28 agosto 2018
Rivendica di brevetto: il requisito dell’industrialità come distinzione tra scoperta e invenzione
L’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all’attore.
La privativa brevettuale deve possedere – tra l’altro – il requisito della sufficiente descrizione, per poter essere apprezzata nella sua identità ed essere vagliata nella sua validità alla luce dello stato della tecnica, ed essere anche attuata dai terzi.
L’invenzione brevettabile, nel sistema europeo, va distinta dalla mera scoperta, e può essere definita come una creazione intellettuale che si concretizza nella soluzione di un problema tecnico attraverso l’uso di determinati mezzi. L’invenzione è brevettabile in quanto sia atta ad avere un’applicazione pratica industriale, ovvero sia idonea a realizzarsi concretamente “in cose materiali” o “con mezzi materiali specifici”, requisiti sintetizzabili nella formula della c.d. “industrialità”.