12 novembre 2018
La tutela delle informazioni riservate e configurabilità dell’illecito di concorrenza sleale
La mancata individuazione delle informazioni riservate asseritamente sottratte esclude già di per sé la configurabilità dell’illecito ex artt. 98-99 CPI.
E’ provata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 98 CPI quando viene dimostrato che si tratti di informazioni: a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b)abbiano valore economico in quanto segrete; c)siano sottoposte
, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Va escluso che ricorrano i requisiti della novità (cioè che non si tratti di informazioni banali, generalmente note) e della segretezza (non facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, attraverso l’esame dello stato della tecnica), dal momento che l’allegazione indeterminata e generica di dette informazioni priva con evidenza le stesse dei suddetti requisiti, mancando di conseguenza l’individuazione del loro valore economico.
Si configura l’illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. quando un’impresa attraverso un ex dipendente dell’impresa concorrente predisponga l’accesso al complesso dei dati aziendali-commerciali di questo. E ciò indipendentemente dal carattere originale di questi dati non essendo corretto che una impresa possa avere libero accesso comunque al complesso dei dati aziendali di un concorrente. Né può dirsi che si tratti del bagaglio di esperienze dell’ex dipendente dal momento che possono rientrare in tale bagaglio le esperienze di tecnica costruttiva e di tecnica commerciale ma non un determinato e specifico complesso di dati aziendali dell’impresa concorrente.