30 maggio 2017
La tutela della semplice fotografia e tutela autorale: il carattere creativo; diritti morali e patrimoniali
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a..
La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di realizzazione sono elementi di per sé insufficienti ai fini del riconoscimento della tutela autoriale alle fotografie in quanto finirebbero da un lato col riservare ogni attenzione alla personalità dell’autore, piuttosto che al valore dell’opera, e dall’altro con l’affermare che l’opera d’arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale.
Ai fini del riconoscimento del carattere creativo di un’opera fotografica deve essere riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali.
La locuzione “utilizzi solo uso stampa escluso utilizzi commerciali per disco” contenuta in un accordo avente ad oggetto la cessione patrimoniale dei diritti su un’opera fotografica, deve essere interpretato secondo il canone di buona fede per il quale è riservato al fotografo qualsiasi tipo di utilizzo delle fotografie afferente alla pubblicazione e/o commercializzazione attraverso disco, categoria nella quale rientra la realizzazione della copertina dello stesso.
Stante la tutela riservata ai diritti connessi (artt. 87 ss. lda), alla qualificazione delle riproduzioni fotografiche come semplici fotografie segue a) l’esclusione della tutela morale autoriale, nel cui alveo rientra anche il diritto all’integrità dell’opera ed il diritto di opporsi a qualunque alternazione della stessa; b) la possibilità per il committente di modificare la fotografia che lo ritrae senza la necessità del consenso dell’autore e senza che quest’ultimo possa far valere la lesione al proprio diritto morale; c) l’esclusione del diritto al nome, quale manifestazione del diritto morale dell’autore.
L’utilizzo di una semplice fotografia (oggetto dei c.d. diritti connessi) comporta la corresponsione di un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale. Il danno patrimoniale consistente nel mancato conseguimento del corrispettivo all’utilizzo commerciale della fotografia può essere quantificato in misura pari al prezzo del consenso.