9 ottobre 2018
Nullità del brevetto per carenza del requisito dell’attività inventiva
Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che in esso operano, merita l’attribuzione del diritto esclusivo.
Contrariamente al requisito della novità estrinseca, per valutare la sussistenza del requisito dell’attività inventiva le anteriorità pertinenti (oltre allo stato generale della tecnica, brevettato e non) devono essere considerate non isolatamente e singolarmente ma combinate insieme in un panorama coerente all’interno del settore attinente l’invenzione.
L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna delle anteriorità: si ha assenza di novità solo se si ha coincidenza totale tra l’invenzione (cioè lo specifico trovato rivendicato) e una delle anteriorità; pertanto, il requisito della novità sussiste quando almeno una delle caratteristiche rivendicate non è presente nell’anteriorità posta a confronto.
Non costituisce comportamento sleale l’invio di una comunicazione divulgativa, corrispondente al vero, che non individua alcun concorrente specifico e che si limita ad avvertire i destinatari delle ovvie conseguenze legali della contraffazione.