15 luglio 2016
Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. L
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.
Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione delle prestazioni di offerte o contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.
Non potrà essere esclusa una responsabilità del gestore della piattaforma tutte quelle volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria in capo all’ISP.
Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso. Il danno morale deve essere stimato in misura percentuale del danno patrimoniale.