22 aprile 2026
Tribunale UE 22/04/2026 (causa T-228/25) [Disegno UE – Procedimento di invalidità – Disegno registrato UE rappresentativo di una scarpa – Motivo di invalidità]
Disegno dell’Unione europea – Procedimento di invalidità – Disegno registrato UE rappresentativo di una scarpa – Motivo di invalidità – Mancato rispetto delle condizioni di protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 6/2002 nella sua versione precedente al Regolamento (UE) 2024/2822 – Mancanza di carattere individuale – Articolo 6 del Regolamento n. 6/2002.
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Nel caso T-228/25,
Crocs, Inc., con sede a Broomfield, Colorado (USA), rappresentata da H. Haouideg, M. Berger, N. Hadjadj, avvocati, e J. Guise, procuratore,
parte richiedente,
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato dal Sig. J. Ivanauskas, in qualità di agente,
imputato,
l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi alla Corte, essendo
Gor Factory, SA, con sede in Fortuna (Spagna), rappresentata dall'avv. C. Giner Mas,
IL TRIBUNALE (sesta camera),
composta dalla sig.ra P. Škvařilová-Pelzl, presidente, dal sig. D. Kukovec e dalla sig.ra R. Pezzuto (relatore), giudici,
Segretario: Sig. V. Di Bucci,
data la fase scritta della procedura,
Vista l'assenza di una richiesta di fissazione di un'udienza presentata dalle parti entro tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, di pronunciarsi senza una fase orale del procedimento,
rende la presente
SENTENZA
1. Con un'azione basata sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Crocs, Inc., chiede l'annullamento e la modifica della decisione della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 febbraio 2025 (causa R 590/2024-3) (di seguito la "decisione impugnata").
Antefatto della controversia
2 Il 24 ottobre 2022, l'interveniente, Gor Factory, SA, ha depositato presso l'EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello dell'Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 22 novembre 2004, che è rappresentato nelle seguenti viste:

3. I prodotti ai quali è destinato ad essere applicato il disegno industriale di cui si chiedeva l'invalidità rientrano nelle classi 02-04 ai sensi dell'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 che stabilisce una classificazione internazionale dei disegni industriali, e successive modifiche, e corrispondono alla seguente indicazione: "Calzature".
4. Il motivo invocato a sostegno della domanda di nullità era quello di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio , del 12 dicembre 2001, relativo ai disegni e modelli dell'Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione precedente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L 2024/2822), letto congiuntamente agli articoli da 4 a 6 di tale regolamento. In tale contesto, l'interveniente sosteneva che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale rispetto al disegno o modello per gli zoccoli "Holey Soles", rappresentati come segue:

5. Con decisione del 22 gennaio 2024, la Divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità, in quanto il disegno o modello contestato non possedeva carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 .
6 Il 19 marzo 2024, il ricorrente ha presentato ricorso all'EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.
7. Con la decisione impugnata, la Terza Commissione di ricorso ha respinto il ricorso avverso la decisione della Divisione di annullamento. In primo luogo, ha ritenuto che il disegno anteriore fosse stato reso pubblico, ai sensi dell'articolo 7(1) del regolamento n. 6/2002 , il 13 e 14 aprile 2003, ovvero prima della data di priorità rivendicata per il disegno impugnato, ossia il 28 maggio 2004, in relazione alla domanda di brevetto statunitense n. 29 /206.427. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti in questione, ha osservato che si trattava di "calzature, in particolare zoccoli". In terzo luogo, per quanto riguarda l'utilizzatore informato, ha rilevato che tale utilizzatore avrebbe esercitato un grado di diligenza relativamente elevato nell'uso dei prodotti. In quarto luogo, per quanto riguarda il grado di libertà del progettista, ha ritenuto che, per gli zoccoli, esso fosse elevato. In quinto luogo, si è concluso che il progetto contestato mancava di carattere individuale, poiché, se confrontati con il progetto precedente, i progetti in conflitto producevano la stessa impressione generale sull'utente informato, senza che le differenze esistenti tra di essi fossero in grado di controbilanciare le loro somiglianze.
8 In tali circostanze, la Commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla novità del disegno contestato.
Conclusioni delle parti
9 Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte potrebbe essere lieta di:
– principalmente, annullare e modificare la decisione contestata;
– in alternativa, annullare la suddetta decisione e rinviare il caso all'EUIPO;
– ordinare all'EUIPO di pagare le spese processuali.
10. L'EUIPO conclude, con il permesso della Corte:
– respingere il ricorso;
– ordinare al ricorrente di pagare le spese processuali, in caso di citazione a comparire in udienza.
11. L'interveniente conclude, in sostanza, di poter essere così soddisfatto del Tribunale:
– respingere il ricorso;
– “decidere a suo favore in merito alle spese processuali”.
Posto
Riguardo alla competenza della Corte ad esaminare la seconda parte del secondo motivo di appello.
12 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda domanda del ricorrente, occorre rilevare che tale domanda mira a ottenere che il Tribunale rinvii la causa all'EUIPO. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO, quest'ultima è tenuta, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, ad adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, non spetta al Tribunale generale emettere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell'EUIPO, la quale è tenuta a trarre le conseguenze dalla parte dispositiva e dai motivi delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea [cfr. sentenza dell'11 luglio 2007, El Corte Inglés contro OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 25 giugno 2019, Eaglestone contro EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T-82/19, non pubblicata, EU:T:2019:484, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che la seconda parte della seconda domanda del ricorrente deve essere respinta per difetto di giurisdizione, come sostanzialmente sostiene l'EUIPO.
Sulla sostanza
13 A sostegno del presente ricorso, il ricorrente solleva un unico motivo di ricorso basato sulla violazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 .
14 In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Commissione di ricorso abbia commesso un errore di valutazione concludendo, al paragrafo 27 della decisione impugnata, che il grado di libertà del creatore fosse, in questo caso, elevato.
15 In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Commissione di ricorso abbia errato nella sua valutazione non tenendo conto, nel contesto del confronto delle impressioni complessive prodotte dai disegni contrastanti, del "contributo al carattere individuale" apportato dalla flangia distintiva sul tallone del disegno contestato.
16 L'EUIPO, con il supporto dell'interveniente, contesta le argomentazioni del ricorrente.
17 Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 , un disegno o modello registrato nell'Unione europea si considera avente carattere individuale se l'impressione complessiva che esso produce sull'utente informato differisce da quella prodotta su tale utente da qualsiasi disegno o modello reso pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, se, come nel caso qui, si rivendica la priorità, prima della data di priorità.
18 L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 specifica inoltre che, per valutare tale carattere individuale, occorre tenere conto del grado di libertà del creatore nella preparazione del disegno o del modello.
19 Dalla economia dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, consegue che la valutazione del carattere individuale di un disegno dell'Unione europea procede, in sostanza, attraverso un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nell'individuare, in primo luogo, il settore dei prodotti in cui il disegno è destinato ad essere incorporato o a cui è destinato ad essere applicato; in secondo luogo, l'utente informato di tali prodotti in base alla loro destinazione d'uso e, con riferimento a tale utente informato, il grado di conoscenza dello stato dell'arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni; in terzo luogo, il grado di libertà del creatore nello sviluppo del disegno, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale; e, in quarto luogo, tenendo conto di ciò, il risultato del confronto, possibilmente diretto, delle impressioni complessive prodotte sull'utente informato dal disegno contestato e da qualsiasi disegno anteriore reso pubblico, considerati singolarmente [cfr. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta contrassegno per veicoli), T-74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].
20 Alla luce di questi principi, è opportuno esaminare se, nel caso di specie, nell'ambito della valutazione del carattere individuale del disegno contestato, la Commissione di ricorso abbia commesso un errore di valutazione, in primo luogo, riguardo al grado di libertà del creatore e, in secondo luogo, riguardo al confronto delle impressioni complessive dei disegni in conflitto.
Osservazioni preliminari
21 In primo luogo, occorre rilevare che, come indicato al punto 22 della decisione impugnata, il disegno anteriore è stato reso pubblico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 , il 13 e 14 aprile 2003, ossia prima della data di priorità rivendicata per il disegno impugnato, ovvero il 28 maggio 2004, che non è contestata.
22 Inoltre, come risulta evidente dai paragrafi 23 e 24 della decisione impugnata, in primo luogo, il settore interessato dai disegni contrastanti è quello delle calzature, e più specificamente degli zoccoli, e in secondo luogo, l'utilizzatore informato degli zoccoli "dimostra un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza", cosa che non è contestata.
Sul grado di libertà del creatore
23 Il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso abbia errato nella sua valutazione, concludendo, al paragrafo 27 della decisione impugnata, che il grado di libertà concesso al progettista fosse elevato per gli zoccoli. Secondo il ricorrente, tale grado di libertà è, nella migliore delle ipotesi, medio.
24 In particolare, il ricorrente ritiene che l'approccio adottato dalla Commissione di ricorso nella decisione impugnata sia incoerente, in quanto, sebbene sia vero che il produttore di zoccoli abbia un certo margine di libertà, tale margine è comunque limitato dalle caratteristiche fondamentali di uno zoccolo, vale a dire la forma rotonda, il dorso aperto e la suola relativamente piatta.
25 Secondo la giurisprudenza, il grado di libertà del progettista nello sviluppo di un progetto è definito, in particolare, sulla base dei vincoli connessi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o dai requisiti legali applicabili al prodotto a cui il progetto è applicato. Tali vincoli conducono a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che diventano quindi comuni ai progetti applicati al prodotto in questione [cfr. sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It contro UAMI – THC (Radiatori di riscaldamento), T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].
26. L'influenza della libertà del progettista sul carattere individuale varia secondo una regola di proporzionalità inversa. Pertanto, maggiore è la libertà del progettista nella creazione di un disegno, minore è la differenza minima tra disegni in conflitto sufficiente a produrre un'impressione generale diversa sull'utente informato. Viceversa, più limitata è la libertà del progettista nella creazione di un disegno, maggiore è la differenza minima tra disegni in conflitto sufficiente a produrre un'impressione generale diversa sull'utente informato. In altre parole, un elevato grado di libertà del progettista rafforza la conclusione che disegni senza differenze significative producono la stessa impressione generale sull'utente informato e, di conseguenza, il disegno contestato è privo di carattere individuale. Viceversa, un basso grado di libertà per il creatore supporta la conclusione che differenze sufficientemente marcate tra disegni producono un'impressione generale diversa sull'utente informato e, di conseguenza, il disegno contestato ha un carattere individuale (cfr. sentenza del 13 giugno 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza citata).
27 Nel caso di specie, al paragrafo 27 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ritenuto che, per quanto riguarda gli zoccoli, il grado di libertà del progettista fosse elevato, limitato unicamente dal fatto che la forma degli zoccoli doveva rispettare l'ergonomia del piede e incorporare una suola e una tomaia robusta per garantire resistenza, stabilità posturale, comfort, sicurezza e protezione delle dita e del piede e, ove opportuno, incorporare un cinturino sul tallone fissato alla tomaia. Secondo la Commissione, nessun altro vincolo tecnico o requisito legale applicabile ai prodotti in questione e suscettibile di limitare tale libertà era stato sollevato dalle parti nel procedimento di annullamento. Inoltre, ha rilevato che il progettista di zoccoli era libero di scegliere, in particolare, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi, nonché la presenza, il numero, le dimensioni, la forma e la posizione di fori e intagli.
28 A tale riguardo, occorre ricordare che il fatto che un prodotto richieda la presenza di determinate caratteristiche non implica necessariamente una limitazione della libertà di progettazione, laddove vi siano possibilità di variazioni nella forma, nelle dimensioni o nel posizionamento di tali caratteristiche e nell'aspetto generale del prodotto stesso [cfr. sentenza del 12 marzo 2025, deluxe holding contro EUIPO – Piffany Copenhagen (Electric Candles), T-1158/23, non pubblicata, EU:T:2025:250, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
29 Pertanto, ammesso che le caratteristiche individuate dalla Commissione di ricorso, menzionate al paragrafo 27 precedente, siano diventate comuni ai modelli applicati agli zoccoli, esse non incidono, come giustamente rilevato dalla Commissione di ricorso al paragrafo 27 della decisione impugnata, sull'elevato grado di libertà di cui gode il progettista di zoccoli per quanto riguarda il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi, nonché la presenza, il numero, le dimensioni, la forma e la posizione dei fori sulla superficie superiore e laterale di tali modelli.
30 Infatti, il grado di libertà del creatore è considerato elevato o molto elevato dal giudice dell'Unione europea quando è possibile immaginare diverse configurazioni per lo stesso prodotto, quando il prodotto può essere realizzato in una vastissima varietà di forme, colori o materiali, quando la descrizione del prodotto in questione è molto ampia e non include dettagli sul suo tipo o sulla sua funzionalità, oppure quando i vincoli di natura funzionale riguardanti la presenza di determinati elementi essenziali non sono suscettibili di incidere in modo significativo sulla forma e sull'aspetto generale del prodotto, quest'ultimo potendo assumere diverse forme ed essere disposto in vari modi (cfr. sentenza del 13 giugno 2019, supporto per display per veicoli, T-74/18, EU:T:2019:417, punto 79 e giurisprudenza citata).
31 Di conseguenza, la Commissione di ricorso non ha errato nella sua valutazione quando ha concluso, al punto 27 della decisione impugnata, che, per quanto riguarda gli zoccoli, il grado di libertà del creatore era elevato.
Per quanto riguarda il confronto delle impressioni generali
32 Secondo la consolidata giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello deriva da un'impressione complessiva di differenza, o di assenza di "déjà vu", dal punto di vista dell'utente informato, rispetto a qualsiasi disegno precedente all'interno del corpus di disegni o modelli, senza riguardo alle differenze che rimangono insufficientemente marcate da influenzare tale impressione complessiva, pur andando oltre dettagli insignificanti, ma tenendo conto delle differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive diverse [cfr. sentenza del 17 maggio 2018, Basil contro EUIPO – Artex (Cestini speciali per biciclette), T-760/16, EU:T:2018:277, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].
33 A tale riguardo, occorre precisare che il confronto delle impressioni complessive prodotte dai disegni in conflitto deve essere esaustivo e non può limitarsi a un confronto analitico di un elenco di somiglianze e differenze. Tale confronto deve basarsi sugli elementi divulgati nel disegno contestato e deve riguardare esclusivamente gli elementi protetti, senza tenere conto di elementi, in particolare quelli tecnici, esclusi dalla protezione. Il confronto deve, in linea di principio, essere effettuato sui disegni così come registrati, e al richiedente l'annullamento non può essere richiesto di fornire una rappresentazione grafica del disegno anteriore comparabile alla rappresentazione contenuta nella domanda di registrazione del disegno contestato (cfr. sentenza del 13 giugno 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).
34 Qualora le somiglianze tra i disegni o i modelli in questione siano riconducibili a vincoli connessi alle caratteristiche imposte in particolare dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, tali somiglianze avranno scarsa rilevanza nell'impressione generale prodotta dai suddetti disegni o modelli sull'utente informato [cfr. sentenza del 30 giugno 2021, Framery contro EUIPO – Smartblock (costruzione trasportabile), T-373/20, non pubblicata, EU:T:2021:400, punto 66 e giurisprudenza citata].
35 Inoltre, le differenze saranno insignificanti nell'impressione generale prodotta dai disegni contrastanti qualora non siano sufficientemente marcate da distinguere i prodotti in questione nella percezione dell'utente informato o da controbilanciare le somiglianze riscontrate tra tali disegni [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic contro UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un articolo promozionale circolare), T-9/07, EU:T:2010:96, paragrafi da 77 a 84].
36 Infine, nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, occorre tenere conto anche della prospettiva dell'utente informato. Secondo la giurisprudenza consolidata, per utente informato si intende una persona particolarmente attenta e a conoscenza dello stato dell'arte, ovvero dell'insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che erano stati divulgati alla data di deposito del disegno o modello contestato o, se del caso, alla data di rivendicazione della priorità [cfr. sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario contro UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto monocomando), T-334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata].
37 Inoltre, nonostante il livello di attenzione relativamente elevato dell'utente informato, quest'ultimo non noterà le lievi differenze che possono sussistere tra i modelli in conflitto (cfr. sentenza del 12 marzo 2025, Candele elettriche, T-1158/23, non pubblicata, EU:T:2025:250, punto 59 e giurisprudenza citata).
38 Nel caso in esame, come risulta chiaramente dal paragrafo 34 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ritenuto che i disegni contrastanti raffigurassero uno zoccolo esattamente della stessa forma, con una suola spessa e una punta robusta e arrotondata. Inoltre, ha ritenuto che i disegni coincidessero non solo per le caratteristiche di forma, ma anche per quanto riguarda l'identica disposizione dei fori circolari sulla superficie superiore della tomaia e delle aperture trapezoidali sulla parte anteriore e laterale. In tali circostanze, ha concluso, i disegni producevano la stessa impressione complessiva sull'utente informato.
39 Il ricorrente contesta tale conclusione sostenendo, in primo luogo, che, ai paragrafi da 28 a 39 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha ignorato il principio enunciato al paragrafo 35 della sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013), secondo il quale, in sostanza, nell'ambito della valutazione del carattere individuale di un disegno, la valutazione dell'impressione complessiva prodotta sull'utente informato non deve essere effettuata sulla base di una combinazione di elementi isolati tratti dai vari disegni precedenti, bensì sulla base di uno o più disegni precedenti considerati singolarmente.
40 Infatti, secondo il ricorrente, la Commissione di ricorso ha effettuato un confronto tra i modelli contrastanti considerando implicitamente il modello precedente come un elemento "composito" del modello contestato, senza tenere conto della flangia del tallone presente in quest'ultimo.
41 In tale contesto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il confronto delle impressioni complessive prodotte dai disegni in conflitto deve, in linea di principio, riferirsi ai disegni così come registrati e, pertanto, così come appaiono nel registro (cfr. sentenza del 12 marzo 2025, Candele elettriche, T-1158/23, non pubblicata, EU:T:2025:250, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
42 A tale riguardo, come risulta chiaramente dal paragrafo 31 della decisione impugnata, la Commissione di ricorso, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 39, ha valutato l'impressione complessiva prodotta dai modelli contrastanti confrontando il modello impugnato, considerato singolarmente, con il modello precedente, anch'esso considerato singolarmente. Ha così potuto constatare, al paragrafo 34 di tale decisione, che i modelli presentavano essenzialmente le stesse caratteristiche, vale a dire, in primo luogo, esattamente la stessa forma, con una suola spessa, e, in secondo luogo, una punta arrotondata con numerosi fori circolari sulla sua superficie superiore e intagli trapezoidali sulla parte anteriore e laterale. Come rilevato al paragrafo 36 di tale decisione, l'unica differenza tra questi modelli era la presenza di un cinturino sul tallone nel modello impugnato.
43 Alla luce di quanto precede, la Commissione di ricorso non può pertanto essere validamente criticata per aver valutato l'impressione generale che ciascuno dei disegni contrastanti produceva sull'utente informato sulla base di una combinazione di elementi isolati.
44 In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Commissione di ricorso non abbia tenuto conto, nel confrontare le impressioni complessive prodotte dai disegni contrastanti, del "contributo al carattere individuale" apportato dalla flangia distintiva sul tallone del disegno contestato.
45 In primo luogo, come indicato al paragrafo 43 precedente, la Commissione di ricorso ha valutato l'impressione generale prodotta da ciascuno dei modelli contrastanti. In particolare, nei paragrafi 32, 33, 36 e 37 della decisione impugnata, ha riconosciuto che i modelli differivano solo per quanto riguarda il cinturino sul tallone raffigurato nel modello contestato. Ha osservato che tale cinturino era situato nella parte posteriore della scarpa ed era fissato alla tomaia su entrambi i lati mediante rivetti o elementi di fissaggio circolari.
46 In secondo luogo, la Commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al paragrafo 36 della decisione impugnata, che il cinturino sul tallone in questione non fosse, di per sé, sufficiente a prevalere sulle somiglianze tra i modelli contrastanti menzionati al paragrafo 42. Infatti, la Commissione non ha errato nel considerare che, sebbene l'utente informato potesse notare il cinturino sul tallone, esso costituiva comunque un elemento meno significativo data l'identica forma complessiva dei modelli. Pertanto, ha anche correttamente considerato che l'utente informato potesse considerare il modello contestato come una versione alternativa del modello precedente e, di conseguenza, il cinturino sul tallone come una variante minore della stessa scarpa rappresentata da tali modelli. Tale conclusione è tanto più convincente in quanto, come rilevato al paragrafo 27, la presenza del cinturino sul tallone è una caratteristica occasionale. Alla luce di queste considerazioni, tale briglia può quindi essere descritta come una differenza minore ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 37.
47 In terzo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Commissione di ricorso non ha ritenuto che il modello contestato non producesse un'impressione generale diversa semplicemente perché il cinturino sul tallone era privo di carattere individuale. Infatti, come osservato al paragrafo 38, la Commissione è giunta a tale conclusione poiché i modelli in conflitto coincidevano sotto tutti gli altri aspetti. In tali circostanze, è stato corretto concludere, al paragrafo 37 della decisione impugnata, che la presenza del cinturino sul tallone nel modello contestato non fosse sufficiente, in conformità con la giurisprudenza citata al paragrafo 35, a controbilanciare le somiglianze tra i modelli in conflitto e, di conseguenza, a produrre un'impressione generale diversa sull'utente informato.
48 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha ragione a lamentarsi del fatto che la Commissione di ricorso non abbia tenuto conto, nel confrontare le impressioni complessive prodotte dai modelli contrastanti, del "contributo al carattere individuale" apportato dal cinturino sul tallone in questione.
49 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso non abbia tenuto sufficientemente conto della libertà del designer nel valutare il carattere individuale del design contestato. Secondo il ricorrente, l'aggiunta del cinturino sul tallone in questione è il risultato dell'esercizio di una notevole libertà creativa nello sviluppo del design, che ha influenzato l'impressione generale prodotta dal design e gli ha conferito un carattere individuale.
50 In primo luogo, tra i molti possibili cinturini sul tallone, il designer dello zoccolo avrebbe scelto un cinturino spesso, leggermente affusolato e con bordi arrotondati. In secondo luogo, avrebbe deciso di fissare questo cinturino alla tomaia con un rivetto, anziché con una fibbia o un bottone. In terzo luogo, avrebbe scelto di utilizzare un rivetto grande che riempie l'intera estremità arrotondata del cinturino, mentre la maggior parte dei rivetti utilizzati nel design di abbigliamento e calzature sono relativamente piccoli. In quarto luogo, l'esercizio di una notevole libertà creativa sarebbe anche corroborato dal fatto che il design contestato, a differenza del design precedente, presenta un cinturino sul tallone distintivo ed è in questa forma che sarebbe riconosciuto in tutto il mondo. A questo proposito, il carattere rinomato ed emblematico del design o modello contestato sarebbe attestato dall'inclusione della scarpa che lo rappresenta da parte del Design Museum di Londra (Regno Unito), in un libro intitolato " Cinquanta scarpe che hanno cambiato il mondo ".
51 A tale riguardo, occorre sottolineare che la libertà del creatore è un fattore che consente piuttosto una valutazione sfumata del carattere individuale del disegno contestato, e non un fattore autonomo che determina la distanza necessaria tra due disegni affinché uno di essi possa rivendicare un carattere individuale [sentenza del 10 novembre 2021, Eternit contro EUIPO – Eternit Österreich (Commissione Costruzioni), T-193/20, EU:T:2021:782, punto 59].
52 Infatti, il fattore relativo alla libertà del creatore non può di per sé condizionare la valutazione del carattere individuale di un disegno o di un modello, ma che, d'altra parte, è un elemento che doveva essere preso in considerazione in tale valutazione [sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHIM – Yves Saint Laurent (Borse), T-525/13, EU:T:2015:617, punto 35].
53 Come risulta evidente dalle considerazioni esposte nei paragrafi da 25 a 31 sopra, la Commissione di ricorso ha giustamente tenuto conto, al paragrafo 27 della decisione impugnata, del fatto che, per quanto riguarda gli zoccoli, il grado di libertà del progettista è elevato. Inoltre, data l'identità di tutte le caratteristiche dei modelli in conflitto, con la sola eccezione del cinturino sul tallone in questione, ha correttamente ritenuto che la libertà esercitata in relazione a tale cinturino non fosse sufficiente a mettere in discussione la sua conclusione secondo cui il modello impugnato non produceva un'impressione generale diversa.
54 Infine, l'argomentazione del ricorrente basata sulla presunta inclusione della scarpa rappresentata dal disegno contestato nell'opera in questione non è tale da modificare la conclusione della Commissione di ricorso espressa al punto 40 della decisione impugnata circa le impressioni complessive prodotte, sull'utente informato, da ciascuno dei disegni in conflitto.
55 Infatti, tale circostanza, anche se accertata, non fornisce alcuna indicazione circa l'impressione generale prodotta dal disegno contestato sull'utente informato nel caso di specie. Tale circostanza non costituisce pertanto un fattore rilevante per la valutazione del carattere individuale del disegno alla luce dei requisiti dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 [v., per analogia, sentenza del 10 aprile 2024, M&T 1997/EUIPO – VDS Czmyr Kowalik (Maniglie per porte e finestre), T-654/22, EU:T:2024:223, punto 53 (non pubblicato) e la giurisprudenza ivi citata].
56 Inoltre, poiché, conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 , il carattere individuale di un disegno o modello si valuta confrontando le impressioni complessive prodotte dai disegni o modelli in conflitto sull'utente informato e tenendo conto della libertà del creatore, non rientrano tra gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello i criteri relativi al processo di creazione del disegno o modello contestato, il successo commerciale dei prodotti rappresentati da tale disegno o modello, il riconoscimento che tali prodotti avrebbero acquisito tra gli appassionati del settore interessato e il contributo del disegno o modello contestato al settore interessato [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross contro OHIM-KIN (causa orologio da polso), T-80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 146].
57 Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, il ricorrente non ha ragione a lamentarsi del fatto che la Commissione di ricorso non abbia tenuto conto, nella valutazione del carattere individuale del modello contestato, dell'ampio margine di libertà creativa esercitato nell'aggiunta del cinturino sul tallone in questione.
58 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso non ha individuato le caratteristiche più importanti del prodotto in questione per l'utente informato e, di conseguenza, le ha determinate in modo errato. Secondo il ricorrente, il cinturino sul tallone in questione dovrebbe essere considerato la caratteristica più importante alla luce dell'uso del prodotto da parte di tale utente, che vi presterebbe particolare attenzione.
59 Il richiedente osserva che l'utente informato che indossa lo zoccolo, al quale è applicato il modello contestato, probabilmente userà la mano per regolare il cinturino sul tallone in questione e, eventualmente, per regolarne la posizione, cosa che non avverrà con lo zoccolo al quale è applicato il modello precedente.
60 A tale riguardo, occorre ricordare che l'impressione generale prodotta da un design sull'utente informato deve necessariamente essere determinata alla luce del modo in cui il prodotto in questione viene normalmente utilizzato. In questo contesto, occorre tenere conto del fatto che l'attenzione dell'utente informato si concentra principalmente sugli elementi più visibili e importanti quando utilizza il prodotto (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Vehicle Display Holder, T-74/18, EU:T:2019:417, punto 91).
61 Inoltre, l'importanza delle caratteristiche visibili del prodotto viene valutata in base al loro impatto non solo sull'aspetto, ma anche sulla comodità d'uso (cfr. sentenza del 10 aprile 2024, Maniglie per porte e finestre, T-654/22, EU:T:2024:223, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
62 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomentazione del ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe arbitrariamente ignorato il cinturino sul tallone in questione, pur essendo esso una caratteristica del modello contestato importante per l'utente informato, occorre rilevare che tale argomentazione si basa su un'errata interpretazione della decisione impugnata. Infatti, come risulta chiaramente dal paragrafo 36 di tale decisione, la Commissione ha espressamente riconosciuto che il cinturino sul tallone non sarebbe stato ignorato da tale utente, ma ha indicato che esso rivestiva un'importanza minore rispetto alla forma complessiva identica dei modelli in conflitto e che, di conseguenza, non era sufficiente, da solo, a prevalere sulle somiglianze tra tali modelli.
63 In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente l'argomentazione del ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso non avrebbe considerato che il cinturino sul tallone in questione sarebbe considerato dall'utente informato come la caratteristica principale del design contestato alla luce dell'uso dello zoccolo a cui tale design è applicato, occorre ricordare che, come risulta chiaramente dal paragrafo 27 sopra, la caratteristica principale degli zoccoli, che giustifica l'integrazione di una suola e di una tomaia robusta, è quella di garantire, in particolare, resistenza, stabilità posturale, comfort e protezione delle dita e del piede. Solo occasionalmente, come rilevato al paragrafo 46 sopra, uno zoccolo può incorporare un cinturino sul tallone attaccato alla tomaia. Inoltre, tale valutazione effettuata dalla Commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, è espressamente accettata dal ricorrente che riconosce, al punto 17 della domanda, che le caratteristiche fondamentali di uno zoccolo sono "la forma rotonda, il dorso aperto e la suola relativamente piatta".
64 In tali circostanze, il ricorrente non è giustificato nel criticare la Commissione di ricorso per aver concluso, al punto 36 della decisione impugnata, che l'attenzione dell'utente informato sarebbe attratta principalmente da una suola spessa e da una punta arrotondata. Infatti, queste sono le caratteristiche più visibili e importanti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 precedente, per quanto riguarda l'uso dei prodotti in questione.
65 Se è vero, come sostiene il ricorrente, che la presenza del cinturino sul tallone nel modello contestato è intesa a impedire che i piedi scivolino e che è probabile che venga manipolato quando si indossa o si toglie lo zoccolo, ciò non è tuttavia tale da prevalere, per la sua natura occasionale, sulle considerazioni menzionate al punto 64 di cui sopra.
66 Ne consegue che la ricorrente non ha ragione a lamentarsi del fatto che la Commissione di ricorso non abbia tenuto conto della sua argomentazione secondo cui il cinturino sul tallone sarebbe considerato dall'utente informato come la caratteristica principale dello zoccolo realizzato secondo il modello o il disegno contestato, in relazione all'uso di tale prodotto.
67 In tali circostanze, il ricorrente non ha neanche il diritto di lamentarsi del fatto che la Commissione di ricorso non abbia effettuato una valutazione rigorosa di tutte le caratteristiche del disegno contestato.
68 Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, la Commissione di ricorso non ha errato nella sua valutazione quando ha concluso, al paragrafo 40 della decisione impugnata, che il disegno contestato era privo di carattere individuale rispetto al disegno precedente.
69 Inoltre, il ricorrente non può contestare tale conclusione richiamandosi a una decisione dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Occorre infatti rilevare che il regime dei disegni e modelli dell'Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e perseguitore di propri obiettivi specifici, la cui applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale [cfr. sentenza del 9 febbraio 2017, Mast-Jägermeister contro EUIPO (Gobelets), T-16/16, EU:T:2017:68, punto 53 e giurisprudenza ivi citata] e, a maggior ragione, da quello di uno Stato terzo.
70 La legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve pertanto essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 6/2002 , come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e non sulla base della giurisprudenza nazionale [v. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (cinturino per orologio elettronico), T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 72 e giurisprudenza ivi citata] e, a maggior ragione, non sulla base di decisioni adottate da autorità situate al di fuori dell'Unione.
71 Da tutto quanto precede si deduce che l'unica eccezione deve essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, la prima parte delle memorie del ricorrente, nonché la prima parte della seconda parte delle memorie del ricorrente e, quindi, l'intero ricorso.
Su spese
72 Ai sensi dell'articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale, alla parte soccombente sarà ordinato di pagare le spese processuali, se viene presentata una richiesta in tal senso.
73 Poiché il ricorrente ha perso la causa, deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dall'interveniente, in conformità con le argomentazioni di quest'ultimo. Tuttavia, poiché l'EUIPO ha sostenuto che il ricorrente dovesse essere condannato al pagamento delle spese solo in caso di citazione a comparire in udienza, in assenza di tale citazione, è opportuno decidere che l'EUIPO si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (sesta camera)
dichiara:
1) Il ricorso viene respinto.
2) Crocs, Inc. è condannata a pagare le spese sostenute da Gor Factory, SA.
3) L'EUIPO si farà carico dei propri costi.
Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 22 aprile 2026.


