6 giugno 2018
La tutela dell’immagine e del nome/pseudonimo nel contratto di testimonial
La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”, in quanto hanno l’effetto di mercificarla, trattandola “alla stregua di un manichino”.
Viola le norme a tutela del nome/pseudonimo (artt. 6, 7 e 9 c.c. ed art. 8, comma 3 c.p.i.) la casa di moda che continui ad utilizzare come marchio per una linea di prodotti uno pseudonimo riconducibile a persona nota dopo la scadenza del contratto di testimonial stipulato con quest’ultima.
Una volta scaduto il contratto di testimonial che autorizzava l’utilizzo dell’immagine di una persona nota da parte di una casa di moda, quest’ultima deve rimuovere dalla propria pagina Facebook i post pubblicati durante la vigenza del contratto e raffiguranti l’immagine della testimonial. In particolar modo quando il contratto preveda l’impegno a terminare qualsiasi utilizzazione dell’immagine della testimonial successivamente alla sua scadenza.