9 giugno 2017
Competenza per la violazione di diritti della P.I.: il forum commissi delicti deve essere riferito al luogo di realizzazione della condotta e non alla verificazione del danno
L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell’art. 120 Cpi, che costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 e ss. Cpc.
Il criterio di cui all’art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla realizzazione della condotta, e non alla verificazione del danno, essendo questo il significato proprio del riferimento alla “commissione” dei fatti, che richiama l’azione dell’autore dell’illecito e il suo comportamento lesivo dei diritti della controparte.
Infatti, ove rilevassero le conseguenze sul patrimonio dell’attore (da allocarsi presso la sua sede), ne risulterebbe un ulteriore criterio generale di collegamento consistente nel mero luogo di residenza dell’attore, non espressamente previsto dal legislatore e in contrasto con quello di residenza o domicilio del convenuto ex art. 120 c. 2 Cpi.
Non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale in tema di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che attribuisce rilievo al domicilio del danneggiato, quando la relativa allegazione sia del tutto generica e non accompagnata da un’adeguata prospettazione né degli specifici profili di violazione del diritto invocato, né dei conseguenti effetti pregiudizievoli (nel caso di specie, limitata alla mera enunciazione di “gravissimi danni … di immagine”, derivanti dall’”infangamento dei propri marchi”).