15 febbraio 2019
ll fornitore di servizi di hosting è responsabile della violazione del diritto d’autore che deriva dalla pubblicazione di link a contenuti protetti se viola il dovere di diligenza. Obbligo di monitoraggio su specifici contenuti
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare.
Negli stessi termini si è più volte espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (sentenza del 26 aprile 2017 relativa al caso C-527/15) e che la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera (sentenza del 7 agosto 2018 relativa al caso C-161/17).
La messa a disposizione del pubblico di opere protette tramite la pubblicazione di cc.dd. hyperlink, in assenza di specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti, costituisce atto di comunicazione dell’opera verso un pubblico nuovo perché diverso da quello in origine autorizzato dal legittimo titolare.
E’ del tutto priva di pregio giuridico la tesi secondo cui è sempre necessaria l’indicazione degli specifici URLs da parte del titolare dei diritti. L’indicazione dell’URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il “luogo” dove i contenuti sono reperibili e, quindi, non costituisce un presupposto indispensabile per la loro individuazione.