10 giugno 2019
Inadempimento di un contratto di produzione discografica
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.
È valida la clausola di un contratto di produzione discografica che concede al produttore, dopo la cessazione del contratto, per un periodo di tempo limitato e senza previsione di un corrispettivo apposito, un diritto di prelazione su ogni proposta contrattuale relativa a contratti di prestazione artistica ricevuta dall’autore.
La pubblicazione della c.d. demo di un’opera musicale da parte di un autore costituisce inadempimento dell’obbligazione prevista a suo carico da un contratto di produzione discografica che prevede la cessione al produttore in via definitiva di tutte le registrazioni effettuate dall’autore.
L’inadempimento di una prelazione volontaria (nella specie: prevista da un contratto di produzione discografica) non può determinare alcun pregiudizio al rapporto con il terzo ed è idonea unicamente a fondare una responsabilità contrattuale di natura risarcitoria.
La clausola di un contratto di produzione discografica che pone in capo al produttore il rimborso di tutte le spese sostenute dall’autore per la fabbricazione e pubblicazione dei fonogrammi obbliga il produttore a rimborsare all’autore le spese sostenute per la commissione di grafiche a un terzo.