27 febbraio 2019
Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996).
Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata in atto di citazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata, ed a prescindere altresì dal fatto che successivamente parte attrice abbia parzialmente rettificato la causa petendi.
Un modello contrattuale è un bene immateriale e non materiale, in quanto l’oggetto dell’attività ideativa non consiste nella realizzazione di un documento fisico ma nell’ideazione intellettiva di un modello (cosiddetto corpus mysticum) poi trasfuso in un supporto cartaceo (cosiddetto corpus mechanicum). Tale modello ha invero una sua consistenza (di tipo immateriale, o meglio di tipo concettuale e intellettuale) che prescinde dal supporto materiale sul quale è trascritto e si distingue da esso. (Nel caso di specie trattavasi di modello di DUVRI).
I beni immateriali giuridicamente rilevanti in ambito aziendale sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi un numero chiuso. Esclusa, quindi, l’applicazione della normativa sul diritto d’autore e della normativa sulla concorrenza (per espressa dichiarazione di parte attrice) ed esclusa pure l’applicazione della normativa posta a tutela dei beni immateriali dal c.p.i., l’utilizzo da parte del convenuto di un modello contrattuale identico a quello elaborato dall’attore non può essere considerato illecito in quanto non si pone in violazione di alcuna norma giuridica ritualmente azionata.