27 aprile 2018
Sul procedimento di quantificazione dell’equo premio per il dipendente inventore
In materia di “equo premio” in caso di invenzione d’azienda, l’art. 64, quarto e quinto comma, c.p.i. prevede una fattispecie complessa composta da: (1) condanna generica emessa dal tribunale relativa all’an debeatur; (2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con determinazione emanata con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c. e sindacabile soltanto ove manifestamente iniqua, secondo il parametro dell’arbitrium boni viri; (3) efficacia esecutiva del lodo emesso dagli arbitratori secondo le norme applicabili al lodo rituale, purché la condanna generica sia stata emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria, ancorché non sia ancora passata in giudicato, essendo comunque produttiva di effetti esecutivi in uno al lodo con il quale è determinato il quantum debeatur.
Il titolo esecutivo a favore dell’inventore per il compenso relativo all’invenzione si forma per il comporsi della sentenza di condanna generica, anche non passata in giudicato, del lodo degli arbitratori, dell’exequatur dal Presidente del Tribunale ex art. 825 c.p.c., previa verifica che ricorrano le condizioni tutte previste dall’art. 64 c.p.i.