23 aprile 2018
Il requisito del valore artistico e il giudizio di contraffazione nelle opere dell’industrial design
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore siano criteri utilizzabili.
Il valore artistico non può essere invece escluso dalla riproducibilità seriale e dal carattere industriale del prodotto, posto che l’apprezzamento estetico ben può prevalere sull’importanza della funzionalità dell’oggetto.
Il consolidarsi di riconoscimenti diffusi da parte della critica, di istituzioni culturali (non solo strettamente legate all’ambiente di riferimento dell’opera) e di musei, tramite, per esempio, la sua esposizione o la sua riconduzione ad una tendenza artistica ben individuata, costituisce una sicura manifestazione esteriore ed un criterio oggettivo al fine di verificare se ad una determinata opera di design possa essere riconosciuto valore artistico.
Il giudizio di contraffazione in relazione a un’opera dell’industrial design non richiede di verificare che l’osservatore possa essere indotto a confondere l’originale con la copia, fermandosi ad un livello di somiglianza minore: l’esito sarà positivo anche qualora l’oggetto contraffatto non richiami alla mente con immediatezza quello originario, purché vi sia una sostanziale riproduzione delle caratteristiche salienti di questo, con differenze volte solamente a mascherare tale circostanza.