10 luglio 2018
Contraffazione di brevetto e calcolo del danno risarcibile
Le pretese risarcitorie del titolare del brevetto non possono comprendere, a titolo di lucro cessante, la vendita del prodotto contestato nel suo insieme, qualora nessuna concreta influenza sull’acquisto appare possibile attribuire alla presenza all’interno di esso del dispositivo in contraffazione (nella specie, un sistema di sicurezza obbligatoriamente previsto da una normativa UNI, la cui presenza nel prodotto contestato non era in alcun modo resa palese all’acquirente finale del prodotto).
Ai fini della retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i., l’individuazione del margine di contribuzione al lordo delle imposte prevede di sottrarre dai ricavi incrementali esclusivamente i costi variabili incrementali specificamente sostenuti per produrre e commercializzare i beni contraffatti. Da tale calcolo risultano pertanto estranei sia i costi fissi di produzione che i costi variabili che non hanno natura incrementale e che l’impresa avrebbe sostenuto anche in assenza della condotta illecita.
E’ corretto indicare nei costi fissi dell’azienda lo stipendio e gli oneri finanziari dei lavoratori fissi, essendo costi che l’azienda avrebbe comunque subito anche in assenza dell’attività contraffattoria accertata.