17 aprile 2019
Imitazione delle condizioni generali di un modello contrattuale e diritto d’autore
La legittimazione attiva è una condizione dell’azione, che presuppone l’identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere.
Il diritto morale d’autore non può essere attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché esso attiene alla tutela della personalità dell’autore e risulta pertanto intimamente connesso al processo creativo che conduce alla realizzazione materiale dell’opera dell’ingegno. La necessaria capacità creativa costituisce pertanto una qualità propria della sola persona fisica. Il diritto patrimoniale d’autore in capo a una persona giuridica presuppone la prova dell’acquisto – in qualità di committente ovvero di acquirente a titolo particolare- di tale diritto di sfruttamento.
I modelli contrattuali che riproducono pedissequamente clausole di legge ovvero clausole negoziali standardizzate nelle pratiche del commercio sono di pubblico dominio e non ricadono sotto la tutela delle creazioni letterarie tipizzate dall’art. 2 della l. d.a.
Non può accogliersi la lamentata concorrenza sleale per imitazione servile in relazione all’utilizzazione – da parte di un concorrente – di modelli di condizioni generali di contratto di noleggio di automobili se manca la prova del carattere distintivo di quelle condizioni generali. In assenza di tale prova non può infatti dirsi che la condotta sia idonea a creare confusione presso il mercato. In tale situazione, infatti, manca il fatto costitutivo – la confusione presso il mercato – per potere invocare la concorrenza sleale per imitazione servile.
Al fine di invocare la fattispecie di concorrenza sleale per scorrettezza professionale è necessario allegare in maniera articolata, e fornire la relativa prova, degli investimenti concretamente effettuati dall’operatore leale, di cui il concorrente sleale si sia indebitamente avvantaggiato.
Per il contratto di noleggio di autovettura non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Di conseguenza, tale contratto può essere provato con ogni mezzo di prova, anche mediante il ricorso a presunzioni.