15 giugno 2017
Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l’4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Ne discende che anche una domanda dalla quale scaturisca un brevetto poi dichiarato nullo è idonea a dar luogo ad un valido diritto di priorità, purché : a) i requisiti per ottenere una data di deposito nel primo paese siano soddisfatti; b) si tratti della stessa invenzione; c) sia rispettato il termine di 12 mesi dal primo deposito (in caso di brevetto: per gli altri diritti il termine è di 6 mesi).