12 aprile 2018
Responsabilità degli ISP come fornitori di servizi di mero trasporto (mere conduit) e dynamic injunction
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti.
Un diverso comando che circoscrivesse l’ordine ad un preciso nome a dominio sarebbe inutiliter dato, considerato che, in breve volgere di tempo, l’autore dell’illecito verosimilmente muterebbe il nome a dominio. Per essere compatibile con il divieto di un obbligo generale di sorveglianza in capo agli ISP, tale ordine deve essere subordinato a una specifica segnalazione preventiva da parte del soggetto che subisce l’illecito. Una simile ordinanza non viola il requisito dell’autosufficienza del provvedimento cautelare in quanto inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volta reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta vietata e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico.
In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale realizzata a mezzo internet, la mancanza in giudizio degli autori degli illeciti non esclude l’ammissibilità della domanda nei confronti dei terzi intermediari, quali sono i fornitori di servizi di trasporto dati (mere conduit), non essendo ravvisabile litisconsorzio necessario tra i primi e i secondi, bensì la piena scindibilità dei rapporti giuridici, ancorché cumulati in unico procedimento cautelare.
L’autorità giudiziaria può disporre in via cautelare provvedimenti che impediscano o pongano fine alle violazioni commesse anche nei confronti di soggetti non responsabili delle informazioni trasmesse o, comunque, non autori delle violazioni (art. 14, 15 e 16 d.lgs. 70/2003). Lo scopo di tali provvedimenti è, infatti, proprio quello di prevenire una violazione immediata del diritto o di vietarne la prosecuzione. Essi possono essere emessi indipendentemente dalla sussistenza della responsabilità degli intermediari nelle violazioni. L’azione inibitoria, volta a impedire la reiterazione e prosecuzione di una violazione del diritto d’autore, può essere esercitata, quindi, nei confronti sia dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi siano realizzati per tale violazione (art 156 LDA).
I fornitori di servizi hosting e di mera trasmissione, quali intermediari che prestano un servizio utilizzato per violare diritti di proprietà intellettuale o per accedere a contenuti illeciti, sono legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie.