14 giugno 2018
Procedimento cautelare e giudizio di merito: efficacia della misura cautelare e assenza di vincolo rispetto ai criteri di competenza applicabili a future domande di merito
Chiuso il procedimento cautelare e decorso il termine per la proposizione facoltativa del giudizio di merito davanti al medesimo foro, nessun vincolo può ritenersi sussistere rispetto ai criteri di competenza applicabili a future domande di merito.
La protrazione dell’efficacia della misura cautelare, quando abbia natura anticipatoria, non contenendo un accertamento idoneo al passaggio in giudicato, non è incompatibile con la successiva proposizione di un giudizio di merito volto a un accertamento con efficacia di giudicato.
Non essendovi pericolo di conflitto di giudicati, la misura cautelare non vincola la parte a promuovere il giudizio di merito davanti al tribunale ove è stato presentato il giudizio cautelare, sempre che, in base ai criteri generali e/o speciali, sussistano altri fori competenti in via alternativa.
Il vincolo sulla competenza sui futuri giudizi può venire dalle pronunce della Corte di Cassazione e non da provvedimenti di giudici di merito, tanto meno se provvedimenti cautelari inidonei al giudicato.