18 maggio 2017
Pubblicazione di fotografie senza autorizzazione e criteri di quantificazione del danno
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze con gli autori materiali delle foto, o la cessione delle stesse ad opera dei professionisti che le abbiano scattate.
La somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno è quantificabile in misura pari al c.d. “prezzo del consenso”, ossia alla somma che il titolare avrebbe percepito quale corrispettivo della propria autorizzazione all’utilizzazione a lui riservata.