4 luglio 2019
Carattere individuale dei disegni e modelli nel settore dei contenitori per prodotti alimentari
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Nel caso di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danneggiato ha l’onere di provare che le parti avevano già raggiunto quantomeno un’intesa di massima sui punti essenziali dell’affare, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi anche con determinazione approssimativa del compenso, con la sola necessità di definire i dettagli di minore importanza, oppure che esse avevano raggiunto un accordo completo che necessitava solo della sua traduzione nella forma scritta necessaria per la validità del contratto.
In un settore dove il designer ha una libertà creativa limitata e l’utilizzatore informato è un professionista (nella specie: contenitori per prodotti alimentari), la valutazione di interferenza per la contraffazione di un disegno e modello può essere ristretta alla copiatura sostanziale delle caratteristiche specifiche rilevanti per assegnare a un aspetto determinato del prodotto un’impressione generale diversa dalla produzione del settore.
La società datrice di lavoro del designer può rivendicare la titolarità di un singolo disegno e modello parte di una registrazione comunitaria multipla.
L’impartizione di istruzioni tecniche a un designer terzo non è sufficiente a fondare una contitolarità dei diritti su un disegno e modello, se non risulta che queste comprendevano indicazioni sugli elementi dell’aspetto esteriore del prodotto determinanti per il suo carattere individuale.