4 gennaio 2019
Decadenza per non uso del marchio: interesse ad agire e sanatoria dalla decadenza
In riferimento alla domanda di accertamento della decadenza di un marchio per non uso (art.24 c.p.i.), la legittimazione e l’interesse ad agire sussistono in capo a a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività e senza che debba essere richiesta anche la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto l’interesse ad agire in capo all’attore, benché egli fosse titolare di un marchio appartenente a una classe diversa da quella del marchio di cui era chiesto l’accertamento della decadenza per non uso.
In riferimento alla nozione di “uso effettivo del marchio” contenuta nell’art.24 3° comma c.p.i (sanatoria o riabilitazione dalla decadenza per non uso di un marchio), non è possibile pretendere di predefinire delle soglie quantitative minime di uso del segno, dovendosi invece stabilire di volta in volta, in relazione alle variabili del caso concreto, se l’uso possa ritenersi sufficiente. L’uso è sufficiente quando il marchio conserva, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto e al consumo che di questo si vuole fare, la sua individualità e testimonia la persistente presenza dell’impresa sul mercato.
La nozione di “deposito” contenuta nell’art. 24 3° comma c.p.i (condizioni ostative alla sanatoria o riabilitazione dalla decadenza per non uso di un marchio) deve essere intesa come “registrazione” qualora si tratti di un marchio europeo poiché, ai sensi dell’art.11 del Regolamento (UE) n. 2017/1001, il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio e gli effetti di tale registrazione non sono retroattivi.