da 44 a 60 supra), tale marchio, considerato nel suo complesso, presenta un rapporto sufficientemente diretto e concreto con i prodotti interessati da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione di tali prodotti o di una delle loro caratteristiche.

62 Pertanto, il marchio contestato presenta un carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94  (v. punti 25 e 42 supra).

63 Da tutto quanto precede consegue che tutti gli argomenti della ricorrente sono infondati e che, pertanto, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento n. 40/94 , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1 , lettera b), dello stesso regolamento 

64 La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio contestato non è privo di carattere distintivo. La ricorrente contesta alla Commissione di ricorso di aver negato che il marchio contestato possedesse un grado minimo di carattere distintivo per i prodotti interessati. Essa sostiene inoltre che il carattere distintivo intrinseco del marchio contestato è stato riconosciuto a più riprese nel corso dei vari procedimenti di opposizione e di decadenza. Secondo la ricorrente, il marchio contestato è distintivo, in quanto consente al pubblico di riferimento di identificare l'origine commerciale dei prodotti interessati e di distinguerli da quelli di altre imprese.

65 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

40/94 che è sufficiente che     sussista uno degli impedimenti assoluti alla registrazione ivi elencati perché il segno non possa essere registrato come marchio dell'Unione europea o, se registrato, perché il marchio dell'Unione europea sia dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento (  ordinanza del 21 aprile 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:299, punto 57). Non occorre pertanto esaminare la fondatezza del secondo motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5 , paragrafo 1 , punto 2, del regolamento n. 40/94 , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento 

67 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il marchio contestato non avesse acquisito carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto. A suo avviso, la Commissione di ricorso non ha esaminato le prove nel loro complesso. Essa contesta alla Commissione di ricorso di aver negato il valore probatorio della dichiarazione del responsabile del suo dipartimento amministrativo, in cui attesta che il marchio contestato è ampiamente utilizzato in tutto il mondo da molti anni nella vendita di frutta, generando un fatturato significativo. Per quanto riguarda l'ambito geografico, la ricorrente sostiene che le fatture dimostrano che i prodotti recanti il ​​marchio contestato erano stati consegnati in tutto il Portogallo. A suo avviso, poiché i clienti sono rivenditori, l'entità dell'uso non può essere messa in discussione. La ricorrente sostiene che l'uso duraturo del marchio contestato è dimostrato dalle informazioni relative al fatturato e dalle dichiarazioni del gruppo Frutaria e dei rivenditori. La ricorrente sostiene che il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico e dal pubblico professionale. Di conseguenza, la Commissione di ricorso ha commesso un errore nel richiedere la produzione di fatture indirizzate ai consumatori finali, poiché sarebbe insolito che in tali casi venissero emesse fatture e sarebbe improbabile ottenere tali fatture dalle società fornitrici dei prodotti in questione.

68 La ricorrente sostiene inoltre che le dichiarazioni di società terze confermano la percezione del marchio contestato come indicazione di origine commerciale nel territorio portoghese, cosicché la Commissione di Ricorso avrebbe dovuto prenderle in considerazione. Secondo la ricorrente, tali dichiarazioni dimostrano che, in primo luogo, alla vista del marchio contestato, il pubblico di riferimento riconosce l'origine commerciale dei prodotti in questione; in secondo luogo, il consumatore in Portogallo si trova di fronte a tale marchio quando acquista frutta; e in terzo luogo, tale marchio appare sulla confezione presentata al pubblico. Essa sostiene che la Commissione di Ricorso si è contraddetta criticando l'assenza di fatture indirizzate al grande pubblico o a catene di supermercati portoghesi. Per quanto riguarda le prove costituite da opuscoli che dimostravano la presenza della ricorrente alla fiera internazionale "Fruit Attraction", in cui è stato esposto il marchio contestato, la ricorrente sostiene che la Commissione di Ricorso non può ignorare il fatto che il pubblico di riferimento comprende non solo il grande pubblico, ma anche i professionisti. Aggiunge, in sostanza, che tali prove dimostrano che una parte del pubblico di riferimento, vale a dire i rivenditori professionali che offrono i prodotti in questione ai consumatori finali, è stata esposta al marchio contestato. A suo avviso, l'investimento effettuato per essere presente a una fiera in cui il marchio in questione era esposto conferma che quest'ultimo è percepito come un'indicazione di origine commerciale dal pubblico di riferimento.

69 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

70 Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , quando un marchio dell'Unione europea è stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), esso non può tuttavia essere dichiarato nullo se, in seguito all'uso che ne è stato fatto, ha acquisito, dopo la sua registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali è registrato.

40/94 riguarda i marchi la cui registrazione era contraria all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di tale regolamento e che, in assenza di una siffatta disposizione, avrebbero dovuto essere annullati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1  , di tale regolamento. Il suo preciso obiettivo è quello di mantenere la registrazione dei marchi che, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, hanno nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, acquisito un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante il fatto che tale registrazione, al momento della sua effettuazione, fosse contraria all'articolo 7 del regolamento n. 40/94  [v. sentenza del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera), T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].

72 L’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  e l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento sono disciplinati dalla stessa logica e devono essere interpretati in modo identico, alla luce degli stessi fattori pertinenti [sentenza del 28 giugno 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Forma del corpo di una chitarra), T‑340/18, non pubblicata, EU:T:2019:455, punto 64].

73 Secondo la giurisprudenza, per stabilire se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , l'autorità competente deve procedere a un esame concreto e valutare globalmente gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto idoneo a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da una determinata impresa (v. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C‑217/13 e C‑218/13, EU:C:2014:2012, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

74 A tal proposito, occorre ricordare che le prove prodotte devono dimostrare che il marchio è divenuto idoneo a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da una determinata impresa e, pertanto, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. La valutazione del carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione può essere effettuata prendendo in considerazione fattori quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti pertinenti che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio e le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali [v. sentenza del 6 marzo 2024, Lidl Stiftung/EUIPO – MHCS (Tonalità del colore arancione), T‑652/22, non pubblicata, EU:T:2024:152, punto 99 e giurisprudenza ivi citata].

75 Tuttavia, alcuni elementi sono considerati dotati di maggiore valore probatorio rispetto ad altri. In particolare, i dati sulle vendite e il materiale pubblicitario possono essere considerati solo come prove secondarie idonee a corroborare, se del caso, la prova diretta del carattere distintivo acquisito con l'uso, come risulta da sondaggi o studi di mercato, nonché da dichiarazioni di associazioni professionali o dichiarazioni del pubblico specializzato (v. sentenza del 6 marzo 2024, Tonalità del colore arancione, T‑652/22, non pubblicata, EU:T:2024:152, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

76 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso non può essere fornita dalla mera produzione di volumi di vendita e di materiale pubblicitario. Analogamente, il mero fatto che il segno sia utilizzato da tempo nel territorio dell'Unione europea non è sufficiente a dimostrare che il pubblico destinatario dei prodotti in questione lo percepisca come un'indicazione di origine commerciale (v. sentenza del 6 marzo 2024, Tonalità del colore arancione, T‑652/22, non pubblicata, EU:T:2024:152, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

77 Ne consegue che è necessaria una prova diretta per dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso (sentenza del 6 marzo 2024, Tonalità del colore arancione, T‑652/22, non pubblicata, EU:T:2024:152, punto 102).

78 Inoltre, l'acquisizione di un carattere distintivo tramite l'uso del marchio presuppone che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi, tramite il marchio, i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata [v. sentenza del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietra focaia), T‑262/04, EU:T:2005:463, punto 61 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 52].

79 Per valutare se gli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 40/94  debbano essere disattesi in quanto il carattere distintivo è stato acquisito in seguito all'uso, rileva solo la situazione esistente nella parte del territorio dell'Unione in cui sono stati accertati gli impedimenti alla registrazione [v. sentenza del 14 dicembre 2022, Devin/EUIPO – Camera di commercio e industria di Haskovo (DEVIN), T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816, punto 137 e giurisprudenza ivi citata].

80 Il carattere distintivo di un marchio, compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve essere valutato in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2003, Alcon/UAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, EU:T:2003:54, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

81 Ai punti 92 e 93 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che occorreva valutare se, nel territorio in cui aveva ritenuto che fosse descrittivo dei prodotti interessati, vale a dire il Portogallo, il marchio contestato avesse acquisito, attraverso l'uso che ne era stato fatto, un carattere distintivo, sia alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, vale a dire il 22 maggio 2007, sia alla data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità, vale a dire il 24 febbraio 2022. Tale approccio non è contestato dalla ricorrente.

82 In primo luogo, come emerge dai paragrafi da 30 a 32 che precedono, i prodotti in questione sono destinati al grande pubblico e al pubblico professionale. Pertanto, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che l'esistenza del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dovesse essere dimostrata per la parte di lingua portoghese del pubblico di riferimento, composto non solo dal grande pubblico ma anche dal pubblico professionale.

83 In secondo luogo, come emerge dal punto 5 della decisione impugnata, la ricorrente ha prodotto, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO, un insieme di prove volte a dimostrare che il marchio contestato aveva acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso che ne era stato fatto, vale a dire, in particolare:

– una dichiarazione del responsabile del dipartimento amministrativo della ricorrente attestante l'uso del marchio contestato in tutto il mondo da molti anni nell'ambito della vendita di frutta che genera un fatturato significativo;

– dichiarazioni sottoscritte da due società terze portoghesi che sostengono che, a loro conoscenza, il marchio contestato è percepito come un'indicazione di origine commerciale da almeno una parte significativa del pubblico di riferimento, dato il suo uso a lungo termine e la presenza del suddetto marchio sulla confezione dei prodotti interessati, sulle fatture, nonché su documenti e comunicazioni di natura commerciale;

– fatture contenenti il ​​marchio contestato, inviate a clienti portoghesi nel periodo dal 2001 al 2022;

– opuscoli che dimostrano la presenza del richiedente, per il periodo dal 2009 al 2022, alla fiera internazionale “Fruit Attraction”, in cui è stato esposto il marchio contestato;

– una dichiarazione del direttore della fiera internazionale “Fruit Attraction” del 30 maggio 2022, in cui si afferma che il marchio contestato è stato utilizzato per promuovere la frutta fresca in tale fiera.

84 Ai punti 102 e 103 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha, in sostanza, riconosciuto che taluni elementi di prova, vale a dire la dichiarazione del responsabile del dipartimento amministrativo della ricorrente e le fatture di vendita a sostegno di tale dichiarazione, dimostravano l'entità dell'uso del marchio contestato all'interno dell'Unione europea e, in particolare, in Portogallo.

85 Tuttavia, ai punti 102, da 104 a 106, 108 e 109 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha rilevato che le prove, nel loro complesso, non riguardavano la percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento. In particolare, ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che almeno una parte significativa di tale pubblico identificasse l'origine dei prodotti in questione. Ha aggiunto, al punto 110 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva presentato alcuna prova relativa alla quota di mercato detenuta dal marchio contestato, né dati relativi agli investimenti effettuati per la promozione di tale marchio, né dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali che evidenziassero un accresciuto carattere distintivo di tale marchio in Portogallo. Pertanto, in assenza di prove dirette dell'acquisizione di un carattere distintivo presso il pubblico portoghese di riferimento, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti 111 e 112 della decisione impugnata, che il marchio contestato non aveva acquisito carattere distintivo in seguito all'uso per i prodotti interessati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94  , letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

86 Da un lato, per quanto riguarda le prove dirette, occorre rilevare che la ricorrente non ha effettivamente fornito sondaggi, studi di mercato, dichiarazioni di associazioni professionali o dichiarazioni di camere di commercio e industria, relativi alla percezione della parte lusofona del pubblico di riferimento, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 73 a 77 supra.

87 Se, invece, la ricorrente ha prodotto dichiarazioni di imprese terze, queste non sono sufficienti a dimostrare che il pubblico di riferimento percepisce il marchio contestato come un'indicazione di origine commerciale. Esse non consentono pertanto di concludere che il marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso.

88 Infatti, sebbene menzionino la percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento, tali affermazioni attestano semplicemente il fatto che tale marchio appariva su fatture, su documenti e comunicazioni di natura commerciale nonché sull'imballaggio dei prodotti interessati, il fatto che, secondo tali società, tale marchio fungeva da identificazione commerciale dei prodotti interessati anche prima della data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità e, infine, il fatto che, secondo tali società, la funzione di identificazione dell'origine commerciale di tali prodotti svolta da tale marchio non era mai stata messa in discussione sul mercato portoghese. Tuttavia, tali affermazioni hanno carattere generale e non sono corroborate da prove dirette.

89 Inoltre, il contenuto delle dichiarazioni delle società terze è pressoché identico. Tali dichiarazioni, infatti, differiscono solo nell'identificazione delle società in questione e nell'identificazione delle catene di supermercati portoghesi che rivendono i prodotti in questione recanti il ​​marchio contestato sulle loro confezioni. A causa del contenuto pressoché identico, tali dichiarazioni non possono essere considerate complementari.

90 Pertanto, le dichiarazioni di società terze, in considerazione del loro contenuto, sono idonee a corroborare, solo ove opportuno, altre prove.

91 Inoltre, per quanto riguarda le prove indirette fornite dal ricorrente, occorre rilevare quanto segue.

92 In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione di ricorso non ha escluso il valore probatorio della dichiarazione del capo del dipartimento amministrativo della ricorrente. Occorre rilevare che, ai punti da 96 a 101 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene tale dichiarazione non potesse essere di per sé ignorata, il suo valore probatorio fosse comunque scarso, in quanto redatta nell'interesse del suo autore. Al punto 102 della decisione impugnata, detta Commissione ha inoltre espressamente riconosciuto che le informazioni contenute in tale dichiarazione dimostravano l'ampiezza dell'uso all'interno dell'Unione europea, in particolare in Portogallo. Pertanto, la Commissione di ricorso non ha negato il valore probatorio di tale dichiarazione.

93 In ogni caso, dalla giurisprudenza emerge che una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 40/94, resa da uno dei dipendenti della parte che si avvale di tale dichiarazione, può avere valore  probatorio solo se corroborata da altri elementi di prova [sentenza del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, punto 43; v. anche sentenza del 7 settembre 2022, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network), T‑521/21, non pubblicata, EU:T:2022:520, punto 100 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente richiesto, al punto 101 della decisione impugnata, che i dati relativi al fatturato contenuti in tale dichiarazione fossero corroborati da altri elementi di prova, quali documenti contabili affidabili contenenti ulteriori dettagli relativi, in particolare, ai prodotti o ai servizi cui si riferiscono tali dati relativi al fatturato.

94 In secondo luogo, per quanto riguarda le fatture prodotte, è certamente vero che le fatture inviate al pubblico professionale possono fornire un'indicazione dell'esposizione di tale parte del pubblico di riferimento al marchio contestato. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente e come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 76 supra, la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso non può essere fornita unicamente dalla prova dei volumi di vendita dei prodotti interessati commercializzati con tale marchio.

95 Analogamente, il mero fatto che il marchio contestato sia utilizzato da tempo nel territorio dell'Unione europea non è sufficiente a dimostrare che il pubblico di riferimento lo percepisca come un'indicazione di origine commerciale. Di conseguenza, anche se risultasse dagli elementi di prova prodotti dalla ricorrente che i prodotti interessati recanti il ​​marchio contestato sono commercializzati da oltre 20 anni, tale circostanza non sarebbe sufficiente, di per sé, ma anche in combinazione con gli altri elementi di prova prodotti, per concludere che il pubblico di riferimento percepirebbe effettivamente tali prodotti come provenienti da una determinata impresa.

96 Inoltre, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe richiesto la produzione di fatture indirizzate ai consumatori finali, quando sarebbe insolito che le fatture venissero emesse in tali casi e sarebbe improbabile ottenerle dalle società fornitrici dei prodotti in questione, si basa su un'interpretazione erronea della decisione impugnata. Infatti, al punto 105 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha criticato il fatto che le fatture prodotte dalla ricorrente, indirizzate a imprese portoghesi, non fornissero informazioni sufficienti a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento percepisse il marchio contestato come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti in questione. Tuttavia, tale Commissione ha correttamente richiesto la produzione di prove che dimostrassero che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento identificasse, grazie al marchio contestato, i prodotti in questione come provenienti da una determinata impresa.

97 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non poteva, senza viziare la decisione impugnata con contraddizioni, esigere che essa producesse fatture indirizzate a catene di supermercati portoghesi, occorre rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso, che la presentazione di un numero significativo di tali fatture avrebbe potuto fornire un'indicazione dell'esposizione del grande pubblico al marchio contestato.

98 Pertanto, come correttamente ritenuto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, le fatture fornite dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento abbia identificato i prodotti in questione come provenienti da una determinata impresa.

99 In terzo luogo, per quanto riguarda gli opuscoli che dimostrano la presenza della ricorrente alla fiera internazionale "Fruit Attraction", in cui è stato esposto il marchio contestato, e la dichiarazione del direttore di tale fiera, anche se si ammettesse che tali prove potessero fornire un'indicazione dell'esposizione di una parte del pubblico di riferimento al marchio contestato, resta il fatto che tali prove sono indirette e non riguardano la percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento. Tali prove non sono quindi idonee a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento percepirebbe il marchio contestato come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.

100     Inoltre, la ricorrente stessa ammette che il direttore della fiera internazionale "Fruit Attraction" non è in grado di pronunciarsi sulla percezione del marchio contestato da parte della parte lusofona dei visitatori della suddetta fiera.

101     In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione di ricorso, dopo averle esaminate separatamente ai punti da 96 a 108 della decisione impugnata, ha valutato le prove nel loro complesso. Infatti, tale Commissione ha ritenuto, al punto 111 della decisione impugnata, che le prove prodotte dalla ricorrente, nel loro complesso, non le consentissero di determinare la quota di mercato detenuta dal marchio contestato, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dalla ricorrente per promuoverlo e la proporzione degli ambienti interessati che, grazie a tale marchio, identificavano i prodotti in questione come provenienti dalla ricorrente.

102     Poiché tutti gli argomenti della ricorrente devono essere respinti, occorre respingere il terzo motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

 Sui costi

103     Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

104     Poiché si è tenuta un'udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara:

1) Il ricorso è respinto.

2) Frutaria Innovation SL è condannata alle spese.

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 15 ottobre 2025.

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